Rfi. DL 18 del 17.3.2020 - Decreto Cura Italia
Le sospensioni previste dal decreto Cura Italia
Il “Decreto Cura Italia” dispone la sospensione dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell’emergenza “Coronavirus”.
In aggiunta alla proroga “erga omnes” al 20.3.2020 dei versamenti scaduti il 16.3, sono previste specifiche disposizioni in base al settore di attività del contribuente, alla localizzazione dell’attività, nonché alla dimensione dell’impresa / lavoratore autonomo.
Dispone inoltre la sospensione, dall’8.3 al 31.5.2000, dei termini di versamento delle somme relative a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi.
Sospensione Versamenti per specifici soggetti
Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, è prevista la sospensione dei termini che scadono nel periodo 2.3 – 30.4.2020
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relativi al versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e su compensi / altri redditi corrisposti dallo Stato operate in qualità di sostituto d’imposta;
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relativi ai versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
La sospensione del versamento opera soltanto per le ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati.
La sospensione dei versamenti delle ritenute nonché dei versamenti / adempimenti riferiti a contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL è stata estesa ad ulteriori categorie di soggetti.
Per i soggetti beneficiari della sospensione (imprese del settore ricettivo nonché le ulteriori categorie previste), è disposta la sospensione dei termini di versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020.
I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica) o in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.
Soggetti beneficiari della sospensione
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imprese turistico-ricettive
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agenzie di viaggio e turismo
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tour operator
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federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
NB Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:-
- in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
- ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020.
Il differimento al 31.5 interessa soltanto il versamento delle ritenute e dei contributi (il versamento dell’IVA scaduta nel mese di marzo va effettuato entro l’1.6.2020);
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soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi
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soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
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soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
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soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
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soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
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ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla Legge n. 266/91, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017
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soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
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soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
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aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico
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soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
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soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
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soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto di passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift
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soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
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soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
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soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
Sospensione Adempimenti per tutti i soggetti
Il Decreto in esame dispone, a favore di tutti i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 – 31.5.2020.
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza sanzioni.
Ad esempio, è differita al 30.6.2020 la presentazione:
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del mod. IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020;
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dei mod. INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020;
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della comunicazione dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020 in scadenza l’1.6.2020;
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del c.d. “spesometro estero” relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020;
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della comunicazione delle operazioni collegate al turismo effettuate in contanti nel 2019 di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, in scadenza il 10.4 / 20.4.2020.
Comunicazioni per dichiarazione dei redditi precompilata
È confermata la disposizione relativa agli adempimenti connessi con la dichiarazione dei redditi precompilata:
- l’invio della CU 2020 all’Agenzia delle Entrate e la relativa consegna ai percettori delle somme entro il 31.3.2020;
- l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti interessati (ad esempio, amministratori di condominio) entro il 31.3.2020.
Sospensione Versamenti per tutti i soggetti
Relativamente ai versamenti sono previste sospensioni applicabili:
- alla generalità dei soggetti (art. 60 del Decreto in esame), per i quali il beneficio opera per tutti i versamenti in scadenza il 16.3.2020;
- ai soggetti che presentano specifici requisiti in termini di ammontare di ricavi / compensi 2019 (fino a € 2 milioni) per i quali il beneficio opera limitatamente a ritenute / IVA / contributi scadenti in un determinato periodo di tempo;
- ai soggetti con sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza limitatamente all’IVA.
Inoltre, per i soggetti con ricavi / compensi assoggettati a ritenuta è prevista una particolare disposizione, applicabile qualora i ricavi / compensi 2019 siano non superiori a € 400.000.
Generalità dei soggetti
A favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (persone fisiche, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione, l’art. 60 del Decreto Cura Italia, dispone che: “i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”.
La proroga dal 16.3 al 20.3.2020 interessa tutti i versamenti scaduti al 16.3, ossia:
- IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale;
- ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
- ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.
Soggetti con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni e soggetti “zona rossa” Lombardia / Veneto
Per i soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, con ricavi / compensi non superiori a € 2 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale nel 2019, sono sospesi i versamenti “da autoliquidazione” che scadono nel periodo 8.3 – 31.3.2020
- relativi alle ritenute alla fonte di cui ai citati artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- relativi all’IVA;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
È inoltre disposta:
- la sospensione dei predetti versamenti relativi all’IVA, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi, a favore dei soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;
- per i soggetti (persone fisiche e non) con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni della c.d. “zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), l’operatività del DM 24.2.2020 e pertanto la sospensione dei versamenti / adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.2 – 31.3.2020
I versamenti sospesi per i soggetti con ricavi / compensi fino a € 2 milioni, per i soggetti delle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza nonché per quelli di cui al citato DM 24.2.2020, sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall’1.6.2020.
Soggetti con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000 (“auto-sostituto” d’imposta)
Per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, con ricavi / compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019, il sostituto d’imposta non deve operare la ritenuta d’acconto (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 – 31.3.2020.
Ciò a condizione che il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):
- nel mese di febbraio non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato;
- rilasci un’apposita dichiarazione attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.
Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta devono essere versate direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) o in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall’1.6.2020.
Soggetti | Adempimento / versamento sospeso | Ripresa adempimento / versamento |
Tutti i contribuenti | Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.3.2020 | 20.3.2020 |
Tutti i contribuenti | Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 – 31.5.2020 | 30.6.2020 |
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori | Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 | 1.6.2020 (*) |
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori | Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 | 1.6.2020 (*) |
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive | Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 – 31.5.2020 | 30.6.2020 (*) |
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive | Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 – 31.5.2020 | 1.6.2020 (*) |
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni | Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 8.3 – 31.3.2020 | 1.6.2020 (*) |
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” Lombardia / Veneto) | Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 | 1.6.2020 (*) |
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza | Versamenti IVA scadenti nel periodo 8.3 – 31.3.2020 | 1.6.2020 (*) |
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000 | Non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo 17.3 – 31.3.2020 se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato | 1.6.2020 (*) Il versamento va fatto direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo / agente) |
(*) unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate)
Sospensione Versamenti Cartelle di Pagamento / Avvisi
Il Decreto Cura Italia dispone la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 – 31.5.2020 delle somme derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.
La sospensione opera anche per:
- gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
- gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020.
Contestualmente è disposta, in applicazione dell’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, la proroga di due anni (al 31.12.2022) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscossione.
Sospensione Versamenti Rottamazione Ruoli / Stralcio e Saldo
È previsto il differimento all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”, nonchè del c.d. “stralcio e saldo” rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.
Rottamazione ruoli
- Seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;
- seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019;
- terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;
- terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;
- terza rata delle somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall’IVA all’importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA- 2018-D) entro il 30.4.2019.
Termine originario: 28.2.2020
Termine Differito: 1.6.2020
Stralcio e saldo
Seconda rata dovuta dai soggetti che hanno aderito al c.d. “stralcio e saldo” dei debiti risultati da carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:
- hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;
- hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.
Termine originario: 31.3.2020
Termine Differito: 1.6.2020