Rif. DDL Bilancio 2022
È stato dato il via libera ai lavori che porteranno al testo definitivo della legge di Bilancio 2022. Il Disegno di legge è stato infatti approvato dal consiglio dei ministri a fine ottobre e anticipa in parte quelle che saranno le misure finali della legge.
L’approfondimento riguarda i seguenti argomenti:
- Proroghe di Suberbonus e detrazioni edilizie;
- Nuove agevolazioni contributive;
- Stretta sui controlli per il reddito di cittadinanza.
Proroghe di Suberbonus e detrazioni edilizie con alcuni punti da chiarire
Sulla base del disegno della legge di bilancio per il 2022:
fuori dal superbonus 110%, verrebbero prorogate sino al 31 dicembre 2024 tutte le detrazioni “edilizie”, al netto del solo bonus facciate e bonus colonnine.
La proroga al 31 dicembre 2024 riguarderebbe:
- il potenziamento dal 36% al 50% della detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- il sismabonus, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi ed anche del “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili;
- l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia con riguardo alle detrazioni 70-75% dell’ “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal comma 2 sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio;
- il bonus mobili: il tetto massimo di spesa, su cui applicare la detrazione 50%, scenderebbe a 5.000 euro per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
- il bonus verde;
Per il bonus facciate verrebbe invece prevista la proroga all’anno 2022, ma con una riduzione della detrazione dal 90% al 60%.
Non vengono previste agevolazioni per il bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Ancora una volta per nulla omogeneo, il quadro delle proroghe relativamente al superbonus 110%.
Per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lett. a) dell’art. 119 (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione che rientrano nella definizione di “ristrutturazione edilizia”), il superbonus verrebbe confermato al 110% sulle spese sostenute sino al 31 dicembre 2023, dopodiché la misura della detrazione si ridurrebbe al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.
Per gli interventi effettuati da persone fisiche, la proroga del superbonus 110% sarebbe invece limitata al 31 dicembre 2022 e comunque con pesanti limitazioni, posto che varrebbe soltanto:
– se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui;
– oppure se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche che, alla data del 30 settembre 2021 avevano effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata.
Il quadro complessivo che emerge dalla bozza circolata denota una buona propensione del Governo a fornire al settore edilizio una prospettiva di medio termine.
Tolto il bonus facciate, per il quale vi è solo una proroga di corto respiro (2022) (la detrazione, dopo il 2021, scende dal 90% al 60%), la generalità delle altre detrazioni edilizie viene prorogata per tre anni, ossia sino al 31 dicembre 2024: detrazione IRPEF in versione rafforzata al 50%, ecobonus 50-65-70-75%, sismabonus (anche acquisti) 50-70-75- 80-85%, ecosismabonus 80-85%, persino il bonus verde e il bonus mobili (seppure, quest’ultimo, con una riduzione a 5.000 euro del tetto massimo di spesa agevolata).
La bozza sembrava escluderle, a partire dalle spese sostenute nel 2022, dall’ambito di applicazione delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, riportandole dunque a una concreta fruibilità limitata allo scomputo per quote costanti in 5 o 10 anni in dichiarazione dei redditi.
Se la bozza andava in questa direzione, la notizia di oggi è che queste agevolazioni andranno mantenute per tutti i bonus edilizi.
Nuove agevolazioni contributive
Nel disegno legge sono contemplate anche misure a sostegno dell’occupazione e del reddito dei lavoratori e per assicurare la continuità delle attività imprenditoriali.
Si tratta di agevolazioni legate all’assunzione di personale, aiuti per le lavoratrici madri, contributi per i datori di lavoro, indennità per i pescatori e misure riguardanti l’INPGI.
- Con riferimento alle assunzioni agevolate, la bozza del Ddl. di bilancio 2022 prevederebbe l’estensione dell’esonero contributivo (ex art. 8 comma 1 del DL 4/2019) anche in caso di assunzione di un percettore di reddito di cittadinanza con contratto a tempo determinato.
- In tema di assunzioni agevolate è previsto anche un beneficio contributivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da imprese in crisi.
- Altro beneficio previsto dalla bozza del Ddl di bilancio 2022 riguarda i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del nuovo trattamento CIGS finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero. Nel dettaglio, il beneficio in questione dovrebbe consistere, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, in un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare del suddetto trattamento CIGS che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il diritto al contributo è comunque subordinato a specifiche condizioni. Ad esempio, il datore di lavoro non deve, nei sei mesi precedenti l’assunzione, aver proceduto a licenziamenti individuali per GMO o collettivi.
- La bozza del Ddl. di bilancio 2022 prevede anche una misura di sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori, al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali.
- Per i datori di lavoro dovrebbe essere esteso anche per il 2022 e il 2023 il beneficio, riguardante l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e del ticket di licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano usufruito della CIGS.
- Agevolazioni sono previste poi anche per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato. In via sperimentale per l’anno 2022 dovrebbe essere riconosciuto per un anno l’esonero del 50% del versamento dei contributi previdenziali a loro carico a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Stretta sui controlli per il reddito di cittadinanza
L’art. 20 introduce una stretta sui controlli, prevedendo che l’INPS disponga entro il 31 marzo di ogni anno un piano di verifiche dei requisiti patrimoniali dichiarati nella DSU, con specifico riferimento ai beni detenuti all’estero. Ai fini della valutazione e del riconoscimento del beneficio dovrebbe inoltre essere maggiore il ruolo dei Comuni, in sinergia con l’Istituto di previdenza, i quali saranno tenuti, all’atto della presentazione della domanda, a effettuare a campione verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda e sull’effettivo possesso dei requisiti ai fini dell’accesso al Rdc.
Stando alla bozza, per i soggetti tenuti agli obblighi connessi con la fruizione dell’ Rdc di cui all’art. 4 del DL 4/2019 (cioè i soggetti “occupabili”), la presentazione della domanda equivarrà alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (la “DID”), mentre l’istanza priva di tale dichiarazione sarà ritenuta improcedibile; dovrebbe dunque venire meno la possibilità di rendere la predetta dichiarazione entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.
Per scongiurare situazioni “di comodo”, le offerte di lavoro congrue rifiutabili dai soggetti “occupabili” prima di incorrere nella decadenza dal beneficio dovrebbero inoltre scendere da tre a due e, sempre per tali soggetti, dal 1° gennaio 2022 dovrebbe essere prevista una decurtazione di cinque euro al mese a partire dal sesto mese di percezione del beneficio. Tale riduzione non si applicherà qualora l’importo del beneficio mensile sia inferiore a 300 euro.