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Il Super Green Pass e l’estensione delle misure anti contagio

Gli aggiornamenti del Decreto legge anti-Covid di fine Novembre
Circolare BFA21.048
Rif. Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021

In vigore dal 27 novembre 2021, il Decreto legge n.172 introduce il Green Pass rafforzato o Super Green Pass e importanti aggiornamenti su:

  • obbligo vaccinale e terza dose; 
  • estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
  • rafforzamento dei controlli e delle campagne promozionali sulla vaccinazione.

Dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, il certificato verde rafforzato diventa necessario, anche in zona bianca, per accedere a palestre, cinema, strutture alberghiere, teatri, impianti sciistici, bar e ristoranti. Il super green pass verrà inoltre rilasciato solo in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid-19, mentre il tampone, rimarrà efficace solo per il  lavoro. Viene inoltre ridotta da 12 a 9 mesi la durata di validità della certificazione verde COVID-19.

Estensioni del Green Pass

Il nuovo DL n. 172 del 26 novembre 2021 prevede: 

  • dal 15 dicembre 2021, la riduzione dagli attuali 12 a 9 mesi della durata di validità della certificazione verde COVID-19, a far data sia dal completamento del ciclo vaccinale primario, che dalla somministrazione della terza dose; 
  • dal 6 dicembre 2021, l’estensione del suddetto obbligo di Green Pass ai seguenti ulteriori settori:

alberghi e strutture ricettive; 

–  spogliatoi e docce per l’attività sportiva, salvo che per gli accompagnatori delle
persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

–  servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;

–  servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

  • dal 29 novembre 2021, in zona gialla e in zona arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (vaccinati o guariti da infezione da COVID-19), ai minori di anni 12 e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo. 
  • dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, la disciplina del Green Pass rafforzato trova applicazione anche in zona bianca, ove lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, del DL n. 52/2021 (vaccinati o guariti da infezione da COVID-19), ai minori di anni 12 ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca. 

Le previsioni di cui agli ultimi due punti si applicano anche nei confronti dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali è consentito anche l’utilizzo di una certificazione verde che attesti l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo.

Ampliamento Obbligo Vaccinale

Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione del COVID-19 è esteso anche ai seguenti soggetti:

  • personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; 
  • personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli artt. 4, 6 e 7 della Legge n. 124/2007; 
  • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del D.Lgs n. 502/1992, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni; 
  • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. 

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei suddetti soggetti obbligati. Il compito di verificare il rispetto del suddetto obbligo spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle sopra menzionate istituzioni e strutture. Gli stessi, nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o almeno la presentazione della richiesta di vaccinazione, invitano l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in non più di 20 giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. 

In caso di mancata presentazione della documentazione, l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. 

I dirigenti scolastici e i responsabili delle suddette istituzioni provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere la propria attività lavorativa. 

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con una sanzione amministrativa compresa tra euro 600 ed euro 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. 

Obblighi vaccinali e le professioni del settore sanitario

Per quanto concerne gli obblighi vaccinali, il nuovo decreto interviene prevedendo che, a partire dal 15 dicembre 2021, l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da COVID-19 comprende, in aggiunta al ciclo vaccinale, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo (terza dose), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute. 

A riguardo, è anche previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva dalla medesima data di cui sopra della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, sempre nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute.
Per tali categorie la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle loro prestazioni lavorative. 

Tale vaccinazione può essere omessa o differita esclusivamente in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19. 

Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, eseguono la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, avvalendosi della Piattaforma nazionale-DGC. Qualora a seguito di tali controlli non risulti l’effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla terza dose, l’Ordine professionale territorialmente competente inviterà l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro massimo 20 giorni dalla ricezione dell’invito. 

Decorsi i suddetti termini, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale con rapporto di lavoro dipendente, anche al suo datore di lavoro. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, ha natura dichiarativa, non disciplinare, e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie fino alla comunicazione da parte dell’interessato al suddetto Ordine, ed eventualmente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. 

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. 

Per il periodo in cui la suddetta vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i lavoratori di cui sopra a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione. 

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