Rif. DL Aiuti-ter
Approvato lo scorso 16 settembre dal Consiglio del Ministri, il decreto legge “Aiuti-ter” definisce la proroga per i tax credit alle imprese per l’acquisto di energia e gas con riferimento ai mesi di ottobre e novembre 2022. Le agevolazioni considerano anche le imprese non energivore con contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kw.
Alle imprese energivore viene riconosciuto un contributo speciale consistente in un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Condizioni e requisiti
Per poter usufruire del credito d’imposta, nelle imprese energivore, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, considerando anche eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta viene riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Per le imprese gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Con riferimento alle imprese non energivore, è stato introdotto un significativo cambiamento con l’ampliamento dei beneficiari. L’agevolazione viene attribuita non più alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw, ma pari o superiore a 4,5 kw.
Pertanto, alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese non gasivore, infine, viene concesso un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (fermo restando l’incremento del 30% del prezzo medio di riferimento del gas naturale).
Anche in questo caso, per i crediti relativi alle imprese non energivore e non gasivore viene inoltre prevista la possibilità di richiedere la comunicazione al venditore con i dati relativi all’agevolazione.
I nuovi crediti d’imposta non dovrebbero essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022 come i precedenti, ma potrebbero essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24 entro la data del 31 marzo 2023 oppure del 30 giugno 2023.
Termini di scadenza
Per tali crediti non vanno considerati i limiti alle compensazioni (art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 – art. 34 della L. n. 388/2000) e rimane confermata l’irrilevanza fiscale.
Anche i nuovi crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”.
I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31 marzo 2023 o il 30 giugno 2023.
Si rileva infine che il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca viene esteso agli acquisti effettuati nel quarto trimestre 2022, anche in relazione a quello utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito relativo al carburante utilizzato per mezzi trainanti viene riconosciuto anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica.