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Tabelle ACI per l’anno 2020 e Fringe Benefit

Il 31 dicembre 2019 sono state pubblicate le tabelle ACI per l'anno 2020 che devono essere utilizzate per calcolare
il fringe benefit derivante dall’uso promiscuo dell’auto aziendale da parte di dipendenti e collaboratori
Circolare BFA20.013
Rif. Comunicato Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2019
Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020

In Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2020

Il 31 dicembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI per il periodo d’imposta 2020.

Tali valori, che saranno disponibili sul sito internet dell’ACI (Sezione Servizi online) devono essere utilizzate per determinare il fringe benefit – da assoggettare a contributi e imposte – derivante dall’uso promiscuo (sia per lavoro che per fini personali) dell’auto aziendale da parte di dipendenti e collaboratori (inclusi gli amministratori).

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, che ha ridefinito la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli importi validi fino al 30 giugno 2020 e quelli validi dal 1° luglio 2020.

Determinazione del Fringe Benefit

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati

  • fino al 30 giugno 2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente;

  • dal 1° luglio 2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km varia in base alla classe di inquinamento del veicolo.

Fringe Benefit su contratti stipulati fino al 30 giugno 2020

L’uso per fini privati dell’auto aziendale comporta, per il lavoratore o il collaboratore, un beneficio in natura che concorre alla formazione del suo reddito imponibile.

Tale beneficio concorre a formare il reddito di lavoro dipendente:

  • nella misura del 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, desumibile dalle tabelle ACI,

  • al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente o da questi corrisposto nello stesso periodo d’imposta in cambio della possibilità di utilizzare anche a fini personali il mezzo.

In formula:

costo chilometrico ACI x 15.000 chilometri x 30%

Qualora il modello dato in uso promiscuo non sia ricompreso nell’elenco ACI, è necessario utilizzare il valore stabilito per il veicolo le cui caratteristiche sono più simili a quello utilizzato.

L’importo imponibile deve essere rapportato al periodo dell’anno durante il quale al dipendente viene concesso l’uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato (indipendentemente dal suo effettivo utilizzo).

Eventuale riaddebito a carico del lavoratore o collaboratore
Quanto eventualmente trattenuto al dipendente o collaboratore nonché quanto corrisposto dallo stesso a fronte dell’utilizzo del veicolo aziendale per fini personali, deve essere computato al lordo dell’IVA, a storno del beneficio in natura da imputare.
Pertanto, nella suddetta ipotesi, la formula sopra indicata per la determinazione del fringe benefit in capo al contribuente viene così integrata:

(costo chilometrico ACI x 15.000 chilometri x 30%) – riaddebito dei costi (al lordo dell’IVA)

Qualora l’ammontare pagato dal dipendente o dal collaboratore nel corso del periodo d’imposta sia pari o superiore al benefit, quest’ultimo risulta pari a zero con la conseguenza che l’assegnazione ad uso promiscuo del veicolo non determina alcuna imponibilità né fiscale né previdenziale.

Servizi aggiuntivi e collaterali
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda fornire al dipendente servizi aggiuntivi e collaterali all’utilizzo del veicolo (ad esempio il garage, ecc.), gli stessi dovranno essere resi imponibili.

Fringe Benefit su contratti stipulati dal 1° luglio 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto nuove disposizioni che regolano il calcolo del fringe benefit in relazione ai contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.

In base alla nuova normativa, il fringe benefit deve essere quantificato

  • al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente e ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 Km;

  • in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo.

Più precisamente, la percentuale del 30% (in essere fino al 31 dicembre 2019, che resta valida per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020), deve essere sostituita dal:

  • 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;

  • 30% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;

  • 40% per i veicoli con emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l’anno 2020, elevata al 50% dall’anno 2021;

  • 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l’anno 2020, elevata al 60% a decorrere dall’anno 2021.

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