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Sospensione Adempimenti Fiscali per zone colpite dal “Coronavirus”

Sono sospesi i versamenti / adempimenti tributari con scadenza tra 21.02.2020 e il 31.03.2020
nei comuni colpiti dall’emergenza “coronavirus”.
Circolare BFA20.016
Rif. DPCM 23.2.2020
Rif. DM 24.2.2020

Il MEF, con un apposito Decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto la sospensione dei versamenti / adempimenti tributari con scadenza tra 21.02.2020 e il 31.03.2020 nelle zone colpite dall’emergenza “coronavirus” che ha interessato alcune aree del Nord Italia.

Soggetti Interessati alla sospensione

La sospensione dei versamenti / adempimenti tributari con scadenza tra 21.02.2020 e il 31.03.2020 riguarda tutti i soggetti (persone fisiche e non), con residenza, sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal Coronavirus:

  • Bertonico (Lombardia)

  • Casalpusterlengo (Lombardia)

  • Castelgerundo (Lombardia)

  • Castiglione D’Adda (Lombardia)

  • Codogno (Lombardia)

  • Fombio (Lombardia)

  • Maleo (Lombardia)

  • San Fiorano (Lombardia)

  • Somaglia (Lombardia)

  • Terranova dei Passerini (Lombardia)

  • Vo’ (Veneto)

La sospensione fiscale per “coronavirus”

La sospensione opera con riferimento ai versamenti / adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.2.2020 –  31.3.2020.

Sono quindi sospesi:

  • la presentazione degli elenchi Intra mensili delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio / febbraio (in scadenza rispettivamente il 25.2 e 25.3);

  • l’invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2019 e al quarto trimestre 2019 (in scadenza il 2.3);

  • l’invio telematico, da parte dei sostituti d’imposta, della CU 2020 (in scadenza il 9.3);

  • il versamento dell’IVA riferita al mese di febbraio 2020, dell’ISI e dell’IVA sugli apparecchi da intrattenimento (in scadenza il 16.3).

La proroga interessa altresì, per espressa previsione:

  • i versamenti relativi a cartelle emesse dall’Agente della riscossione o derivanti da accertamenti esecutivi ex art. 29, DL n. 78/2010 in scadenza nel predetto periodo;

  • i sostituti d’imposta aventi sede legale / operativa nel territorio dei suddetti Comuni che pertanto non sono tenuti ad operare e versare le ritenute alla fonte. 

I versamenti / adempimenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

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