Rif. D.Lgs. n. 127/2015, Legge 215 del 17/12/21, Legge 178/2020, DPR 633/1972, DL 331/1993.
La circolare odierna rappresenta il secondo appuntamento in tema di fatturazione elettronica e attività con l’estero.
Nello specifico trattiamo di “operazioni attive” con alcuni approfondimenti in ambito cessioni di beni.
Termini trasmissione e Cessioni di beni
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni attive (cessioni di beni e servizi resi verso controparti estere) vanno trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fatturazione elettronica.
In particolare, con riferimento a tali operazioni:
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato va effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.
I dati relativi alle operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia vanno, pertanto, rappresentati e trasmessi nel formato XML (eXtensible Markup Language), della fattura elettronica ordinaria.
Esclusivamente per i dati delle operazioni attive, verso soggetti non stabiliti in Italia, l’elemento <CodiceDestinatario> andrà valorizzato con un valore convenzionale “XXXXXXX”.
Il Cedente/Prestatore italiano entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file XML predisposto per la comunicazione dei dati.
Con il provvedimento Prot. n. 293384/2021 del 28 ottobre 2021 sono state adeguate le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative sopra richiamate.
In linea con le nuove disposizioni dell’esterometro, viene ribadito che i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:
- per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.
Con riferimento alle bollette doganali, le nuove specifiche tecniche (versione 1.7) stabiliscono quanto segue: “la comunicazione dei dati delle operazioni attive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale” in apparente contrasto con il provvedimento Prot. n. 293384/2021.
Termini trasmissione operazioni verso l’estero dal 2022
Le nuove disposizioni relative alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, richiedono un’analisi delle regole di emissione delle fatture attive verso l’estero. Come più volte ricordato, infatti, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture utilizzando il tracciato XML della fattura elettronica “ordinaria”.
Il “nuovo” esterometro consiste, di fatto, nel dover trasmettere una fattura elettronica allo SdI anche per le singole operazioni (vendite e acquisti) effettuate con l’estero.
I termini di emissione delle fatture verso l’estero (al pari delle fattispecie nazionali) sono strettamente correlati ai termini di effettuazione dell’operazione, disciplinati ai fini IVA dagli articoli 6, DPR 633/1972 e 39, DL 331/1993.
Per ciascuna operazione il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili…
Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura…
Articolo 21, D.P.R. 633/1972 – Fatturazione delle operazioni
Effettuazione operazione ai fini IVA
Un’operazione si considera “effettuata”, ai fini IVA, in tempi distinti a seconda che trattasi di cessione di beni o prestazione di servizi.
Per quanto riguarda le cessioni di beni in ambito extra-UE (esportazioni), trovano applicazione le regole di effettuazione dell’operazione “ordinarie” dettate dall’articolo 6 del Decreto IVA: le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Se anteriormente viene emessa fattura o pagato un acconto, l’operazione si considera effettuata per la parte fatturata o pagata.
In caso di cessioni intracomunitarie di beni l’operazione si considera effettuata all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario comunitario; qualora il cedente nazionale emetta una fattura di acconto prima dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all’importo fatturato (articolo 39, DL 331/1993).
Da tenere presente che:
Dal 1° gennaio 2013, nel caso di cessioni intracomunitarie di beni, il pagamento di un acconto (anche del 100%) sulla fornitura di beni, non determina effettuazione dell’operazione: pertanto, il cedente nazionale non è tenuto a emettere la fattura di acconto. Resta fermo che, se il cedente nazionale decide volontariamente (o su richiesta del cliente) di emettere la fattura di acconto, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato.
Nel caso in cui gli effetti traslativi o costitutivi della proprietà si producano in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna; allo stesso modo, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento
Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter (in ambito UE o extra-UE) le stesse si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate. Se anteriormente al verificarsi dell’ultimazione o indipendentemente da essa sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
Termini emissione fatture estere
Definita l’effettuazione dell’operazione ai fini IVA, analizziamo i termini di emissione e registrazione delle fatture verso l’estero.
Dal 1° gennaio 2013, il cedente nazionale deve emettere la fattura, relativa alla cessione intracomunitaria di beni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; la stessa dovrà essere annotata distintamente nel registro delle fatture emesse con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione, rispettando l’ordine della numerazione. La fattura deve inoltre riportare, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che trattasi di operazione non imponibile, specificando eventualmente la norma comunitaria o nazionale di riferimento.
