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Riduzione dei termini di accertamento quando c’è tracciabilità

Circolare BFA22.040
Rif. art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 - Risposte interpello Agenzia Entrate 11.5.2021, n. 331;
2.8.2022, n. 404 e 29.8.2022, n. 438 - DM 4.8.2016

L’art. 3 D.Lgs. n. 127/2015 definisce un regime premiale importante per imprenditori e professionisti. È possibile infatti la riduzione dei termini di accertamento di 2 anni per i soggetti che garantiscano la tracciabilità per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro e documentino le operazioni con fattura elettronica via SdI e/o con memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

I Soggetti e i termini

La riduzione di due anni si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

Quindi sono interessati non sono solo i soggetti passivi che producono reddito d’impresa ma anche coloro che producono reddito da lavoro autonomo.

Evidenziamo che per i soggetti forfetari, esonerati  (fino al 30.6.2022) dall’obbligo di emettere fattura elettronica tramite SdI, ma con possibilità di emettere fattura in formato elettronico è prevista la riduzione di un 1 anno dei termini di accertamento  qualora detti soggetti scelgano di emettere esclusivamente fatture elettroniche tramite SdI (ma non è richiesta la tracciabilità dei pagamenti).

La riduzione ai due anni è applicabile agli:

  •  avvisi relativi a rettifiche / accertamenti della dichiarazione IVA annuale previsti che devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

 

  • avvisi relativi alle rettifiche / accertamenti delle imposte sui redditi che devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

 

Ricordiamo che la riduzione dei termini di accertamento “si applica soltanto in relazione ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi”.

Condizioni

La riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti può essere riconosciuta solo a coloro che: 

  • documentano le operazioni poste in essere con:

fattura elettronica tramite SdI, immediata o differita;
ovvero
– documento commerciale con conseguente memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate (la fatturazione è comunque sempre utilizzabile in alternativa al documento commerciale).

  • garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti (ricevuti ed effettuati) di importo superiore a € 500. 

La riduzione dei termini di accertamento:

  • è collegata alla fatturazione elettronica, ossia è riconosciuta ai soggetti che adottano tale modalità di certificazione, sia per obbligo che per scelta;
  • è riconosciuta anche per le operazioni di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 (vendite per corrispondenza) a condizione che le stesse siano oggetto di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei relativi corrispettivi giornalieri.

Come ha specificato l’Agenzia  il “beneficio” in esame rimane valido anche per i soggetti che, in luogo della fattura elettronica, emettono il documento commerciale.

Strumenti di pagamento e Modello dei Redditi 22

La riduzione dei termini di accertamento:

  • opera soltanto nei casi in cui il pagamento venga effettuato / ricevuto tramite bonifico bancario / postale, carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di trasferibilità;
  • non è applicabile, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai contribuenti che hanno effettuato / ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli precedenti. 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta precisando che la riduzione dei termini di accertamento è applicabile anche ai soggetti che utilizzano quali strumenti di pagamento la RIBA (RIcevuta BAncaria) e il MAV (Mediante Avviso). 

Modello dei Redditi 2022

Il DM 4.8.2016 dispone che i contribuenti debbano comunicare, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. Tale comunicazione va effettuata tramite una specifica barratura nel modello UNICO.

La barratura della casella in esame non riguarda i soggetti forfetari che hanno scelto la fatturazione elettronica per poter beneficiare dello specifico regime premiale agli stessi riservato e sopraindicato.

Si ritiene comunque che anche tali soggetti possano fruire dell’agevolazione in esame (riduzione di 2 anni del termine di accertamento), e quindi possano barrare la casella apposita nel modello UNICO, qualora, oltre ad emettere fatture elettroniche, provvedano anche ad utilizzare mezzi tracciabili per i pagamenti di importo superiore a € 500.

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