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Nuove regole per la tracciabilità e correzioni per l’ecobonus

Integrazioni e modifiche in tema Detrazioni Fiscali
Circolare BFA20.059
Rif. DL n. 34/2020 - Decreto Rilancio;
art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014
DM 6 agosto "Requisiti" e "Asseverazioni"

Il Decreto Rilancio e recenti istruzioni dell’Agenzia delle Entrate hanno innovato la materia delle detrazioni. Trattiamo qui di seguito alcune casistiche particolari e alcuni aggiornamenti in tema ecobonus.

Come funzionano le detrazioni per riqualificazione energetica nel caso dei forfettari

Generalmente la detrazione dall’Irpef lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (compresi quelli nella versione superbonus del 110%) non può essere utilizzata:

  • dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, cioè il regime forfetario;
  • dai soggetti che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (è il caso dei soggetti “no tax area”).

Le uniche spese che possono essere dedotte dal reddito imponibile sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge.

Di conseguenza, in generale, per poter dedurre dal reddito complessivo ai fini IRPEF gli oneri, il contribuente deve possedere redditi da assoggettare a Irpef (es. redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi), ulteriori a quelli d’impresa o di lavoro autonomo tassati con imposta sostitutiva per effetto del regime forfetario.

Qualora non vi siano altri redditi rispetto a quelli “forfetari”, le deduzioni e detrazioni Irpef si perdono con riguardo all’anno di applicazione del regime agevolato.

I soggetti al regime forfetario possono però, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi e con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, optare:

  • per lo sconto sul corrispettivo dovuto (“sconto in fattura”) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta;
  • per la cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti.

Fra i soggetti a cui è possibile cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante rientrano anche i genitori.

Nuove regole per la tracciabilità dei pagamenti: con carta di credito del coniuge e pagamenti scolastici

La legge di bilancio 2020 ha stabilito che dal 1° gennaio la detrazione Irpef del 19% (degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative) spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante. Vengono definiti così quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria” (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Un recente intervento dell’Agenzia delle Entrate di ottobre introduce una novità in materia. Stabilisce, infatti, che al fine di poter beneficiare della detrazione Irpef del 19%, con riguardo alle spese per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, è possibile utilizzare la carta di credito intestata al coniuge, a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa (condizione soddisfatta nel caso di conto cointestato tra i coniugi).

In questi casi, il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile”:

  • mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA;
  • in mancanza, mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme.

L’Agenzia precisa cioè che l’onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento.

Gli oneri possono essere pagati anche tramite un’applicazione (app) di pagamento via smartphone.

Anche i pagamenti scolastici devono essere tracciabili

Così, ad esempio, per poter fruire della detrazione Irpef del 19% spettante per le spese di frequenza delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado e per le scuole secondarie di secondo grado, è necessario provvedere al pagamento con strumenti “tracciabili” (ciò vale, ad esempio, anche per le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola).

Le Spese mediche non rientrano nella tracciabilità

La disposizione riguardante la tracciabilità dei pagamenti non si applica in relazione alle spese sostenute per:

  • l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Correzioni nei decreti su requisiti tecnici e asseverazioni per l'ecobonus

La Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di due decreti riguardanti l’accesso alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ha comportato delle variazioni per quanto concerne:

  • requisiti che devono avere gli interventi dal punto di vista tecnico;
  • l’asseverazione che deve accompagnare questi interventi, quando si intende fruire della detrazione in versione superbonus al 110%.

Il primo decreto entrerà in vigore il 6 ottobre, il secondo il 20 ottobre.

È da considerare significativa soprattutto la data del primo decreto perché le sue disposizioni “si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del decreto stesso.

La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in comune della relazione tecnica.

Si tratta della relazione tecnica di progetto, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che deve essere depositata contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi.

Se però, relativamente agli interventi di riqualificazione energetica con data di inizio precedente al 6 ottobre 2020, si vuole usufruire delle detrazioni “edilizie” in versione superbonus al 110%, resta in ogni caso fermo l’obbligo di acquisire l’asseverazione.

Correzione dell’ammontare massimo di detrazione per collettori solari termici

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti è stata anche l’occasione per la correzione di alcuni refusi nelle tabelle del sito Mise.

L’ammontare massimo di detrazione fruibile a fronte di interventi di installazione di collettori solari termici per i quali si rende applicabile l’ecobonus  è stato corretto portandolo 60.000 euro (da 30.000).

Di conseguenza la normativa diventa:

gli interventi di installazione di collettori solari termici, salvo che sussistano i presupposti di applicazione del superbonus al 110%, il “normale” ecobonus si applica nella misura del 65% sulle spese sostenute, con un ammontare massimo di detrazione fruibile pari a 60.000 euro (e non 30.000 euro).

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