Rif. D.L. 34/2020: art.28, 120,125; D.L. 18/2020: art.65; Legge n. 160/2019; art. 15 TUIR.
Nella circolare odierna approfondiamo due argomenti di stringente attualità.
Il primo riguarda la previsione da parte del legislatore di alcuni crediti di imposta a favore degli operatori economici italiani a seguito del Covid-19, in particolare di quelli per:
- l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- la sanificazione degli ambienti di lavoro;
- le botteghe e i negozi;
- i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.
Il secondo riguarda l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti richiesto dal 2020. Si tratta di un adempimento previsto dell’art. 1, comma 679, Legge n. 160/2019, per ottenere la detrazione del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 TUIR e altre disposizioni.
Crediti d'imposta emergenza Covid 19
Credito d’imposta per adeguamento luoghi di lavoro
L’articolo 125 del D.L. 34/2020 prevede un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro a favore di tutti i soggetti che svolgono:
- un’attività di impresa, arte o professione esercitata in un luogo aperto al pubblico;
- un’attività tra quelle presenti nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.L. 34/2020 (es. Alberghi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, gelaterie, ecc..).
Soggetti interessati
Possono usufruire del credito d’imposta:
- gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- gli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a/ b, del D.P.R. 917/1986;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, vedi lettera d), del comma 1, dell’art. 73 del D.P.R. 917/1986;
- le persone fisiche e le associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del D.P.R. 917/1986 che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo;
- i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della Legge 190/2014;
- gli imprenditori e le imprese agricole, ivi incluse quelle che determinano il proprio reddito su base catastale (per regime naturale), ovvero che producono reddito d’impresa;
- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, anche nell’ipotesi in cui detti enti non svolgano una delle attività individuate all’allegato 1 aperte al pubblico.
Ammontare del Credito d’imposta
- L’ammontare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro consiste nel 60 % delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro, entro lo stanziamento complessivo pari a 2.000.000.000 di euro.
- Il credito d’imposta può essere utilizzato dall’1 gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, oppure può essere ceduto, anche parzialmente, nel medesimo termine, ad altri soggetti anche istituti di credito o altri intermediari finanziari).
- Per usufruire dell’agevolazione bisogna effettuare la presentazione, in via telematica, della comunicazione delle spese ammissibili, la quale deve avvenire dal 20.7.2020 al 31.5.2021 direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.
Spese rilevanti per il credito d’imposta
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto per le spese riguardanti gli:
- Interventi agevolabili:
Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie per il contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra i quali si considerano:
– gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza, compresi gli interventi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività nel rispetto della disciplina urbanistica;
– gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.
- Investimenti agevolabili:
Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui
– per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
– relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Questi interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione
Soggetti interessati
- gli esercenti arti e professioni;
- i soggetti esercenti attività d’impresa, inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole;
- gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Ammontare del credito
Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 e fino ad un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, sempre nel limite complessivo di spesa previsto per l’agevolazione. Il credito può essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi;
- in compensazione nel modello F24 (codice tributo 6917), oppure;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
La fruizione dell’agevolazione in esame è stata condizionata alla presentazione, in via telematica, della comunicazione delle spese ammissibili, la quale si sarebbe dovuta presentare entro il termine del 7.9.2020, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario.
Le spese per cui viene riconosciuto il credito
Possono rientrare le spese sostenute nel 2020 che riguardano:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, (es. mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale (es. termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione);
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione).
Le spese per la sanificazione oggetto di agevolazione:
- possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario;
- che già costituiscono spese ordinarie in relazione alla natura dell’attività esercitata a prescindere dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. quelle di studi odontoiatrici, centri estetici) rilevano ai fini della determinazione del credito d’imposta in esame, purché sostenute dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- dovranno, in ogni caso, essere congrue rispetto al valore di mercato per interventi similari.
Credito d’imposta per locazione botteghe e negozi
Viene riconosciuto per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili classificati catastalmente sotto la voce C/1 “negozi o botteghe”. Non rientrano tra i beneficiari del credito:
- gli immobili ad uso ufficio (classificati A/10);
- i laboratori (categoria catastale C/3);
- gli immobili strumentali ad attività artigianali o industriali.
Soggetti interessati
La disposizione produce effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa, restando conseguentemente esclusi gli esercenti arti e professioni.
Non si applica ai conduttori di immobili in categoria C/1 che esercitano le attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo 2020 (es. ipermercati, supermercati, discount e altri esercizi non specializzati di alimentari vari).