Il prestatore italiano emette la fattura relativa alle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, fuori campo IVA, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Allo stesso modo, per le prestazioni di servizi, rese a un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per quanto riguarda, infine, le cessioni di beni verso clienti extracomunitari (esportazioni) valgono, come per le regole di effettuazione IVA, i termini di emissione “ordinari” applicabili per le cessioni in Italia: il cedente italiano può emettere la fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (fattura immediata) o entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fattura differita).
Fattura immediata
In caso di cessioni intracomunitarie di beni, il cedente nazionale emette una fattura elettronica da trasmettere allo SdI.
In caso di fattura immediata il cedente/prestatore, entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, emette (trasmette) una fattura nei confronti del cessionario/committente.
Ai fini della compilazione del file XML da trasmettere allo SdI, occorre riportare nel campo Tipo documento il codice TD01 – Fattura immediata.
Chi si avvale della fatturazione immediata deve riportare nel campo “Data” la data di effettuazione dell’operazione.
In tal caso, il cedente/prestatore annota la fattura nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, seppure con riferimento a quest’ultimo.
Fattura differita
In deroga a quanto sopra riportato (ipotesi fattura immediata), è possibile avvalersi della fatturazione differita per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
In tal caso può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime, annotandola entro gli stessi termini sul registro IVA vendite.
Ai fini della compilazione del file XML da trasmettere allo SdI, occorre riportare nel campo Tipo documento il codice TD24 – Fattura differita.
Chi si avvale della fatturazione differita deve riportare nel campo “Data” una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. È comunque consigliabile utilizzare la data dell’ultima operazione che si documenta o, convenzionalmente, la data di fine mese.
Definite le regole di effettuazione dell’operazione ai fini IVA e i conseguenti termini di emissione delle fatture attive verso l’estero (cessioni intra-UE, esportazioni e prestazioni di servizi rese a committenti non stabiliti in Italia) disposti dal DPR 633/1972 e dal DL 331/1993 abbiamo stabilito, di conseguenza, anche i termini per procedere con la trasmissione del file XML allo SdI, utilizzando il tracciato della fatturazione elettronica.
Cessioni di beni in ambito UE
Le società italiane che effettuano cessioni intra-UE di beni possono, al verificarsi di determinate condizioni, emettere una fattura non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 41 DL 331/1993. Tali condizioni, possono essere così riepilogate:
- Requisito soggettivo: i due operatori che intervengono nella transazione devono essere due soggetti identificati ai fini IVA in due diversi territori comunitari (iscrizione nella banca dati Vies);
- Requisito oggettivo: l’operazione deve comportare il passaggio della proprietà del bene dal cedente al cessionario, con trasferimento a titolo oneroso;
- Requisito territoriale: la transazione deve comportare la movimentazione fisica dei beni da un territorio comunitario ad altro territorio intra-Ue.
In caso di cessioni intracomunitarie di beni, il cedente nazionale emette una fattura elettronica da trasmettere allo SdI:
-
- non imponibile art. 41, DL 331/1993,
- compila l’INTRA 1-bis,
- ha l’onere di provare, in sede di controllo, ispezioni o verifiche, l’avvenuta consegna della merce
tramite il CMR o documento equivalente controfirmato a destino dal cliente UE, - compila il rigo VE30, colonna 3, della dichiarazione annuale IVA.
Il codice Natura operazione N3.2 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SdI per corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del D.L. 331/1993, tra le quali sono comprese le seguenti operazioni:
- ipotesi in cui il cedente nazionale consegni i beni per conto del proprio acquirente UE in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro);
- cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore UE al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale);
- cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro dell’Unione europea;
- corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all’articolo 34;
- i corrispettivi delle operazioni di cui all’articolo 58, comma 1, DL 331/1993, vale a dire le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale.
Cessioni di beni a privati non residenti - Operazioni assimilate alle esportazioni - Prestazioni di servizi rese a committenti esteri
Cessioni di beni verso un cliente privato non residente
In caso di cessioni di beni nei confronti di un cessionario estero (UE o extra-UE) non titolare di partita IVA, ad esempio cliente tedesco che acquista presso il punto vendita in Italia del cedente IT, quest’ultimo tratta l’operazione esattamente come avviene per le vendite alle persone fisiche italiane: il cedente, pertanto, deve certificare l’operazione tramite scontrino o ricevuta fiscale ovvero emettendo una fattura imponibile IVA, se richiesta dal cliente privato non residente. In tal caso, l’operazione deve essere trasmessa allo SdI per assolvere l’onere comunicativo.
Trattandosi di un cliente persona fisica si potrebbe pensare di non dover compilare il campo “IdFiscaleIVA” (relativo alla partita IVA della controparte dell’operazione). Invece, il tracciato della fatturazione elettronica prevede che il campo “CodiceFiscale” abbia un formato alfanumerico di lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.
In sostanza, le specifiche prevedono un controllo bloccante di conformità del campo “CodiceFiscale” che non consente la compilazione del citato campo, nell’ipotesi di controparte persona fisica non residente (il campo attende un CF italiano).
Per il campo “CodiceFiscale” il sistema verifica la presenza dello stesso in Anagrafe Tributaria nazionale: se risulta non esistente, il file viene scartato con codice errore 00306.
Visto che il campo partita IVA non ha tale controllo bloccante, occorre inserire i dati del cliente (persona fisica estera) nel campo “IdFiscaleIVA” al fine di riuscire ad inviare il file correttamente.
Operazioni assimilate alle esportazioni
In caso di operazioni assimilate alle esportazioni, ai fini della trasmissione del file XML allo SdI, occorre utilizzare il codice Natura N3.4. Trattasi, nello specifico, delle seguenti operazioni:
- quelle di cui all’articolo 8-bis del decreto IVA (p.e. cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca),
- per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai sensi dell’articolo 9 del decreto IVA (p.e. trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento)
- le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano non imponibili ai sensi dell’articolo 71, DPR 633/1972.
Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 5, della dichiarazione annuale IVA.
Cessioni non imponibili IVA (articolo 8 bis)
L’articolo 1, commi da 708 a 712, L. 178/2020 ha riordinato la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni in caso di cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, oltre che per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto.
In particolare, è stato previsto l’obbligo, per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 8-bis D.P.R. 633/1972, di presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla stessa norma (con decorrenza dal 14 agosto 2021).
Ai fini dell’agevolazione, un’imbarcazione si considera destinata a navigare in alto mare “se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento”.
La traversata avviene in “alto mare” quando durante il percorso tra due approdi, la nave supera il limite delle acque territoriali, ossia delle 12 miglia nautiche dalla costa, calcolato in base alla linea di bassa marea, indipendentemente dall’itinerario seguito.
Il regime di non imponibilità IVA disciplinato dall’articolo 8 bis è esteso anche alle forniture di alcuni beni e prestazioni di servizi destinati alle imbarcazioni agevolate (dotazioni di bordo, vettovagliamento, motori, arredamento, eccetera).
La nuova modalità prevista dalla legge di bilancio 2021 introduce, di fatto, un nuovo adempimento: l’invio online del modello di dichiarazione, utilizzabile dal 15 luglio 2021, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Una sola dichiarazione potrà contenere anche più operazioni tra le stesse parti.
Dal lato del cedente – prima di emettere la fattura non imponibile IVA ex art. 8 bis – occorre verificare di aver ricevuto la dichiarazione trasmessa dal cliente e riportare il numero di protocollo telematico della stessa all’interno del file XML della fattura elettronica.
La procedura ricorda quella prevista per le dichiarazioni d’intento: gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
Per la compilazione della fattura elettronica, il dato va riportato nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, valorizzando il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la voce “NAUTICA” e il campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> con il numero del protocollo di ricezione della dichiarazione trasmessa a sistema e consultabile nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta di invio, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate sia al soggetto dichiarante che, per la parte dei dati ad esso riferiti, al soggetto indicato in dichiarazione come parte contraente (cedente/prestatore).
Prestazioni di servizi rese a committenti esteri
Con riferimento alle prestazioni di servizio, i dati relativi alle fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia vanno riportati nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, richiedono la trasmissione di un file XML allo SdI nel rispetto del tracciato della fatturazione elettronica (specifiche versione 1.7).
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