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Patente a crediti: requisiti e adempimenti definiti dall’INL

Circolare BFA24.035
Rif. Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 Ispettorato Nazionale del Lavoro

Dopo la conversione in legge del Decreto n. 132 del 18 settembre 2024, con la circolare dello scorso 23 settembre l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha definito rilevanti chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi.

Nella circolare approfondiamo requisiti e adempimenti operativi.

I Soggetti

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, così come modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19, prevede l’obbligo, decorrente dal 1° ottobre 2024, del possesso della patente a crediti per poter operare nei cantieri temporanei o mobili  in luoghi in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile (elencati nell’All. X del D.Lgs. n. 81/2008). 

I soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese, non necessariamente quelle qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti, geometri, ecc. 

Fanno eccezione le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, per le quali non vige l’obbligo della patente.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE, da parte del legale rappresentante dell’impresa e del lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (sono inclusi consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e i CAF).

 

Modalità di presentazione della domanda e funzionamento

Dal 1° ottobre, è già possibile, utilizzando il modello diffuso dall’Ispettorato, presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti ai fini del rilascio della patente, all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. 

Questa opzione termina il 31 ottobre, data entro la quale l’operatore deve comunque presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato, poiché dal  1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della sola trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC. 

La patente è dotata di 30 punti iniziali, che possono essere: 

  • sia incrementati, fino ad un massimo di 100 al sussistere delle condizioni previste dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024, quando sarà implementata la piattaforma informatica, ma con efficacia retroattiva per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano già in possesso delle citate condizioni; 
  • sia decurtati, in conseguenza dell’accertamento delle violazioni elencate nell’All. 1-bis del TUSL, risultanti da provvedimenti definitivi, ossia ordinanze-ingiunzione divenute definitive e sentenze passate in giudicato, a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese, ovvero dei lavoratori autonomi. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle di cui all’All. 1-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
    Inoltre, i provvedimenti sanzionatori rilevanti ai fini della decurtazione devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v., a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta. 

Viene infine data la possibilità di recuperare i crediti decurtati avviando una procedura che prevede una valutazione da parte di una Commissione territoriale, composta da rappresentanti dell’Ispettorato del Lavoro e dell’INAIL.

CASI DI DECURTAZIONE PUNTI
1 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi

5

2 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

3

3 Omessi formazione e addestramento

2

4

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile

3

5 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza

3

6 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

2

7 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno

3

8 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2

9 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2

10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2

11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

2

12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

2

13 Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

1

14 Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28

3

15 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3

3

16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del Decreto 3 Legislativo 31 luglio 2020, n. 101

3

17 Omessa valutazione del rischio di annegamento 2

2

18 Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e 2 gallerie

2

19 Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3

3

20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177

1

21 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73

 

1

22 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73

2

23 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73

3

24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23

1

25 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni

 

5

Requisiti - Sanzioni

I requisiti per il rilascio della patente sono:

  • l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
  • il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, ossia essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione;
  • il possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • il possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente, essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione;
  • l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nella circolare si  precisa che non tutti i requisiti elencati sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati.
Il portale, comunque, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.

Sanzioni – Revoca e sospensione

Nell’ipotesi in cui si accerti che un’impresa o un lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente, o senza il documento equipollente in caso di soggetto straniero, ovvero con una patente dotata di meno di 15 crediti è prevista

  • a carico dell’operatore:

– l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008;

– l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi; 

– la comunicazione dell’adozione della sanzione all’Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte di quest’ultimo del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici; 

  • a carico del committente o del responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente, o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA:

– l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.

Nel caso in cui venga accertata dall’Amministrazione l’assenza di uno dei requisiti dichiarati dall’operatore, necessari per il rilascio della patente, quest’ultima viene revocata dalla Direzione interregionale territorialmente competente oppure della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali (comunque dopo un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente).

Decorsi 12 mesi l’operatore può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Diversa dalla revoca è la sospensione, adottata in via cautelare dalle sedi territoriali dell’Ispettorato, acquisito eventuale parere non vincolante della Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro, nelle ipotesi in cui si verifichino infortuni:

  •  da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero al dirigente di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto cit., almeno a titolo di colpa grave;
  •  da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti, almeno a titolo di colpa grave.

La sospensione può durare fino a 12 mesi ed è suscettibile di ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Entro i successivi 30 giorni l’Amministrazione si esprime in ordine alla correttezza di esso, alla sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e in ordine alla sua durata.

Il decorso del citato termine senza una pronuncia espressa fa perdere efficacia alla sospensione impugnata.

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