Rif. D.Lgs. n. 127/2015, legge 215 del 17/12/21, Legge 178/2020
La circolare odierna affronta il tema dell’esterometro e della fatturazione elettronica 2022. Per l’estensione e la tecnicità dei contenuti l’argomento verrà distribuito su un ciclo di quattro circolari distinte, di cui questa rappresenta la prima e tratta l’inquadramento normativo generale.
La Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020) ha sostituito l’invio (trimestrale) all’Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti, l’“esterometro”, con un invio tramite SdI utilizzando il “formato” della fattura elettronica.
Con la legge 215 del 17/12/21 entrata in vigore il 21/12/21 viene ora previsto lo slittamento all’1.7.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio dell’esterometro.
Quadro generale
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti passivi IVA italiani sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. In tal caso, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
L’articolo 1, comma 1103 della Legge di bilancio 2021 ha poi modificato le disposizioni dell’esterometro introducendo, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, l’onere di trasmettere al sistema di Interscambio (SdI) ogni singolo file (vendite e acquisti dall’estero) nel formato XML.
In particolare con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Quali esclusioni
Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, cioè dall’obbligo di trasmettere un file XML allo SdI tutti i soggetti passivi che rientrano nel “regime di vantaggio” (DL 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (legge 190/2014).
Sono anche esonerati i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli art. 1 e 2 della legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi superiori a 65.000 euro.
Campo "Tipo Documento" e regole di emissione fatture estere
Il campo Tipo Documento è stato aggiornato per includere maggiori casistiche. Nell’elenco seguente sono riepilogati tutti i codici Tipo documento in vigore dal 2021 per la fatturazione elettronica: gli stessi codici vanno utilizzati anche per la trasmissione del file XML delle fatture estere allo SdI.
Tipo Documento
|
Descrizione |
TD01 |
Fattura Immediata |
TD02 |
Acconto/Anticipo su fattura |
TD03 |
Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 |
Nota di credito |
TD05 |
Nota di credito |
TD06 |
Parcella |
TD16 |
Integrazione fattura reverse charge interno (pulizie edifici, pallet usati, rottami, subappalti, edilizia, etc) |
TD17 |
Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (UE o EXTRA UE) |
TD18 |
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 |
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 co2 DPR 633/1972 |
TD20 |
Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture – errori o mancato ricevimento IT/UE |
TD21 |
Autofattura per splafonamento |
TD22 |
Estrazione beni da deposito IVA |
TD23 |
Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 |
Fattura differita di cui all’art.21 comma 4 |
TD25 |
Fattura differita di cui all’art.21 comma 4, terzo periodo lett.b – super differita |
TD26 |
Cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni |
TD27 |
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Nella tabella seguente si evidenzia per ogni Tipo documento l’adempimento collegato, ossia se il codice va utilizzato per la fattura elettronica e/o per l’esterometro.
Codice | Descrizione | Flusso Esterometro Trimestrale | Flusso Fatturazione elettronica FE
|
TD01 | Fattura (emessa o ricevuta) | Esterometro | FE |
TD02 | Acconto/anticipo su fattura | FE | |
TD04 | Nota di credito | Esterometro | FE |
TD05 | Note di debito | Esterometro | FE |
TD10 | Fattura per acquisto intracomunitario beni | Esterometro | |
TD11 | Fattura per acquisto intracomunitario servizi | Esterometro | |
TD12 | Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996) | Esterometro | |
TD17 | integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero | FE | |
TD18 | integrazione per acquisto di beni intracomunitari | FE | |
TD19 | integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72 | FE | |
TD20 | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c. 8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) | FE | |
TD21 | Autofattura per splafonamento | FE | |
TD22 | estrazione beni da Deposito IVA | FE | |
TD23 | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA | FE | |
TD24 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) | FE | |
TD25 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) | FE | |
TD26 | cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72) | FE | |
TD27 | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa | FE |
Per quanto riguarda i dati anagrafici del cliente o fornitore estero è necessario compilare determinati campi richiesti dalle specifiche tecniche della fatturazione elettronica. In linea generale, indipendentemente dalla controparte estera (UE, extra-UE, persona fisica o azienda) il tracciato della e-fattura richiede di compilare sempre il campo IdFiscaleIVA (“IdPaese” – codice del Paese assegnante l’identificativo fiscale al soggetto e “IdCodice” – numero di identificazione fiscale del soggetto).
Con riferimento agli operatori economici intraunionali – clienti o fornitori – il campo partita IVA deve rispettare alcuni standard, posti dal Paese di riferimento:
– Codice Iso = id paese es. per l’Austria AT
– Numero caratteri codice IVA = id codice tracciato fattura es. Austria 9 di cui il primo carattere sempre U
Infine, per ciò che riguarda Intrastat e fatturazione elettronica operazioni estere, restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA con le regole vigenti al 31 dicembre 2018.