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile dal 25.3.2020 in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6914”) ovvero può essere ceduto – in tutto o in parte – ad altri soggetti entro il prossimo 31 dicembre 2021, ivi incluso il locatore stesso o istituti di credito e altri intermediari finanziari, utilizzando l’apposito modello.
In caso di canone di locazione relativo ad immobili appartenenti a diverse categorie catastali, il credito d’imposta in rassegna spetta esclusivamente in relazione agli immobili censiti nella categoria catastale C/1.
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
L’articolo 28 del D.L. 34/2020, poi modificato ha previsto l’istituzione di un credito d’imposta pari al 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione o del 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda (il credito per l’affitto d’azienda arriva al 50% per le imprese turistico-ricettive)
Il canone è:
-accessibile, a determinate condizioni, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione;
-per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per gli stagionali).
Oggetto del contratto
Deve riguardare:
- immobili (anche terreni) a uso non abitativo, anche non accatastati o non accatastabili, purché destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- immobili destinati allo svolgimento delle richiamate attività, ivi compresi, quelli adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione, purché il contribuente non disponga, nel medesimo comune, di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione;
- immobili destinati all’attività istituzionale degli enti non commerciali.
Il decreto Ristori ha esteso il credito d’imposta in rassegna, al ricorrere di particolari condizioni, a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020:
- alle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al D.L. Ristori;
- alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al D.L. Ristori;
- alle imprese che svolgono le attività di Agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12), che abbiano la sede operativa nelle cosiddette zone rosse.
La legge di bilancio 2021 ha esteso ulteriormente il credito d’imposta originario, per le imprese turistico recettive, fino al 30.4.2021, includendo anche agenzie di viaggio e tour operator tra i beneficiari dall’estensione.
Soggetti Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione in rassegna, i soggetti esercenti attività d’impresa (inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole), gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata), nonché gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito spetta in misura ordinaria (60% del canone di locazione o 30% o 50% del canone di affitto d’azienda) limitatamente alle imprese e lavoratori autonomi che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
Il credito viene concesso senza il limite di euro 5.000.000 di ricavi o compensi per:
- le strutture alberghiere con codice ATECO 55;
- le strutture termali, le strutture agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator;
- i soggetti indicati dall’Allegato 1 al D.L. 137/2020 (con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020);
- i soggetti indicati nell’Allegato 2 al D.L. 149/2020 con sede operativa in “Zone rosse” (con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).
Il credito d’imposta può essere:
- utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo 6920), esclusivamente tramite i servizi telematici, successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 122 del D.L. 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Tracciabilità dei pagamenti ai fini della detrazione del 19%
Gli oneri che richiedono un pagamento tracciabile
L’obbligo di utilizzare dal 2020 un metodo di pagamento tracciabile per fruire della detrazione del 19% degli oneri indicati nell’art. 15, TUIR e in altre disposizioni è disposto dal comma 679, art. 1, Legge n. 160/2019 che prevede il pagamento delle spese mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art 23 del decreto legislativo. 9 luglio 1997, n. 241.
Riepiloghiamo qui di seguito le spese più ricorrenti per cui è prevista la tracciabilità:
- Prestazioni: mediche/specialistiche/riabilitative se effettuate in strutture private non accreditate SSN;
- Servizi resi in farmacia (esempio: misurazione pressione o servizio di consulenza);
- Acquisto di mezzi per accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento di soggetti disabili;
- Sussidi tecnici e informatici per soggetti disabili;
- Strumenti compensativi per studenti con DSA;
- Assistenza generica e specifica per soggetto non autosufficiente;
- Acquisto di autoveicoli per soggetto disabile;
- Spese funebri;
- Spese per intermediazione immobiliare;
- Spese per attività sportive per ragazzi;
- Spese veterinarie;
- Abbonamento al trasporto pubblico;
- Spese per asili nido;
- Premi di assicurazione;
- Interessi passivi per mutui;
- Spese d’istruzione (universitaria e non);
- Canoni di locazione per studenti universitari fuori sede;
- Erogazioni liberali;
Strumenti tracciabili
Si qualificano come tracciabili i pagamenti effettuati con i seguenti strumenti:
- versamenti bancari o postali, bollettini postali;
- carte di credito, debito, prepagate, assegni bancari e circolari, nonché “altri sistemi di pagamento” di cui all’art. 23, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
L’agenzia delle entrate ha poi fornito, mediante alcuni interpelli, dei chiarimenti per cui si può riassumere che:
Tra i sistemi di pagamento tacciabili risultano
>> Ammessi: quelli che garantiscono tracciabilità e identificazione dell’autore (per es. applicazioni di pag. via smartphone)
>> Non Ammessi:
- pagamento effettuato in contanti con apposito software, con rilascio ricevuta con dati prestazione;
- pagamenti effettuati tramite il circuito di credito commerciale.
