Rif. DL n. 198/2022 (Decreto Milleproroghe) - OIC 9
Nella redazione dei bilanci attualmente in fase di chiusura, è possibile sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali utilizzando il regime derogatorio.
La norma, inizialmente introdotta con riferimento all’esercizio in corso al 15 agosto 2020, è stata prorogata con successivi interventi legislativi.
In particolare, l’art. 3 del DL n. 198/2022, conv. L. 14/2023, ne prevede l’applicazione, oltre che con riferimento agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, anche con riferimento agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023. La disciplina di deroga non è stata, invece, modificata nei caratteri generali.
Nella circolare odierna esaminiamo le disposizioni principali da tenere presenti per le società che si intendono avvalere dell’agevolazione.
I termini generali
Tra le disposizioni contenute nel Decreto Milleproroghe che non sono state modificate dalla relativa legge di conversione, rientra l’estensione agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 del regime derogatorio DL n. 104/2020 che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
I diversi aggiornamenti normativi non hanno poi, modificato nel tempo l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della sospensione degli ammortamenti, né le modalità di applicazione e gli obblighi di destinazione degli utili a riserva, né gli specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.
I soggetti
La normativa si applica:
- ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall’OIC, comprese le micro imprese, anche nel caso in cui siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa (ai sensi dell’art. 2435- ter cc);
- alle società di persone e agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria;
- al bilancio consolidato redatto dalla capogruppo, che recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d’esercizio.
L’oggetto
La normativa si riferisce alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
In particolare rientrano nell’ambito di applicazione:
- l’avviamento;
- i beni gratuitamente devolvibili;
- le immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio in cui vengono sospesi gli ammortamenti;
- gli oneri pluriennali. Questi sotto il profilo contabile, secondo la dottrina, rientrano nell’ambito di applicazione del regime derogatorio, ma le relative quote di ammortamento non dovrebbero essere deducibili fiscalmente laddove non rilevate in bilancio.
Mentre la deroga non trova applicazione con riferimento ai beni in leasing.
Modalità di applicazione della norma
Quanto alle modalità di applicazione, si ricorda che la deroga può essere applicata ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all’intera voce di bilancio.
Inoltre, la società può scegliere la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico, attestandosi anche a un livello inferiore al 100%.
Per quanto attiene alla determinazione delle quote di ammortamento negli esercizi successivi alla sospensione, dal documento OIC 9 si desume che occorre, in primo luogo, rideterminare la vita utile del bene e, poi, suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata. A seconda che la sospensione sia totale oppure parziale e a seconda che la vita utile sia estesa oppure no, la quota di ammortamento sarà minore, uguale o superiore a quella imputata in bilancio prima della sospensione.
La sospensione potrebbe, quindi, essere preclusa, ove incompatibile con l’utilità residua delle immobilizzazioni.
Motivazioni di sospensione nella Nota Integrativa
Come visto precedentemente, la normativa che ha esteso i periodi di sospensione degli ammortamenti agli esercizi successivi al 2020 non ha cambiato i caratteri generali della disciplina che sono rimasti gli stessi della prima applicazione.
Quello che invece differisce tra i bilanci attualmente in chiusura dai precedenti sono le motivazioni che inducono la società a non effettuare gli ammortamenti, in quanto queste vanno riportate nella Nota integrativa.
Ora, è importante definire che la disposizione derogatoria può trovare applicazione non solo nei casi di mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni, ma anche in presenza di situazioni attestanti, in termini generali, un impatto negativo sull’operatività dell’impresa, come, per esempio, una potenziale perdita di bilancio o una riduzione dei ricavi (a causa impatto Covid 19, incremento fonti energetiche…)
Questo assume rilevanza in quanto secondo le indicazioni del documento interpretativo OIC 9, sia la scelta riguardante l’unità elementare di contabilizzazione (può essere la singola oppure gruppo di immobilizzazioni oppure l’intera voce di bilancio) sia la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico (che può variare dal 100% allo 0%) devono essere coerenti con le ragioni che inducono la società a non effettuare gli ammortamenti.