Rif. DPCM 23.2.2020
Rif. DM 24.2.2020
Il MEF, con un apposito Decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto la sospensione dei versamenti / adempimenti tributari con scadenza tra 21.02.2020 e il 31.03.2020 nelle zone colpite dall’emergenza “coronavirus” che ha interessato alcune aree del Nord Italia.
Soggetti Interessati alla sospensione
La sospensione dei versamenti / adempimenti tributari con scadenza tra 21.02.2020 e il 31.03.2020 riguarda tutti i soggetti (persone fisiche e non), con residenza, sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal Coronavirus:
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Bertonico (Lombardia)
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Casalpusterlengo (Lombardia)
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Castelgerundo (Lombardia)
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Castiglione D’Adda (Lombardia)
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Codogno (Lombardia)
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Fombio (Lombardia)
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Maleo (Lombardia)
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San Fiorano (Lombardia)
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Somaglia (Lombardia)
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Terranova dei Passerini (Lombardia)
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Vo’ (Veneto)
La sospensione fiscale per “coronavirus”
La sospensione opera con riferimento ai versamenti / adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.2.2020 – 31.3.2020.
Sono quindi sospesi:
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la presentazione degli elenchi Intra mensili delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio / febbraio (in scadenza rispettivamente il 25.2 e 25.3);
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l’invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2019 e al quarto trimestre 2019 (in scadenza il 2.3);
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l’invio telematico, da parte dei sostituti d’imposta, della CU 2020 (in scadenza il 9.3);
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il versamento dell’IVA riferita al mese di febbraio 2020, dell’ISI e dell’IVA sugli apparecchi da intrattenimento (in scadenza il 16.3).
La proroga interessa altresì, per espressa previsione:
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i versamenti relativi a cartelle emesse dall’Agente della riscossione o derivanti da accertamenti esecutivi ex art. 29, DL n. 78/2010 in scadenza nel predetto periodo;
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i sostituti d’imposta aventi sede legale / operativa nel territorio dei suddetti Comuni che pertanto non sono tenuti ad operare e versare le ritenute alla fonte.
I versamenti / adempimenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.