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Somme iscritte a ruolo: nuove agevolazioni da gennaio 2025

Circolare BFA 24.045
Rif. DPR n. 602/73 - D.Lgs. n. 110/2024

Al fine di dare attuazione alla Riforma Fiscale, il recente Dlgs 110/2024 ha apportato significative novità in tema di riscossione.

Tra le principali ricordiamo:

  • la razionalizzazione delle procedure connesse all’erogazione dei rimborsi fiscali;
  • l’introduzione di nuove forme di pagamento rateale per contribuenti in difficoltà finanziaria;
  • la riorganizzazione di procedimenti e adempimenti per i rimborsi fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate in presenza dell’iscrizione a ruolo di debiti.

Nell’approfondimento odierno esaminiamo in particolare la possibilità di richiedere all’Agenzia delle Entrate la rateizzazione delle somme risultanti dalle cartelle di pagamento / iscritte a ruolo, attribuita dal decreto.

In particolare segnaliamo l’aumento del numero di rate concedibili al contribuente in temporanea situazione di difficoltà e l’applicabilità delle nuove regole a partire dall’ 1 gennaio 2025.

Richieste di Dilazione e Tempistiche

Richieste di dilazione presentate entro il 31 dicembre 2024

  1. Rateizzazione ordinaria

Per le richieste in oggetto rimangono valide le disposizioni precedenti le modifiche del decreto attuativo.

Conseguentemente:

  • il contribuente che dichiara di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà può ripartire il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili;
  • se le somme comprese in ciascuna richiesta sono superiori a € 120.000 la dilazione può essere concessa a condizione che il contribuente documenti la situazione di obiettiva difficoltà. A questo scopo:

– i contribuenti persone fisiche / ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda di rateizzazione la certificazione relativa all’ISEE del nucleo familiare;

– le persone giuridiche / ditte individuali in contabilità ordinaria, devono presentare, oltre alla domanda di rateizzazione, la documentazione contabile necessaria a verificare:

– la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico / patrimoniale dell’azienda, che deve risultare inferiore a 1;

– il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra il debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione oppure il totale dei ricavi / proventi moltiplicato per 100.

Si può quindi desumere che:

  • in presenza di somme pari o inferiori a € 120.000 la dilazione fino a 72 rate è subordinata alla dichiarazione del contribuente di trovarsi in condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà, non richiedendo la presentazione di alcuna documentazione a supporto;
  • qualora le somme siano superiori a € 120.000, la predetta situazione va debitamente documentata.

In base all’articolo 19, poi:

  • il debitore può richiedere, in luogo di rate costanti, rate variabili crescenti per ciascun anno;
  • a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta / eventuale decadenza dalla dilazione:

– sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

– non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, (ad eccezione di quelli già iscritti alla data di presentazione);

– non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Inoltre:

  •  in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate anche non consecutive:

– si determina la decadenza automatica dalla rateazione;

– l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

– il carico non può essere nuovamente rateizzato;

  • se nel corso della rateizzazione interviene una sospensione giudiziale /amministrativa, anche parziale, del debito è possibile interrompere il pagamento delle rate limitatamente agli importi sospesi.

Alla scadenza della sospensione il contribuente può chiedere di pagare il debito residuo nello stesso numero di rate non versate del piano originario, oppure può chiederne un numero diverso, comunque non superiore a 72.

 

2. Rateizzazione straordinaria

Nel caso in cui il contribuente si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere riconosciuta fino a 120 rate mensili (esclusivamente rate di importo costante).

Per ottenere la concessione del maggior numero di rate, è considerata comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

  •  accertata impossibilità per il contribuente di effettuare il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
  •  solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Richieste di dilazione presentate entro dall’ 1 gennaio 2025

Con riferimento alle richieste di dilazione in oggetto il numero di rate di cui può usufruire il contribuente è collegato:

  • all’importo del debito;
  • alla circostanza che il contribuente documenti o meno la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Somme pari o inferiori a € 120.000 senza documentazione

In base al decreto attuativo, su richiesta del contribuente che dichiara di trovarsi in temporanea difficoltà economico-finanziaria in presenza di somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, pari o inferiori a € 120.000, la rateizzazione del debito è riconosciuta fino a un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili, per le richieste presentate dall’1.1.2029.

In base alle risultanze del monitoraggio effettuato dal MEF in merito agli effetti derivanti dalle nuove disposizioni, le rate potranno essere aumentate fino a 120 a partire dalle richieste presentate dall’1.1.2031.

Somme pari o inferiori a € 120.000 con documentazione

In presenza di somme pari o inferiori a €120.000, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria la rateazione può essere concessa:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.

Somme superiori a € 120.000 con documentazione

In caso di somme superiori a € 120.000, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, è prevista una ripartizione fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Situazione di difficoltà e disposizioni di coordinamento

Situazione di difficoltà dall’1.1.2025

La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, va effettuata con riferimento:

  • per le persone fisiche / ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’ISEE del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  • per i soggetti diversi dai precedenti, all’indice di liquidità nonché al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Spetta al MEF la determinazione delle modalità di applicazione dei predetti parametri, degli specifici eventi in base ai quali la situazione di difficoltà deve considerarsi in ogni caso sussistente nonchè delle specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche/ titolari di ditta individuale in contabilità semplificata.

In caso di comprovato peggioramento della predetta situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Disposizioni di coordinamento

A seguito delle nuove previsioni sono previste alcune disposizioni di coordinamento che confermano, per la maggior parte, quanto disposto per le richieste di pagamento presentate fino al 31.12.2024.

In particolare è previsto che:

  • il debitore può richiedere, in luogo di rate costanti, rate variabili crescenti per ciascun anno;
  • a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta / eventuale decadenza dalla dilazione:

– sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

– non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi / ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

– non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

  • non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta;
  • in caso di sospensione giudiziale / amministrativa della riscossione, il debitore è autorizzato a non versare le successive rate del piano di dilazione e, al termine della sospensione può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino al massimo previsto.
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