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Valutazioni entro fine 2022 per investimenti in beni strumentali

Adempimenti
Circolare BFA22.045
Rif. art. 1, Legge n. 178/2020 • Art. 1, DL n. 50/2022

Per beneficiare dei crediti d’imposta previsti per i beni strumentali le imprese e i liberi professionisti devono programmare gli investimenti tenendo presenti alcune imminenti scadenze. Queste in particolare si distinguono a seconda che si tratti di beni generici o di beni per l’industria 4.0.

Per i beni generici le imprese che vogliono beneficiare del credito d’imposta del 6% devono prenotare gli investimenti entro il 31/12/2022.

Per l’industria 4.0 la prenotazione è necessaria entro la stessa data se vogliono ottenere il maggior beneficio. L’agevolazione infatti, anche se riconosciuta per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 in caso di “prenotazione” entro il 31.12.2025), diminuisce col progredire degli anni di effettuazione degli investimenti.

Beni generici

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi generici, ossia diversi da quelli “Industria 4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi:

  • fino al 31.12.2022; 

ovvero

  •  fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione. 

Beni materiali e immateriali generici nuovi

Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021

(o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)

Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)

10%

15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile

6%

limite max costi ammissibili:

– € 2.000.000 beni materiali

– € 1.000.000 beni immateriali

limite max costi ammissibili

–  € 2.000.000 beni materiali
– € 1.000.000 beni immateriali

Beni Industria 4.0

Beni Materiali

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0 riguarda esclusivamente le imprese. 

Per i beni materiali nuovi Industria 4.0 riportati nella Tabella A della Finanziaria 2017, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

 

Beni materiali nuovi Industria 4.0
Importo investimento Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) Investimento 1.1.2023 – 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)
fino a 2.500.000 50% 40% 20%
Superiore a 
€2.500.000 fino a €10.000.000 30% 20% 10%
Superiore a
€10.000.000 fino a €20.000.000 10% 10% 5%
limite max costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 limite max costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 limite max annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

 

Beni Immateriali

Con riferimento ai beni immateriali nuovi Industria 4.0 di cui alla Tabella B della Finanziaria 2017, i crediti d’imposta sono così riconosciuti:

Beni immateriali nuovi Industria 4.0

Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021

Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) Investimento 1.1.2023 – 31.12.2023(o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) Investimento 1.1.2024 – 31.12.2024(o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024)

Investimento 1.1.2025 – 31.12.2025(o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)

20% 50% 20% 15%

10%

limite max costi ammissibili

€ 1.000.000

limite max costi ammissibili

€ 1.000.000

limite max costi ammissibili

€ 1.000.000

limite max costi ammissibili

€ 1.000.000

limite max costi ammissibili

€ 1.000.000

Procedure e Compensazione

Le fatture e i documenti relativi agli investimenti in esame devono contenere la seguente dicitura di fonte normativa:

Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 

L’Agenzia delle Entrate  n. 270 ha poi specificato  che anche il documento di trasporto deve contenere la dicitura di cui sopra  (mentre non richiede tale riferimento il verbale di collaudo del bene).

Qualora fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture e/o documenti relativi agli investimenti, è possibile aggiornare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

Per tutte le tipologie di investimenti (beni Industria 4.0 e beni generici), il soggetto beneficiario è obbligato a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante:

  • l’effettivo sostenimento del costo;
  • la corretta determinazione dell’importo agevolabile. 

Segnaliamo inoltre che con riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0 è necessario:

  • disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante;
  • inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire al Ministero “di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”. L’invio va effettuato entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Ricordiamo infine che l’agevolazione spetta anche in caso di mancata comunicazione al MISE.

Compensazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile solo in compensazione con il mod. F24.

Per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (o 30.6.2023) l’utilizzo va effettuato: 

  • in 3 rate di pari importo. Non è infatti più consentito l’utilizzo in unica soluzione del credito d’imposta relativo agli investimenti in beni generici;
  • a decorrere dall’anno di entrata in funzione / interconnessione.
    Se l’interconnessione viene fatta in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d’imposta può essere fruito per la parte riconosciuta per gli “altri beni fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. Dall’anno dell’interconnessione il credito Industria 4.0 va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione dello stesso importo. 
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