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Presidi bonus edilizi, contributi commercianti e detrazione per rimozione barriere architettoniche

Circolare BFA22.009
Rif. Art. 28 Sostegni-Ter; Circolare nr. 22 Inps; Legge di Bilancio 2022; Art. 16-bis del TUIR

Il tema dei bonus edilizi e delle relative detrazioni rimane di forte attualità. Le normative a riguardo sono molteplici e in continuo divenire. Rimanendo dunque in ambito di legge di Bilancio e bonus edilizi, sono  due gli argomenti che andiamo ad affrontare nell’aggiornamento di oggi:

  • Il parere del Consiglio Nazionale dei Commercialisti su come migliorare i presidi anti frode sui bonus edilizi;
  • Le detrazioni previste dalla legge di bilancio 2022 per la rimozioni delle barriere architettoniche.

Inoltre abbiamo voluto riportare un approfondimento sull’ultimo intervento INPS volto a incrementare la contribuzione per artigiani e commercianti, alla luce dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Presidi Bonus Edilizi e posizione del CNDCEC

Il Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso di un’audizione dinanzi alla Commissione Bilancio del Senato sul decreto “Sostegni-ter” ha recentemente espresso la propria posizione in materia di controllo sulle frodi per i bonus edilizi.

In particolare il consiglio sostiene che le frodi legate ai crediti d’imposta fittizi derivanti da bonus edilizi non si contrastino attraverso il divieto di cessione successiva alla prima, ma con l’“implementazione dei presidi preventivi”, come visti di conformità e asseverazioni o la targatura telematica degli stessi crediti ceduti. 

Il CNDCEC sostiene quindi che il divieto di cessioni successive alla prima che “ha innescato una grave crisi di liquidità e mette a rischio cantieri già aperti e interventi pianificati da tempo”, non rappresenti una soluzione.

Per agevolare una più immediata e puntuale tracciabilità degli interventi correlati ai crediti d’imposta oggetto di cessioni multiple, i commercialisti propongono di “introdurre per ogni cessione successiva alla prima l’obbligo di indicare il protocollo telematico rilasciato dall’Agenzia delle Entrate all’atto della corretta ricezione della comunicazione relativa alla prima cessione del credito d’imposta, in cui il beneficiario della detrazione ha optato per lo sconto o la cessione del credito e ha indicato gli interventi edilizi realizzati e gli immobili oggetto di tali interventi.

Inoltre i commissari straordinari hanno aggiunto che “è necessario prevedere l’obbligo del visto di conformità e delle asseverazioni e attestazioni tecniche anche per le opere classificate come attività di edilizia libera di importo complessivo superiore a diecimila euro, attualmente ancora esonerate” e che se, invece, si volesse continuare nella limitazione delle sub-cessioni, “occorrerebbe quantomeno prevedere che tale divieto non scatti per le cessioni effettuate nei confronti di istituti bancari e altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione, ovvero di soggetti sottoposti alla vigilanza dalla Banca d’Italia, nonché di società appartenenti ai gruppi bancari e assicurativi e di soggetti comunque sottoposti agli obblighi di segnalazione in materia di antiriciclaggio”.

Dello stesso avviso anche il coordinamento sindacale dei commercialisti e Confprofessioni. 

Contribuzione 2022 più gravosa per artigiani e commercianti

Con una recente circolare (nr.22) l’INPS è intervenuto in merito alla contribuzione dovuta per quest’anno anno dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali, indicando i valori delle aliquote, gli importi del massimale e del minimale di reddito, nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti. 

 A tal proposito ricordiamo che sulla scorta della variazione in aumento dell’1,9% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2020/2021, i valori che riguardano il minimale e il massimale di reddito, utili ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, risultano incrementati rispetto allo scorso anno. 

In pratica, il minimale di reddito per il 2022, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 16.243 euro (erano 15.953 euro lo scorso anno), mentre il massimale di reddito ammonta a 80.465 euro (78.965 euro nel 2021) per coloro che si sono iscritti alle Gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 105.014 euro (erano 103.055 euro lo scorso anno) per coloro che si sono iscritti a partire da tale data. 