Spese che non necessitano di pagamento tracciabile
Sempre con la Legge n. 160/2019 (co. 680) vengono identificati dei casi per cui non sussiste l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti:
Medicinali
Questa voce deve essere intesa nell’accezione più ampia e, quindi, deve comprendere i farmaci “da banco”, anche omeopatici, preparazioni galeniche e ticket sanitari.
In relazione ai farmaci veterinari, in assenza di una specifica disposizione di deroga, si ritiene consigliabile effettuare il pagamento con sistemi tracciabili.
Dispositivi medici
Tale spesa comprende l’acquisto di prodotti/apparecchiature/strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” dichiarati conformi con certificazioni/attestati di conformità e che riportano la marchiatura CE, in base alle direttive europee di settore. (incluse anche le protesi)
Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN
Rientrano tutte le prestazioni sanitarie (analisi, terapie, cure odontoiatriche, visite specialistiche, prestazioni chirurgiche) purché rese da strutture accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Inoltre l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti non vige, anche per le spese:
- deducibili, salvo che non sia espressamente contemplato dalla norma che le disciplina, come previsto, ad esempio, per la maggior parte delle erogazioni liberali;
- per cui è possibile beneficiare di una percentuale di recupero diversa dal 19%: si tratta degli oneri per cui è previsto un recupero del 26%, 30%, 35%, per i quali, tuttavia, è già richiesta la tracciabilità del versamento (ad esempio alle erogazioni alle ONLUS e per iniziative umanitarie).
Riepiloghiamo i casi più frequenti di spese non soggette a obbligo di tracciabilità:
– Medicinali (farmaci da banco, ticket, preparazione gelenica, omeopatico)
– Dispositivi medici
– Prestazioni: mediche/specialistiche/riabilitative se effettuate in strutture private accreditate SSN
– Canoni di locazione per i quali è prevista la detrazione d’imposta
– Oneri deducibili
– Detrazione 20% bonus vacanze
Documentazione
Nonostante l’Agenzia delle Entrate abbia fornito alcune indicazioni, non è, comunque, ancora del tutto chiaro che tipo di documentazione debba essere presentata.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il contribuente, al fine di dimostrare la tracciabilità del pagamento, è tenuto a produrre al CAF/professionista abilitato la prova cartacea della transazione/pagamento, attestata:
- dalla ricevuta della transazione (es. bancomat o comunque estratto conto bancario).
È stato poi chiarito (mediante altro intervento) che l’onere si può considerare sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, anche nel caso in cui il pagamento sia stato eseguito con il bancomat intestato ad un altro soggetto, con successivo “rimborso” in contanti da parte dell’intermediario; - dall’estratto conto bancario (carta di credito – non è sufficiente la ricevuta Pos o bonifico bancario);
- dalla copia del bollettino postale, del MAV o dei pagamenti eseguiti con pago PA.
Nel caso di pagamento con applicazioni via smartphone (es. Paypal, Satispay, etc.) il contribuente dovrà esibire all’Agenzia delle Entrate in caso di controllo, o ai CAF/professionisti abilitati in sede di apposizione del visto di conformità:
- il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto;
- l’estratto del conto corrente della banca a cui l’istituto si è collegato, attestante tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento. Se dall’estratto conto bancario non si evincono dette informazioni, va presentata anche copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.
Merita evidenziare che, generalmente, nelle fatture elettroniche e nei documenti commerciali, viene indicato il metodo di pagamento utilizzato. Tale indicazione (che si ricorda essere un dato facoltativo della fattura elettronica), qualora esistente, potrebbe (e dovrebbe) soddisfare la condizione della tracciabilità del pagamento. Attualmente tuttavia l’Agenzia delle Entrate non si è pronunciata in merito.
In mancanza della prova documentale cartacea, l’Agenzia delle Entrate ammette l’annotazione sulla fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, dell’utilizzo di un metodo tracciabile da parte del percettore delle somme, che ha ceduto il bene o effettuato la prestazione di servizio.
Infine, se la spesa detraibile sostenuta dal contribuente non è soggetta alla tracciabilità (es. farmaci) non si deve procedere a nessuna verifica in relazione al pagamento effettuato, potendosi ammettere anche l’utilizzo del contante.