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Registro dei Titolari Effettivi: sospesa la scadenza dell’ 11 dicembre

La sospensione a seguito di un'ordinanza del Tar del Lazio per il ricorso di Assoservizi fiduciari
Circolare BFA23.044
Rif. Ordinanza TAR Lazio 7.12.2023, n. 08083 - D.Lgs. n. 231/2007 - DM n. 55/2022

Il Decreto 29 settembre 2023 individuava l’11 dicembre 2023 come termine ultimo entro il quale effettuare la comunicazione dei titolari effettivi da parte di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private e di trust / istituti giuridici affini.

La scadenza risulta ora non più operativa a causa dell’ordinanza n. 8083/2023 dello scorso 7 dicembre con la quale il TAR del Lazio ha definito la sospensione dell’efficacia delle disposizioni dello specifico Decreto.

La comunicazione dei titolari effettivi

In base al DM 29.9.2023, entro l’11.12.2023 andava effettuata la (prima) comunicazione dei dati / informazioni relative alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica con obbligo di iscrizione nel Registro Imprese (srl, spa, sapa e cooperative), delle persone giuridiche private e dei trust / istituti giuridici affini stabiliti / residenti in Italia, al fine dell’iscrizione nell’apposita Sezione Speciale. 

In particolare ricordiamo che:

  • è richiesta la comunicazione dei dati identificativi delle persone fisiche individuate quali “titolare effettivo”, applicando gli specifici criteri definiti in base al soggetto considerato;
  • la comunicazione del titolare effettivo va inviata telematicamente al Registro Imprese della competente CCIAA utilizzando lo specifico modulo TE. 

Come conseguenza dell’Ordinanza del Tar del Lazio, la sospensione del termine dell’11 dicembre riguarda tutti i soggetti tenuti alla comunicazione ed entrambe le sezioni del Registro dei titolari effettivi (autonoma e speciale). 

L'Ordinanza del Tar del Lazio

Con l’ordinanza n. 8083/2023 il TAR del Lazio ha accolto l’istanza cautelare di sospensione presentata da Assoservizi fiduciari nei confronti del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle finanze, nonché dell’Unione italiana delle camere di commercio. 

In particolare i Giudici, sono giunti alla conclusione che risulta “meritevole di tutela l’interesse della parte ricorrente al mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del giudizio nel merito”. 

Nel ricorso, infatti, si richiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

– del decreto MIMIT del 29 settembre 2023, attestante l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva; 

– del Manuale operativo Unioncamere per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese;

– di atti e provvedimenti a essi collegati, in primis il DM 55/2022, ma anche del provvedimento con cui la Repubblica italiana ha adempiuto all’onere di notifica previsto dall’art. 31 par. 10 della Direttiva 2015/849/Ue nella parte in cui include il “mandato fiduciario” fra gli istituti giuridici che hanno “assetto o funzioni affini a quelli dei trust espressi. 

Conseguentemente, valutate anche le esigenze cautelari rappresentate dall’Amministrazione, l’ordinanza in esame:

  • sancisce la sospensione dell’efficacia del citato DM 29.9.2023;
  • fissa l’udienza per la trattazione di merito del ricorso al 27.3.2024. 

Per effetto dell’ordinanza, pertanto, viene meno il termine dell’11.12.2023 entro il quale assolvere l’adempimento in esame.
La sospensione della comunicazione dei dati del titolare effettivo opera con riferimento a tutti i soggetti obbligati. 

La sospensione dura  almeno fino al 27 marzo 2024, data in cui è stata fissata l’udienza di merito. 

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