fbpx

Principali misure di sostegno al lavoro previste dal Decreto Rilancio

Dal 19 maggio sono in vigore nuove misure di sostegno al lavoro
Circolare BFA20.040
Rif.DL n. 34/2020 - Decreto Rilancio

Nuove disposizioni di sostegno al lavoro

In data 19 Maggio 2020 il Governo ha emanato il decreto-legge recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le norme sono entrate in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020.

CIG Ordinaria e Assegno Ordinario (F.I.S.)

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19, possono presentare domanda di CIG ordinaria o di assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per:

  • periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
  • una durata massima di 9 settimane. Tale durata è incrementata di ulteriori 5 settimane, nel medesimo periodo, per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo precedentemente concesso (9 settimane effettive);
  • Ulteriore periodo di massimo 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane;
  • I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25 marzo 2020. Non è richiesto il rispetto del requisito del possesso di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda (art. 1, c. 2, D.Lgs. 148/2015).

La domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa

Se è presentata dopo tale termine, il trattamento non può essere corrisposto per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione.

Cassa integrazione in deroga

Con riferimento ai dipendenti già in forza al 25 marzo 2020, il trattamento è riconosciuto per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane.

I trattamenti per periodi successivi alle prime 9 settimane (riconosciuti dalle Regioni), sono concessi dall’lNPS (che eroga le prestazioni nei limiti di spesa). I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda all’INPS con la lista dei beneficiari, indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.

La domanda può essere trasmessa dal 18 giugno 2020 alla sede INPS territorialmente competente. Dopo tale termine la domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS trasmette la domanda, entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.

La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS eroga il trattamento residuo o recupera gli eventuali importi indebitamente anticipati.

Ulteriore periodo di massimo 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane.

Cassa Integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

Il trattamento CISOA, richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso (dalla sede INPS territorialmente competente) in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. I periodi di trattamento sono:

  • concessi per un massimo di 90 giorni dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020;
  • neutralizzati ai fini delle successive richieste;0

La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.

Reddito di emergenza (REM)

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato REM.

Le domande per il REM sono presentate entro il mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato dall’INPS in due quote, ciascuna pari a € 400.

Sostegno per riduzione rischio contagio nei luoghi di lavoro

L’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente al 17 marzo 2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori;
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Importo massimo concedibile: € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, € 50.000 per le imprese 10 a 50 dipendenti, € 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Questi interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Licenziamenti: sospensione procedure

Dal 17 marzo 2020 e fino al 17 agosto 2020:

  • è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo;
  • sono sospese le procedure di licenziamento collettivo attualmente pendenti, avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto d’appalto);
  • i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possono recedere dal contratto per GMO;
  • sono sospese le procedure di licenziamento per GMO in corso (art. 7 L. 604/66).

Possibilità di revocare i licenziamenti per GMO effettuati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 a condizione che il datore di lavoro contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Proroga o rinnovo contratti a termine

In deroga alla disciplina ordinaria (art. 21 D.Lgs. 81/2015) è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali.

Emersione di rapporti di lavoro

I datori di lavoro italiani, cittadini di uno Stato UE o stranieri con Carta di soggiorno possono presentare, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, istanza per concludere un rapporto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare l’esistenza in corso di un rapporto irregolare con cittadini italiani o stranieri.

I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi foto dattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 o aver soggiornato in Italia prima di questa data.

In caso di permesso di soggiorno scaduto, il cittadino straniero (presente e attivo sul territorio alla data dell’8 marzo 2020) nazionale ne può richiedere uno temporaneo con validità di 6 mesi.

Le attività interessate dalla misura sono:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse
  • assistenza alla persona
  • lavoro domestico

L’istanza, che deve indicare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, può essere presentata:

  • all’INPS per i cittadini italiani o UE
  • allo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri in possesso di Carta di soggiorno;
  • alla questura per i soggetti stranieri richiedenti permesso di soggiorno temporaneo.

Il datore di lavoro deve versare un contributo forfettario di € 500 per lavoratore. In caso di richiesta di permesso di soggiorno temporaneo il contributo è di € 120.

Congedo parentale per dipendenti del settore privato

Il congedo parentale speciale per i lavoratori dipendenti, per i figli di età non superiore a 12 anni, è aumentato da 15 a 30 giorni.
Periodo di fruizione: il congedo è fruibile, per un periodo continuativo o frazionato, dal 5 marzo ed entro il 31 luglio 2020.
Indennità: pari al 50% della retribuzione (calcolata come per l’indennità di maternità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti).

Diritto di astenersi dal lavoro senza indennità

I genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Bonus servizi di babysitting o per l’infanzia

In alternativa al congedo parentale “speciale”, i lavoratori possono scegliere di usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogati mediante libretto famiglia.
In alternativa il bonus è erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
La fruizione di questo bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Limite massimo: € 1.200

Estensione permessi retribuiti per assistere disabili

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Indennità lavoratori danneggiati da emergenza Covid-19

È estesa anche per il mese di aprile l’indennità di € 600 prevista per il mese di marzo, a favore dei soggetti (lavoratori autonomi / co.co.co., artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.) le cui attività stanno risentendo dell’emergenza “coronavirus”.
È prevista, per il mese di maggio, un’indennità di € 1.000 a favore dei lavoratori autonomi che hanno subito una riduzione del reddito del secondo bimestre 2020 almeno pari al 33% rispetto al reddito dello stesso periodo del 2019 nonché dei co.co.co. che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020.

È riconosciuta l’indennità di € 600 ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private anche per i mesi di aprile e maggio 2020

Tutti i dettagli sono descritti nell’articolo specifico: Decreto Rilancio: indennità estese ad aprile/maggio per Coronavirus

Indennità Lavoratori domestici

I lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, hanno diritto, per i mesi di aprile e maggio 2020, ad un’indennità mensile pari a € 500, per ciascun mese, a condizione che gli interessati non siano conviventi con il datore di lavoro.

L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, non è cumulabile con le indennità:

  • di sostegno al reddito previste dal Decreto Cura Italia 
  • prevista in favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private 
  • in favore dei lavoratori colpiti dall’emergenza Covid-19 previste dal Decreto in commento

L’Indennità non spetta:

  • ai soggetti che hanno regolarizzato la loro posizione lavorativa 
  • ai percettori del Reddito di emergenza e di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore a € 500. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulta inferiore a € 500, in luogo del versamento dell’indennità, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino alla corrispondenza di € 500 per ogni mensilità
  • ai titolari di pensione (a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità)
  • ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico

Ripresa dei Versamenti sospesi: proroga

I versamenti sospesi (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale regionale e comunale, IVA, contributi e premi) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure
  • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Ti è stato utile questo articolo? Condividilo

Articoli Correlati