Rif. D.Lgs. n. 14/2019 - DL n. 118/2021 - Art. 2477, C.c.
A differenza delle SPA, in cui l’organo di controllo è sempre necessario, nelle SRL la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria solo in determinati casi previsti dalla legge.
Secondo quanto prevede l’art. 2477 c.c. tutte le SRL devono provvedere alla nomina di un organo di controllo (sindaco o revisore).
Per effetto dell’ultima modifica ad opera del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147 è stato prorogato alla data di approvazione dei bilanci 2022 il termine previsto per la nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti nelle S.r.l. e nelle Società cooperative, qualora le stesse si trovino in una di queste tre situazioni:
– la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
– la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
– è stato superato per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti dimensionali previsti in termini di attivo di Stato patrimoniale, ricavi e numero di dipendenti mediamente occupati nell’esercizio.
Qui di seguito l’approfondimento suddiviso in tre paragrafi riassuntivi.
Scaglioni di reddito e detrazioni lavoro dipendente/pensione
Per quello che riguarda i limiti dimensionali fissati dall’art. 2477, C.c., va segnalato che gli stessi sono stati oggetto, nel corso del 2019, di due interventi legislativi.
A seguito delle modifiche apportate l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore sussiste se è stato superato per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei (nuovi) limiti previsti. Riepiloghiamo qui di seguito i cambiamenti avvenuti a livello normativo:
Obbligo nomina organo di controllo / revisore di srl (art. 2477, C.c.) | |||||
Parametri | Limiti vecchi | Limiti nuovi | |||
D.Lgs. n. 14/2019 | DL n. 32/2019 | Se per 2 esercizi consecutivi è superato almeno 1 dei 3 limiti | |||
Attivo Stato patrimoniale | € 4.400.000 | Se per 2 esercizi consecutivi sono superati 2 dei 3 limiti | € 2.000.000 | € 4.000.000 | |
Ricavi vendite / prestazioni | € 8.800.000 | € 2.000.000 | € 4.000.000 | ||
Dipendenti occupati in media nell’esercizio | 50 unità | 10 unità | 20 unità |
L’obbligo di nomina viene meno se, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti, come stabilito dal comma 3 del citato art. 2477.
Attivo
L’attivo di Stato patrimoniale (voci A + B + C + D) va considerato al netto dei fondi rettificativi (fondo ammortamento, svalutazioni), iscritti a riduzione delle voci cui si riferiscono.
Ricavi
Va considerato l’importo della voce A.1 di Conto economico, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Numero dipendenti
Il numero di dipendenti, come specificato nella Relazione accompagnatoria al D.Lgs. n. 127/91, va determinato calcolando la media giornaliera degli occupati durante l’esercizio.
Inoltre va considerato che per i dipendenti a tempo pieno:
- impiegati per tutto l’anno, rileva il numero di tali dipendenti;
- impiegati per parte dell’anno, il relativo numero va ragguagliato ai mesi di impiego. In caso di lavoratori part-time si considera (art 9, D.Lgs. n. 81/2015) che “ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno”.
Va inoltre ricordato che:
- sono considerati dipendenti anche l’imprenditore individuale e i soci che svolgono “attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi”;
- non vanno considerati “gli apprendisti con contratto di apprendistato” e i dipendenti “con contratto di formazione o con contratto di inserimento”.
Limiti dimensionali e decorrenza nuovi limiti
In generale, l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i suddetti limiti deve, entro 30 giorni, nominare l’organo di controllo / revisore.
Qualora l’assemblea non provveda, la nomina viene effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro Imprese.
Con riguardo al termine per la nomina dell’organo di controllo/revisore al superamento dei “nuovi” limiti da parte delle società costituite al 16.3.2019 va evidenziato che lo stesso:
- per effetto di quanto disposto dall’ art. 379, era stato originariamente individuato in 9 mesi dal 16.3.2019 e pertanto la nomina avrebbe dovuto essere effettuata entro il 16.12.2019;
- è stato più volte prorogato entro la data di approvazione del bilancio relativo al 2019, e successivamente, entro la data di approvazione del bilancio relativo al 2021.
Inoltre è disposto che:
- “le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo [16.3.2019], quando ricorrono i requisiti … devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni … entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022”.
- Relativamente alla verifica del superamento dei limiti dimensionali cui è collegato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore, stante il differimento alla data di approvazione del bilancio 2022 per l’applicazione dei nuovi limiti per la valutazione di nomina del “primo” organo di controllo / revisore, assumono rilevanza i parametri relativi ai bilanci 2021 e 2022.
- Il primo bilancio da sottoporre a revisione è quello chiuso al 31.12.2023.
Obbligo nomina organo di controllo per superamento limiti (art. 2477) | ||||
Data di nomina | Esercizi di riferimento | |||
scadenza originaria | entro il 16.12.2019 | 2017 – 2018 | ||
1° proroga | entro l’approvazione del bilancio 2019 | 2018 – 2019 | ||
2° proroga | entro l’approvazione del bilancio 2021 | 2020 – 2021 | ||
3° proroga | entro l’approvazione del bilancio 2022 | 2021 – 2022 |
Tenuto conto che la prima nomina dell’organo di controllo, per le società costituite al 16.3.2019 che non vi avessero già provveduto, va effettuata entro la data di approvazione del bilancio 2022, la stessa deve intervenire:
- entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 30.4.2023;
- entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in caso di particolari esigenze, ossia entro il 29.6.2023.
Le diverse opzioni per la scelta dell'organo di controllo
Come conseguenza di quanto stabilito dall’ art. 2477 “l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo … Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”.
Se vi sono le condizioni che impongono l’obbligo in esame, la società può quindi scegliere tra le seguenti 3 diverse opzioni:
1) | Controllo di legalità > Sindaco unico o Collegio sindacale
Controllo contabile >Revisore / Società di Revisione |
2) | Controllo di legalità > Sindaco unico o Collegio sindacale In tale ipotesi lo statuto deve prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal Sindaco unico / Collegio sindacale (composto esclusivamente da revisori). In mancanza di tale previsione statutaria è obbligatoria la nomina di un Revisore / Società di revisione, ai sensi del comma 5 del citato art. 2477 che rinvia a quanto previsto per le spa dall’art. 2409-bis, comma 2, C.c. |
3) | Controllo contabile > Revisore / Società di revisione Il controllo di legalità è di competenza dei soci ex artt. 2476 e 2409, C.c. |