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Modello Redditi 2022 PF: novità e aggiornamenti

Approfondimenti sul Fascicolo 1
Circolare BFA22.017
Rif. Provvedimento Agenzia Entrate 31.1.2022 - Istruzioni mod. REDDITI 2022 PF

Con il Provvedimento 31.1.2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello Redditi 2022 PF, utilizzabile per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 2021.
Per quanto riguarda i suoi termini di presentazione e quelli di versamento delle imposte segnaliamo che:

  • le imposte vanno versate entro il 30.6.2022 ovvero entro il 22.8.2022 con la maggiorazione dello 0,40%; questo in considerazione del fatto che il 30.7.2022, cadendo di sabato, slitta all’1.8 per il quale opera la “Proroga di Ferragosto” fino al 20.8 che, cadendo di sabato, comporta il differimento dei versamenti il 22.8.2022; 
  • l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, va effettuato entro il 30.11.2022;

Frontespizio

Nella Sezione riservata alla “Firma della dichiarazione” si segnala: 

l’introduzione della nuova casella “Presenza Visto Superbonus” che va barrata nel caso in cui il contribuente ha scelto di fruire della detrazione del 110% e presenti la dichiarazione tramite un intermediario abilitato (diverso dal sostituto d’imposta).

In merito si ricorda che: 

  • l’obbligo di apporre il visto di conformità alla documentazione riguardante la detrazione del 110% trova applicazione dal 12.11.2021;
  • la casella in esame non va barrata nel caso in cui sia apposto il visto di conformità relativo a tutta la dichiarazione (è compilata la Sezione “VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista”), in quanto tale visto assorbe anche quello relativo al 110%. 

Con riferimento ai soggetti che hanno fruito del differimento / sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza COVID-19, le istruzioni prevedono la compilazione di un apposito prospetto del quadro RS (Fascicolo 3) che ad oggi non risulta presente. 

Quadro Terreni e Quadro Fabbricati

RA – Terreni

Il quadro RA, relativo ai redditi dei terreni, non presenta variazioni strutturali rispetto allo scorso anno.

RB – Fabbricati 

Ai fini della compilazione del quadro RB si rammenta che il Legislatore ha nuovamente modificato la disciplina relativa ai canoni non percepiti, prevedendo che, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, i canoni di locazione non percepiti a decorrere dall’1.1.2020 non concorrono a formare il reddito, se la mancata percezione è comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Non è pertanto necessario attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto. 

Diversamente da quanto previsto lo scorso anno, quanto sopra trova applicazione a  prescindere dalla data di stipula del contratto. 

Con riferimento ai locatori che hanno ottenuto la convalida di sfratto:

  • entro il 28.2.2020, con esecuzione dello stesso sospesa fino al 30.6.2021;
  • dopo il 28.2.2020, con esecuzione dello stesso sospesa fino al 30.9.2021 / 31.12.2021; si rammenta che è riconosciuta l’esenzione IMU per il 2021. 

Con riguardo alle “locazioni brevi”, a partire dal 2021 il loro regime fiscale è applicabile quando le stesse riguardano non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Oltre tale limite, la locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082, C.c., a prescindere dal soggetto che la pone in essere. 

Quadro RC - Redditi di lavoro dipendente / pensione e assimilati

Nel quadro RC evidenziamo innanzitutto l’eliminazione dei campi introdotti lo scorso anno per gestire l’abrogazione in corso d’anno del “bonus IRPEF” (in vigore fino al 30.6.2020) e l’entrata in vigore del nuovo “trattamento integrativo” / nuova “ulteriore detrazione” (in vigore dall’1.7.2020).

In merito a tale rigo ricordiamo che:

  • va compilato da tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 a col. 1 dei righi da RC1 a RC3) per consentire il calcolo del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione;
  • va indicato se il datore di lavoro ha riconosciuto ed erogato (tutto o in parte) il trattamento integrativo (codice “1” a col. 1) ovvero non ha riconosciuto o ha riconosciuto ma non erogato per nulla il trattamento integrativo (codice “2” a col. 1). 

Quadro Crediti d'imposta e quadro Oneri e Spese - 2/5/8 per mille

Quadro CR – Crediti d’imposta 

Nel quadro CR “Crediti d’imposta” si segnala l’introduzione della nuova Sezione “Credito d’imposta acquisto prima casa under 36”, per gestire separatamente il credito derivante dal riacquisto della prima casa da quello derivante dall’acquisto della prima casa da parte dei soggetti under 36. 

Ciò comporta che il credito d’imposta per il riacquisto / acquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione va indicato a col. 1 “Residuo precedente dichiarazione”: 

Quadro RP – Oneri e Spese 

Per le spese da indicare con il corrispondente codice nei righi da RP8 a RP13 “Altre spese” si evidenzia che:

  • i limiti di spesa detraibile per le spese di frequenza dell’Università (codice “13”) sono stati rideterminati come riepilogato nella seguente tabella:

Scaglioni di reddito e aliquote

    Sede del corso   

  Nord

           Centro

  Sud e isole  

Medica

  3900€

3100€

2900€

Sanitaria

  3900€

2900€

2700€

Scientifico-Tecnologica

  3700€

2900€

2600€

Umanistico-sociale

 3200€

2800€

2500€

 Dottorato / specializzazione master di I e II livello

 3900€

3100€

2900€

 

  • il limite di spesa detraibile per le spese veterinarie è stato innalzato a € 550; 
  • Per le spese di iscrizione/abbonamento pagamenti per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica la detrazione spetta:

solo se il reddito complessivo è non superiore a € 36.000 e fino ad un importo massimo 

di spesa di € 1.000 per ciascun ragazzo, che deve essere pagata con mezzi tracciabili; 

-anche per le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico e può essere ripartita tra gli aventi diritto, indicando sul documento di spesa la quota detratta da ognuno di essi. 

Per quanto riguarda il c.d. “bonus mobili”, che prevede la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione per la quale il contribuente fruisce della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il quale va compilato il rigo RP57 “Spesa arredo immobili ristrutturati”, si evidenzia che il limite massimo di spesa previsto per il 2021 è pari a € 16.000. 

2 – 5 – 8 per mille 

Si evidenzia infine che è stata eliminata la possibilità di destinare il 2% alle associazioni culturali. 

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