Dpcm 13 Ottobre 2020
L’ ulteriore fase di emergenza Coronavirus ha portato il Governo a elaborare nuove regole per rafforzare le misure di precauzione e contenimento.
Riportiamo in questo articolo una selezione delle principali istruzioni introdotte dal nuovo DPCM del 13 Ottobre. I contenuti si applicano dalla data del 14 Ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio del 7 Agosto.
Misure riguardanti l'utilizzo delle mascherine e distanziamento
L’articolo 1 del decreto definisce le misure riguardanti le mascherine e le distanze interpersonali. In particolare stabilisce che è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonchè di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Rimangono invece esclusi :
a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini con età inferiore ai sei anni;
c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di mascherina.
Viene stabilito inoltre che è obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.
Istruzioni per il contenimento del contagio in ambito sportivo
- Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Coni e del CIP (Comitato italiano paralimpico), è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti sono consentite a porte chiuse.
- L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
- Lo svolgimento degli sport di contatto (come individuati con successivo provvedimento del ministro dello sport) è consentito, da parte delle società professionistiche e, a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP); sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport (di cui anticipato prima).
Svolgimento di manifestazioni pubbliche, spettacoli, gite d'istruzione
- Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
- Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
- Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
- Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio dell’università e della ricerca.
Centri Benessere, Ristorazione e altre istruzioni per il contenimento
- Le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Provincie autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.
- È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.
- L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
- Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Provincie autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
- Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID19.
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