Con riferimento invece alla contribuzione IVS eccedente il minimale, nella circolare in parola si precisa che il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di 16.243 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che, sempre per il 2022, è pari a 48.279 euro annui, mentre per i redditi superiori a tale soglia trova sempre applicazione l’aumento dell’aliquota dell’1% ex art. 3-ter del DL 384/92. 

Invece, in merito alle aliquote contributive applicabili per il 2022, l’INPS conferma il valore dell’aliquota base raggiunto ancora nel 2018, fissato al 24%, e soggetto a specifici incrementi o riduzioni. 

In particolare, per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommata l’aliquota aggiuntiva prevista ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, il cui importo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è incrementati dallo 0,09% allo 0,48% (previsione dall’art. 1 legge di bilancio 2021). 

Riepilogando quindi: per gli iscritti alla Gestione commercianti l’aliquota complessiva è pari al 24,48%, mentre per gli iscritti alla gestione artigiani il valore si attesta al 24%. 

I valori delle aliquote si riducono invece del 50% nel caso di iscritti con più di 65 anni di età, mentre per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate nella misura del 22,80% per gli artigiani e del 23,38% per gli iscritti alla Gestione commercianti. 

Per questi ultimi, la riduzione contributiva al 22,80% (artigiani) e 23,28% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. 

Considerate le indicazioni riportate, il contributo calcolato sul minimale di reddito per il 2022 risulta così determinato: per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l’importo è pari a 3.905,76 euro annui (3.710,84 euro per i coadiuvanti “under 21”) per gli iscritti alla Gestione artigiani, ovvero pari 3.983,73 euro (3.788,81 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli esercenti attività commerciali. 

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale risulta pari a 325,48 euro mensili per gli artigiani (309,24 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni) e a 331,98 euro per gli esercenti attività commerciali (315,73 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni). 

Per quanto riguarda il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, l’INPS precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre del 2022 e del 16 febbraio 2023. 

Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo e secondo acconto 2022, dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.

Infine, l’INPS ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere facilmente reperiti, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione “Dati del mod. F24“, contenuta nel “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”. 

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. 

Nuova Detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche

La legge di Bilancio 2022 ha previsto una nuova detrazione finalizzata alla rimozione delle barriere architettoniche. La disposizione è autonoma sia rispetto alla disciplina del Superbonus, ma anche del Sismabonus. Inoltre, essa si pone al di fuori della previsione di cui all’ art. 16 – bis, comma 1, lett. e) del TUIR. La tecnica legislativa utilizzata da interpretare sembra considerare i limiti di spesa della nuova detrazione del tutto autonomi. Ciò nel caso in cui le spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche concorrano con altri interventi come, ad esempio, le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio.

Il problema dei limiti di spesa, quando concorrono ulteriori interventi, si è già posto in passato. Ciò quando le previsioni legislative hanno riconosciuto il diritto a fruire della detrazione del 110 per cento relativamente alle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche quale intervento trainato dal Superbonus. 

In considerazione del riferimento di cui all’art. 16 – bis del TUIR, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione del 110 per cento spetta fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro. Inoltre, laddove sul medesimo edificio, oltre agli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, vengano eseguiti anche lavori di tipo antisismico o aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio, il limite è unico ed ammonta a 96.000 euro. 

Ora la nuova detrazione prevista dalla legge di bilancio, diversamente dalla fattispecie sopra illustrata, sembra poter beneficiare di una completa autonomia. 

La detrazione può essere fatta valere nella misura del 75 per cento e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Anche in questo caso, la previsione è diversa rispetto al citato art. 16 – bis del TUIR secondo cui la detrazione può essere fatta valere in dieci quote annuali di pari importo. 

Il nuovo art. 119 – ter prevede anche autonomi e diversi limiti di spesa. Per gli edifici unifamiliari il limite ammonta a 50.000 euro; se l’edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite ammonta a 40.000 euro da moltiplicare per ogni unità che compone l’edificio; se l’edificio è composto da più di otto unità immobiliari, il limite di spesa da moltiplicare per le unità catastalmente distinte ammonta a 30.000 euro.

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