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Nuova rivalutazione per i Beni di Impresa e le Partecipazioni

Con imposta sostitutiva al 3% se si vogliono ottenere anche i benefici fiscali
Circolare BFA20.055
Rif. Art 110 DL n. 104/2020 - Decreto Agosto

Articolo 110 del Decreto Agosto: aggiornamento in materia di Rivalutazione Beni d'Impresa

Il Decreto Agosto aggiorna il tema della rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni che viene portata in bilancio già al 31 dicembre 2020. In particolare, l’articolo 110 evidenzia i vantaggi, per le società interessate, di poter procedere verso la patrimonializzazione beneficiando di costi ridotti.

Per consultare il testo completo del decreto e conoscere i dettagli su tutti gli articoli accedi al seguente link

Come funziona la Rivalutazione

In primo luogo, il nuovo regime può avere:

– rilevanza solo civilistica e contabile;
– oppure rilevanza anche fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.

In altri termini, adottando la procedura di rivalutazione in argomento, l’iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata obbligatoriamente all’assoggettamento dei medesimi a imposizione sostitutiva. La rilevanza fiscale della rivalutazione, infatti, potrà essere decisa in via autonoma nel momento in cui si intenda versare l’imposta per far valere i maggiori valori anche sotto il profilo fiscale.

A chi compete

Come per i precedenti provvedimenti di questo tipo, la rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS, cioè principi contabili internazionali.

Possono applicare questa disciplina anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Quali Beni e Partecipazioni

Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa. Per beni e partecipazioni si intendono i beni materiali e immateriali nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Come va fatta

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020; la medesima può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa. Non occorre, quindi, rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

Il decreto Agosto prevede anche un’aliquota dell’imposta sostitutiva abbastanza bassa. Infatti, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% applicabile sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.

Quest’ultima deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini:

– della deducibilità degli ammortamenti;
– della determinazione del plafond delle spese di manutenzione;
– della disciplina delle società non operative.

Invece, è previsto un periodo di sospensione fiscale in caso di vendita dei beni rivalutati. Infatti, viene stabilito che le plusvalenze e le minusvalenze siano calcolate avendo riguardo al costo dei beni “ante rivalutazione”, nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore al 1° gennaio 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

L’ affrancamento del Saldo Attivo di Rivalutazione

Il decreto inoltre prevede per le imprese in contabilità ordinaria la possibilità di affrancare il saldo attivo derivante dalla rivalutazione, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.

Per le imprese in contabilità semplificata, invece, non si applicano le norme che disciplinano il saldo attivo di rivalutazione, essendo questo legato all’evidenza di un dato (l’ammontare della riserva) desumibile dal bilancio. Per questi ultimi, quindi, è esclusa la tassazione in caso di distribuzione anche nel caso si optasse per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.

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