Rif. Legge n. 197/2022 - Comunicato 16 Febbraio 2023 Agenzia delle Entrate
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la Definizione agevolata (Rottamazione-quater) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Con un recente comunicato stampa di fine febbraio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha confermato l’attivazione di una nuova funzionalità fruibile dal sito dell’agenzia e che consente di inoltrare la domanda per conoscere quali carichi sono rottamabili e l’importo della rottamazione.
Esaminiamo nel dettaglio i vantaggi e le novità della disposizione:
Le istanze
Il chiarimento contenuto nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione definisce la disponibilità del servizio per ogni operatore che necessiti l’ utilizzo, anche senza il possesso dell’identità digitale.
È inoltre possibile richiedere il prospetto informativo che indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della rottamazione quater.
Si tratta di un documento contenente:
– l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti”;
– l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.
La procedura per presentare istanza in base alla Rottamazione-quater è attivabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e disponibile anche agli intermediari abilitati tramite l’inserimento delle credenziali.
Se si accede con SPID,il sistema rende noti, sia i carichi rottamabili sia gli importi della rottamazione in 24 ore (o anche meno).
Il comunicato stampa introduce un ulteriore chiarimento significativo: al contribuente viene concessa anche la facoltà di presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi.
Si potranno allora presentare due situazioni:
1. I carichi andranno a integrare la precedente domanda e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata;
oppure
2. Se la successiva domanda si riferisce agli stessi carichi (già inseriti nella domanda presentata) la domanda sarà considerata sostitutiva della precedente.
In sostanza, la presentazione, mediante l’applicativo telematico, di diverse istanze non genera un’unica liquidazione, o meglio non genera un unico piano di dilazione, ma tanti piani quante sono le istanze.
Il debitore potrà così suddividere i carichi che intende rottamare.
Volendo fare un esempio sarà possibile presentare domanda:
– per rottamare tre cartelle su IVA e IRPEF;
– per un avviso di addebito INPS;
– per rottamare due accertamenti esecutivi.
Quindi si avranno tre rottamazioni distinte, con una conseguenza molto importante: se non si pagano le rate sulla rottamazione che riguarda l’avviso di addebito INPS, le altre due (quella sulle cartelle di pagamento per IVA e IRPEF, quella sui due accertamenti esecutivi) rimangono attive.
Sostanzialmente decade solo quella sull’avviso di addebito, relativamente al quale riemerge il debito per sanzioni, interessi, interessi di mora e aggi.
I termini
Dopo l’aggiornamento dell’Agenzia rimane valido sempre il limite del 30 aprile 2023 e le relative scadenze:
– entro il prossimo 30 aprile 2023, il debitore deve presentare domanda di rottamazione utilizzando l’applicativo reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
– entro il 30 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi, con allegati i bollettini di pagamento delle rate;
– entro il 31 luglio 2023, vanno pagate tutte le somme o la prima rata.
Ricordiamo che i benefici della rottamazione dei ruoli (limitata ai carichi consegnati dal 2000 al 30 giugno 2022) consistono nell’abbattimento delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Il carico può essere dilazionato in massimo 18 rate (5 anni) consecutive (con tasso al 2% a partire dal 1°agosto 2023), di cui:
- le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 pari, ciascuna, al 10% delle somme totali dovute a titolo di definizione agevolata;
- le ulteriori 16 rate, di pari importo, ripartite nei 4 anni successivi, vanno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.