DPCM del 26 Aprile 2020
Nuove misure da adottare dal 4 al 17 Maggio compreso
Il 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, che introduce la cosiddetta “fase 2” nel contrasto alla diffusione del virus COVID-19, prevedendo misure meno restrittive rispetto a quelle previste dal DPCM 10 aprile 2020 e una ampia apertura delle attività economico produttive, fatti salvi i settori del commercio al dettaglio, della ristorazione e del turismo, che ancora sono soggetti a forti limitazioni.
Il decreto entra in vigore il 4 maggio 2020 ed ha validità fino al 17 maggio 2020 compreso.
Le principali misure restrittive
Di seguito sono riportate le principali misure di contenimento.
È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Sono considerati necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno un metro, nonché con l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie.
In ogni caso, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare tale misura.
L’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare tale misura.
Le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse.
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
È consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Previa emanazione di apposite Linee Guida in materia igienico-sanitaria, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, sono consentite le sessioni di allenamento individuale e a porte chiuse degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Resta fermo l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramento.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
È sospesa ogni attività nei cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono comunque sospese le cerimonie civili e religiose. Sono consentite le sole cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
È sospesa l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, nonché ogni altra attività convegnistica o congressuale.
Sono sospesi gli esami di idoneità alla guida.
È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
Limitazioni all’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, secondo le indicazioni dalla direzione sanitaria della struttura.
Servizi di ristorazione
Sono sospese fino al 17 maggio 2020 anche tutte le attività che effettuano:
- servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie;
- somministrazione di alimenti e bevande.
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
Nell’ambito dei servizi di ristorazione, sono legittimate a continuare l’attività le mense e il catering continuativo su base contrattuale (codici ATECO 56.29.10 e 56.29.20) e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati
- nelle aree di servizio e rifornimento carburante della rete autostradale, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
- negli ospedali e negli aeroporti.
Dal 4 maggio 2020 è ammessa l’attività di ristorazione con asporto, fermo restando:
- l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
- il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
In assenza di precise indicazioni del DPCM, si ritiene che le attività la cui riapertura è consentita siano sicuramente quelle individuate dal codice ATECO 56.10.20, quindi tutte le attività di ristorazione o somministrazione che prevedono la possibilità di vendita da asporto.
Servizi alla persona
Sono sospese fino al 17 maggio 2020 tutte le attività inerenti servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti, diverse da quelle di seguito individuate.
ATECO | DESCRIZIONE ATTIVITÀ |
96.01 | Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia |
96.01.10 | Attività delle lavanderie industriali |
96.01.20 | Altre lavanderie, tintorie |
96.03.00 | Servizi di pompe funebri e attività connesse |
Disposizioni in materia di ingresso in Italia
Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (tra cui le visite ai congiunti) o motivi di salute.
Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario.
Chiunque intende fare ingresso in Italia, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, anche se asintomatico, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio ed è sottoposto alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario. Inoltre, ai fini dell’accesso al servizio, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco un’autocertificazione contenente
- i motivi del viaggio,
- l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, nonchè il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
- il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la suddetta documentazione, misurano la temperatura dei singoli passeggeri e vietano l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa.
Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali.
Tutte le persone che entrano in Italia, anche se asintomatiche, devono comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente individuata.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle suddette comunicazioni,
- ad informare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS;
- a rilasciare, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il soggetto è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.
Le disposizioni in esame relative all’ingresso in Italia non si applicano:
- all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del DL n. 18/2020;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
Sono ammessi transiti e soggiorni in Italia esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore.
Chiunque intende fare ingresso in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatico, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente un’autocertificazione che attesti
- le comprovate esigenze lavorative e la durata della permanenza in Italia;
- l’indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa. In caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
Chiunque intende fare ingresso in Italia, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, anche se asintomatico, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso in Italia. È inoltre tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco un’autocertificazione contenente
- l’indicazione delle comprovate esigenze lavorative e la durata della permanenza in Italia;
- l’indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco. In caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la suddetta documentazione, misurano la temperatura dei singoli passeggeri e vietano l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa.
Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali.
In ogni caso, con la suddetta auto-dichiarazione ci si assume anche l’obbligo,
- allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato;
- di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
Le disposizioni in esame relative ai transiti ed ai soggiorni di breve durata in Italia non si applicano:
- all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del DL n. 18/2020;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.
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