Rif. Circolare 22.1.2021, n. 1/E AE - L. n. 197/2022 - L. n. 111/2023 - L. 448/2001
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute (non in regime d’impresa) viene riproposta dal legislatore ormai con cadenza annuale. Con essa, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva e predisposizione di una perizia giurata, si ridetermina il costo dei terreni/partecipazioni posseduti ad una certa data.
Questo vuol dire che anche per l’anno 2024, alle persone fisiche, alle società semplici, agli enti non commerciali e agli enti non residenti viene data la possibilità di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, nel caso in cui terreni o le partecipazioni vengano vendute.
Termini generali e adempimenti
Con la Circolare 22.1.2021, n. 1/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito un riepilogo per trattare la materia, allo stato attuale quindi ricordiamo che:
l’ultima rideterminazione è stata prevista dalla legge di Bilancio 2024. L’1.1.2024 è la data di possedimento del bene, il 2.12.2024 il termine per la perizia e il versamento della prima rata (o dell’imposta) e l’imposta sostitutiva da considerare è fissata nella misura del 16%.
L’opportunità di effettuare la rivalutazione dipende dalla possibilità di utilizzare quale costo della partecipazione il valore rivalutato al fine di ridurre la tassazione del capital gain nel caso di un’eventuale vendita della partecipazione. Segnaliamo che comunque l’imposta dovuta per la rivalutazione va calcolata sull’intero valore della partecipazione alla data di riferimento, indipendentemente dal costo di acquisto.
È opportuno quindi effettuare un calcolo per determinare se si ha convenienza nel fare la rivalutazione:
Il Valore della partecipazione all’1.1 x 16% < Plusvalenza (prezzo di cessione- costo) x 26%
La rideterminazione del costo della partecipazione presuppone:
- la redazione e asseverazione di una perizia di stima del valore della partecipazione da parte di un professionista abilitato;
- il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima delle 3 rate annuali entro il termine stabilito: 2.12.2024 per le partecipazioni possedute all’1.1.2024.
La mancanza di uno dei predetti adempimenti rende inefficace la rivalutazione. Il mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima non pregiudica la rivalutazione, ma comporta l’applicazione delle sanzioni per omesso versamento; è tuttavia possibile la regolarizzazione con il ravvedimento.
I professionisti abilitati per la redazione della perizia per le partecipazioni sono gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e gli iscritti nell’elenco dei revisori legali, nonché i periti iscritti alla CCIAA.
Per la rideterminazione delle partecipazioni quotate non è richiesta la perizia di stima in quanto il valore della partecipazione è individuato sulla base della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.
La mancanza di uno dei predetti adempimenti rende inefficace la rivalutazione.
Il mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima non pregiudica la rivalutazione ma comporta l’applicazione delle sanzioni per omesso versamento; è tuttavia possibile la regolarizzazione con il ravvedimento.
I professionisti abilitati per la redazione della perizia per le partecipazioni sono gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e gli iscritti nell’elenco dei revisori legali, nonché i periti iscritti alla CCIAA ex RD 2011/1934.
Per la rideterminazione delle partecipazioni quotate non è richiesta la perizia di stima in quanto il valore della partecipazione è individuato sulla base della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 (valore normale ex art. 9, comma 4, lett. c), TUIR).
Chi ha ricevuto per successione o donazione una partecipazione in data posteriore alla data di riferimento in cui devono essere possedute le partecipazioni non può effettuare la rivalutazione in quanto alla predetta data non era in possesso del bene, tranne l’ipotesi del de cuius che avesse già conferito il mandato al professionista per la redazione della perizia di stima.
Imposta sostitutiva - efficacia della rivalutazione
L’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione o in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate del 3% annuo sulle rate successive alla prima. Il codice tributo da utilizzare è 8055 (8057 per le quotate) indicando quale anno di riferimento quello nel quale la rivalutazione è eseguita.
La rivalutazione è possibile anche nel caso in cui la partecipazione sia stata ceduta anteriormente all’asseverazione della perizia.
La rivalutazione non ha effetto nell’ipotesi di recesso tipico, ossia qualora sia la società a liquidare al socio. L’eventuale minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione rivalutata non ha rilevanza fiscale.
La rivalutazione è possibile anche nel caso in cui la partecipazione sia stata ceduta anteriormente all’asseverazione della perizia.
La rivalutazione non ha effetto nell’ipotesi di recesso tipico, ossia qualora sia la società a liquidare al socio.
Rivalutazione parziale - Nuova rivalutazione - Dichiarazione dei redditi
È possibile effettuare una rivalutazione parziale della partecipazione posseduta.
È inoltre possibile procedere ad una rivalutazione di una partecipazione già rivalutata in passato. In tal caso è necessario redigere e asseverare una nuova perizia di stima e versare l’imposta sostitutiva nella misura stabilita dalla disposizione in vigore in quel momento.
È possibile tuttavia:
- detrarre dalla nuova imposta sostitutiva quella già versata in una precedente rivalutazione (anche in misura parziale);
Oppure
- versare l’intera nuova imposta sostitutiva e chiedere il rimborso di quella già versata.
Lo scomputo di quanto già versato va successivamente indicato nel quadro RT del mod. REDDITI PF relativo all’anno in cui è effettuata la rivalutazione.
Per la dichiarazione dei redditi nel quadro RT del modello R. PF relativo all’anno in cui è effettuata la rivalutazione, nella sezione Partecipazioni rivalutate, vanno indicati:
- Nella colonna 1 il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- Nella 3 l’imposta sostitutiva;
- Nella 5 l’imposta da versare;
- Nella 6 deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da versare di colonna 5 è stato indicato in 3 rate.
La mancata indicazione dei dati in dichiarazione non incide sull’efficacia della rivalutazione, ferma restando l’applicazione della sanzione per dichiarazione irregolare.
Successione e Donazione
Chi ha ricevuto per successione o donazione una partecipazione in data posteriore alla data di riferimento in cui devono essere possedute le partecipazioni non può effettuare la rivalutazione in quanto alla predetta data non era in possesso del bene, tranne l’ipotesi del de cuius che avesse già conferito il mandato al professionista per la redazione della perizia di stima.
Gli eredi/donatari che possedevano la partecipazione alla data di riferimento possono effettuare la rivalutazione; al fine di valutare la convenienza per detti soggetti, si ricorda che:
- per le partecipazioni acquistate per successione il costo riconosciuto è quello indicato nella dichiarazione di successione;
- per le partecipazioni acquistate per donazione il costo è quello riconosciuto in capo al donante.