Rif. L. 215/2021 del DL 146/2021 - Decreto 13 dicembre 2021- Regolamento (UE) n. 2020/1197 - DLgs 192/2021
Nella circolare odierna abbiamo voluto riportare tre argomenti distinti, ma di recente aggiornamento in quanto i relativi adempimenti sono stati previsti con partenza tra la fine del 2021 e gennaio 2022.
In particolare approfondiamo:
- il tema del nuovo obbligo comunicazionale per i rapporti di lavoro autonomi di natura occasionale;
- l’aumento del tasso degli interessi legali introdotto dal MEF a partire da gennaio 2022;
- la revisione per i modelli e le istruzioni degli elenchi riepilogativi Intrastat con periodi di riferimento dal 1° gennaio 2022.
Comunicazione preventiva per prestazioni occasionali
Con la conversione in L. 215/2021 del DL 146/2021, a partire dal 21 dicembre 2021 è stato introdotto un nuovo obbligo comunicazionale per i rapporti autonomi occasionali.
In particolare è stato previsto che, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività di tali lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
Ricapitolando quanto prevede il codice civile (articoli 2222 e seguenti ) in tema di rapporto di lavoro autonomo si può definire che il rapporto diventa occasionale nel momento in cui la prestazione viene svolta in maniera saltuaria.
L’occasionalità del rapporto non fa sorgere l’obbligo, in capo al prestatore, dell’apertura di una posizione IVA; l’obbligo si genera quando l’attività è o diventa abituale, ancorché non esclusiva, e prevalente.
Modalità di invio
Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva parte dal 21/12/2021 e riguarda i rapporti di lavoro iniziati successivamente a tale data; per le modalità di trasmissione dei dati ogni sede dell’Istituto Nazionale del Lavoro dovrebbe aver predisposto un apposito indirizzo di posta elettronica, reperibile ad esempio sul sito internet della sede o telefonando direttamente al centralino.
La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente ovvero dai soggetti abilitati ex art.1 della Legge n.12/1979 (ad esempio il consulente del lavoro…).
Si ritiene valida la comunicazione effettuata fino ad un minuto prima dell’inizio della prestazione lavorativa (in presenza della comunicazione non potrà eventualmente scattare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa anche se, in presenza di rapporti fasulli, vi potrà sempre essere un disconoscimento del rapporto con applicazione delle relative sanzioni).
La corresponsione di somme a prestatori occasionali comporta l’applicazione della ritenuta d’acconto IRPEF del 20%. Soltanto, qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui tenendo conto della globalità di tutti i committenti, scatta l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione Separata INPS e versamento dei conseguenti contributi previdenziali con le seguenti modalità:
per il 2021 applicazione dell’aliquota contributiva (di cui 1/3 a carico del lavoratore e il resto a capo al committente):
- 33,72% in caso di soggetti collaboratori occasionali non pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- 24% per chi è pensionato o iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie.
La comunicazione preventiva all’ITL
Come anticipato, in caso di avvio di attività di lavoro autonomo occasionale è stato definito l’obbligo di una preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (ITL), mediante SMS o posta elettronica (non è indicato obbligo di PEC quindi è accettata anche una ordinaria email), al fine di consentire alle istituzioni una attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia di contratto.
L’omessa o ritardata comunicazione a ITL comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00, per ciascun rapporto occasionale e non è applicabile la procedura della diffida (che prevederebbe la possibilità di chiudere il verbale dell’Ispettore pagando una sanzione in misura ridotta).
La legge prevede inoltre l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività da adottare nel caso in cui vi sia un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.
A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
Modalità di invio
Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva parte dal 21/12/2021 e riguarda i rapporti di lavoro iniziati successivamente a tale data; per le modalità di trasmissione dei dati ogni sede dell’Istituto Nazionale del Lavoro dovrebbe aver predisposto un apposito indirizzo di posta elettronica, reperibile ad esempio sul sito internet della sede o telefonando direttamente al centralino.
La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente ovvero dai soggetti abilitati ex art.1 della Legge n.12/1979 (ad esempio il consulente del lavoro…).
Si ritiene valida la comunicazione effettuata fino ad un minuto prima dell’inizio della prestazione lavorativa (in presenza della comunicazione non potrà eventualmente scattare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa anche se, in presenza di rapporti fasulli, vi potrà sempre essere un disconoscimento del rapporto con applicazione delle relative sanzioni).
Interessi legali all'1,25% dal 2022
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto 13 dicembre 2021, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2022, la nuova misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 1,25% in ragione d’anno.
Il tasso di interesse legale passerà quindi dallo 0,01% (misura in vigore fino al 31 dicembre 2021) all’1,25%, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
La modifica in esame influisce sulla determinazione degli interessi dovuti dal sostituto d’imposta al fine di regolarizzare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi.
Si ricorda, infatti, che il sostituto può sanare eventuali omissioni/irregolarità commesse in un periodo d’imposta entro il termine di presentazione del Modello 770 Semplificato riferito a quello stesso periodo.
Quindi, in presenza di violazioni commesse nel corso del 2021, il termine ultimo per effettuare il ravvedimento è fissato al 31 ottobre 2022.
Nell’ipotesi in cui il ravvedimento operoso effettuato nel 2022 si riferisca a violazioni commesse nel 2021, gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità:
- 0,01% fino al 31 dicembre 2021,
- 1,25% dal 1° gennaio 2022.
Fatturazione Elettronica e le operazioni con soggetti non residenti
La normativa europea e italiana hanno recentemente innovato i modelli e le istruzioni degli elenchi riepilogativi Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. L’obiettivo è stato quello di semplificare gli adempimenti riguardanti gli scambi intracomunitari di beni e servizi.
Con riferimento alle semplificazioni degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra 2bis) è stata elevata la soglia di esonero dalla presentazione del Modello. I soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22.02.2010, devono presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro. Non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2bis con cadenza trimestrale.
Le disposizioni in oggetto si applicano agli elenchi riepilogativi Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Restano, invece, invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti di servizi da UE (Modello Intra 2quater). I committenti italiani presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2quater con cadenza trimestrale.
Per i servizi (Intra 2quater) le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate obbligatoriamente negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi mentre per i beni (Intra 2bis), diventano facoltative le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta.
Per quanto riguarda, invece, le cessioni di beni (Intra 1bis) il campo “Natura della transazione” viene dettagliato nelle colonne A e B della relativa Tabella B presente nelle nuove istruzioni. I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), di cui alla Tabella richiamata in precedenza.
Ai fini statistici, nel Modello Intra 1bis è stata inoltre aggiunta l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.
È stata creata, infine, una nuova sezione dedicata alle operazioni di Call off-stock (Intra 1sexies). Tale sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.