Rif. DL n. 73/2021 Sostegni-bis in corso di conversione - Art. 9-ter
Con il Ddl di conversione del Decreto Sostegni-bis è stata introdotta una nuova data per i versamenti Isa e Forfettari. Fissato per il 15 settembre, il termine ha una portata più ampia rispetto a quello precedente del 20 luglio, perché comprende tutte le imposte con scadenze dal 30 giugno al 31 agosto 2021 senza alcun aumento. Si devono considerare infatti compresi il saldo 2020 e il primo acconto 2021 di IRPEF, IRAP, IRES e imposte sostitutive.
Inoltre con questo slittamento non c’è la possibilità di utilizzare l’ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Le imposte interessate
I versamenti interessati dalla proroga sono:
- saldo IRPEF/ IRES / IVA 2020
- acconto 2021 IRPEF / IRES
- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- Diritto CCIAA;
- Imposta sostitutiva rivalutazione beni d’impresa.
Per i soggetti che non rientrano nella proroga rimangono confermati i termini di versamento del 30 giugno o del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Fanno eccezione a questo le società non Isa che hanno approvato il bilancio entro il 29 giugno 2021, per cui il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte rimane il 20 agosto o il 20 settembre con la maggiorazione dello 0,4%.
I Soggetti
L’applicazione della proroga riguarda:
- I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano compensi o ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto adottato dal MEF (pari a 5.164.569 euro).
- La disposizione è valida anche per: i soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.); quelli che rientrano nel regime forfetario (previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014);
- Coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 ( contribuenti minimi);
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi “per trasparenza” e che rientrano nell’ambito delle attività a cui si applicano gli ISA.
La proroga non riguarda quindi le persone fisiche private per le quali il versamento va effettuato secondo le scadenze ordinarie:
– entro il 30.6.2021, senza alcuna maggiorazione;
– dall’1.7 al 30.7.2021, con la maggiorazione dello 0,40%.
La scadenza del 15 settembre è applicabile anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl artigiane o commerciali, interessate dalla proroga, ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”, in quanto dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata. Il differimento però è limitato al versamento dei contributi INPS, mentre per le imposte dovute rimangono valide le ordinarie scadenze, quindi devono essere versate entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.