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No alla compensazione dei crediti per ruoli oltre i 100.000 euro

Circolare BFA24.027
Rif. Legge n. 213/2023 - Circolare Agenzia Entrate 28.6.2024, n. 16/E

L’articolo 1 della legge di bilancio 2024 ha introdotto – con decorrenza dal 1° luglio  – il nuovo comma 49 quinquies all’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, stabilendo un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta che opera in presenza di importi iscritti al ruolo superiori ai 100.000 euro.

I crediti oggetto della norma sono quelli erariali e gli altri crediti di natura agevolativa, mentre per i crediti Inps e Inail non è previsto il blocco alla compensazione.

Il limite che è diventato operativo dal primo luglio è totale nel senso che la compensazione vietata riguarda non solo l’importo iscritto al ruolo, ma anche la parte eccedente.

Cartelle iscritte al ruolo e soglie

Per verificare il superamento o meno della predetta soglia di € 100.000 assumono rilevanza gli importi relativi ai carichi:

– affidati all’Agente della riscossione riferiti alle imposte erariali e relativi accessori;
– affidati all’Agente della riscossione riferiti ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, compresi gli atti di recupero.

Non è rilevante però se il ruolo è ordinario o straordinario ovvero se l’iscrizione a ruolo sia definitiva o provvisoria. Inoltre il divieto di compensazione non opera per i crediti INPS / INAIL.

Ai fini della soglia vanno considerate:

  • l’IRPEF / IRES / IRAP, l’IVA, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
  • le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione di crediti non spettanti / inesistenti risultanti da:

– atti di recupero emessi entro il 29.4.2024;

– atti di recupero emessi dal 30.4.2024;

  •  le somme accessorie alle precedenti, quali sanzioni e interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).

Tali importi concorrono alla soglia a condizione che per gli stessi:

  • sia scaduto il termine di pagamento del debito. In particolare:

– per le somme iscritte a ruolo va fatto riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente (60 giorni);

– per gli accertamenti esecutivi ex art. 29, comma 1, DL n. 78/2010, è necessario avere riguardo al decorso del 30° giorno dal termine ultimo per il pagamento dell’accertamento.

  • non siano in essere provvedimenti di sospensione;
  • non siano in essere piani di rateazione.

Da tenere presente che non concorre al raggiungimento della soglia l’importo oggetto di definizione agevolata dei debiti contenuti in carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022 ( rottamazione-quater) per la quale è in essere il pagamento rateale, a condizione che siano state versate tutte le rate.

I crediti oggetto del divieto - La riattivazione della compensazione

La sussistenza dei carichi affidati all’Agente della riscossione che non consentono la compensazione può essere verificata dal contribuente:

  •  riscontrando le cartelle o atti allo stesso notificati;
  •  consultando la situazione debitoria (elenco delle cartelle / altri atti relativi al proprio codice fiscale), accedendo all’area riservata del sito Internet https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/;
  •  richiedendo la situazione debitoria tramite i “canali” disponibili nel predetto sito Internet oppure agli sportelli dell’Agente della riscossione.

I crediti oggetto di compensazione

Il divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo di ammontare superiore a € 100.000 opera, come specificato con riferimento a:

– crediti relativi ad imposte erariali (ad esempio, IRPEF / IRES / IRAP, IVA, imposta di registro);

– credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;

– credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno;

credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0”;

– crediti relativi ai bonus edilizi;

altri crediti di natura agevolativa.

Per verificare il rispetto delle disposizioni in esame l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Qualora, dopo la sospensione, non siano emersi elementi idonei a confermare lo scarto del mod. F24, i versamenti si considerano eseguiti alla data della relativa effettuazione.

Va ricordato che non è possibile effettuare alcuna compensazione se il soggetto interessato non provvede prioritariamente al pagamento del debito scaduto anche in presenza di crediti di importo superiore ai 100.000 euro.
È richiesta infatti la “preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia” di € 100.000.

Eccezioni alla compensazione

L’esclusione non opera, e pertanto la compensazione rimane possibile, con riferimento ai crediti relativi a:

  • contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da Enti previdenziali (comprese le quote associative);
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro / committenti di prestazioni di co.co.co. ex art. 49, comma 2, lett. a), TUIR;
  • premi INAIL.

Pertanto i contribuenti che dispongono di crediti INPS / INAIL possono utilizzare gli stessi anche in presenza di somme affidate all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000.

Nel caso in cui operi il divieto di compensazione, il contribuente non può riportare nello stesso mod. F24 sia crediti INPS / INAIL per i quali la compensazione è consentita, sia crediti per i quali la compensazione è inibita.

Riattivazione della compensazione

Il divieto di compensazione viene meno a decorrere dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’Agente della riscossione e relativi accessori si riduce, risultando pari o inferiore € 100.000 a seguito:

  •  della sospensione giudiziale / amministrativa dei carichi affidati;
  •  della concessione, da parte dell’Agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non è intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
  •  del pagamento delle somme dovute.

Sul punto l’Agenzia ha specificato che:

  • al fine della rimozione del blocco della compensazione non è richiesta la completa rimozione delle violazioni contestate;
  •  è consentito il pagamento, anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle medesime imposte.

Relativamente agli atti di recupero di crediti non spettanti / inesistenti, utilizzati in tutto o in parte in compensazione,  resta fermo il divieto di compensazione per gli atti emessi rispettivamente entro il 29.4.2024 e dal 30.4.2024 e per rimuovere il blocco alla compensazione, i debiti relativi a tali atti devono essere estinti o ridotti esclusivamente a seguito del relativo pagamento.

Altre norme sul divieto di compensazione

Nel caso in cui non sia applicabile il divieto di compensazione previsto dal comma 49-quinquies, restano comunque ferme le disposizioni dell’art. 31, DL n. 78/2010, che stabilisce il divieto di compensazione dei crediti per imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori superiore a € 1.500 e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Va considerato che il divieto di cui al comma 49-quinquies dell’art. 37 è applicabile, oltre ai crediti relativi alle imposte erariali, anche a quelli di natura agevolativa. Quindi:

  •  l’iscrizione a ruolo per debiti relativi ad imposte erariali e accessori di ammontare superiore a €1.500 blocca la compensazione esclusivamente dei crediti erariali (fino a quando i predetti debiti non siano integralmente estinti);
  • l’affidamento di carichi all’Agente della riscossione per importi superiori a € 100.000 blocca la compensazione di crediti di qualsiasi natura, ossia erariali e di natura agevolativa, con la sola esclusione dei crediti INPS / INAIL.

Nelle due ipotesi resta ferma la possibilità di estinguere i ruoli per debiti relativi ad imposte erariali mediante l’utilizzo in compensazione di crediti della stessa natura, allo scopo di ridurre le somme iscritte a ruolo ad un importo pari o inferiore a € 100.000. Questo consente di utilizzare in compensazione i crediti agevolativi disponibili.

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