Rif. Provvedimento Agenzia delle Entrate 15 Gennaio
Tramite il provvedimento del 15 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha dato accesso, sul proprio sito internet, al Modello 730/2021 e alle indicazioni per la sua compilazione.
Il nuovo modello assorbe le numerose novità intervenute nel corso del 2020, tra le quali evidenziamo:
- il riconoscimento, dal 1° luglio 2020, a favore dei lavoratori dipendenti, del trattamento integrativo (in presenza di reddito complessivo fino a € 28.000) e di un’ulteriore detrazione di importo decrescente all’aumentare del reddito (se reddito compreso tra € 28.000 e € 50.000);
- l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento degli oneri per i quali si richiede la detrazione del 19%;
- la ridefinizione di determinate detrazioni per i contribuenti che presentano un reddito complessivo superiore a € 120.000;
- la nuova detrazione del 30% per le erogazioni liberali effettuate per il contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19;
- la nuova detrazione del 90% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito di imposta relativo agli interventi sisma bonus agevolati al 110%;
- il debutto delle nuove detrazioni edilizie:
- il “Bonus facciate”, pari al 90%;
- il “Superbonus 110%”
- la detrazione del 20%, riguardante il “Bonus vacanze”, utilizzato entro il 31 dicembre 2020;
- il nuovo credito d’imposta spettante per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico e altri servizi di mobilità elettrica.
Termini di presentazione e Modalità di accesso al modello 730
Il termine entro cui è possibile presentare il Modello 730/2021 rimane quindi stabilito al 30 settembre 2021, a prescindere che la presentazione avvenga attraverso il modello precompilato sul portale dell’Agenzia delle Entrate, il sostituto d’imposta o un intermediario (CAF o professionista abilitato).
L’invio della dichiarazione da parte del CAF/professionista abilitato e del sostituto d’imposta avviene in cinque finestre temporali a seconda della data di presentazione del Mod. 730. La data di invio corrisponde quindi al:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.
Entro le stesse date, l’intermediario o il sostituto d’imposta devono inoltre consegnare al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati.
Il Modello 730/2021 precompilato viene messo a disposizione, a partire dal 30 aprile, nell’area autenticata del portale dell’Agenzia delle Entrate.
L’accesso è consentito attraverso le credenziali fornite dall’Agenzia stessa su richiesta del contribuente, o, in alternativa utilizzando:
- un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
- le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps;
- una Carta Nazionale dei Servizi.
Nota: quest’anno è possibile accedere al Modello precompilato utilizzando anche la CIE – Carta di identità elettronica.
Destinazione dell’8, 5 e 2 per mille - Frontespizio e data carica dell’erede
Il contribuente che decide di destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF, lo può fare compilando il modello 730-1.
Da quest’anno è possibile destinare il 2 per mille anche in favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Frontespizio e data carica dell’erede
A partire dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2019, è stata data la possibilità di utilizzare il Modello 730 anche all’erede di un soggetto deceduto, il quale poteva optare in precedenza esclusivamente per il Modello REDDITI PF.
L’erede, per la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 dei soggetti deceduti:
- nel 2020 o entro il 30 settembre 2021, può utilizzare il Modello 730/2021;
- successivamente al 30 settembre 2021, può utilizzare esclusivamente il modello REDDITI PF.
I versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari, per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2021; per le persone decedute dal 1° marzo 2021, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2021.
Redditi: quadro A-B-C
Quadro A
è quello relativo ai redditi dei terreni, non presenta variazioni strutturali.
Quadro B
anche il B, relativo ai redditi dei fabbricati, non subisce modifiche dal punto di vista strutturale.
Novità alla disciplina dei “canoni non percepiti”
L’art. 3-quinquies, D.L. n. 34/2019, ha introdotto rilevanti novità in merito alla disciplina dei canoni di locazione non percepiti, con riferimento ai contratti:
- esclusivamente di immobili ad uso abitativo;
- stipulati a partire dal 1° gennaio 2020.
Infatti, per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata:
- dall’intimazione di sfratto per morosità oppure,
- dall’ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Anche qualora non sia stato percepito alcun canone, la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.
Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019, la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti è vincolata all’ottenimento della sentenza di sfratto per morosità dell’inquilino.
Quadro C – redditi di lavoro dipendente e assimilati
Le principali modifiche al modello ed istruzioni relative al quadro C, riguardante i “Redditi di lavoro dipendente e assimilati “ sono dovute al recepimento delle novità introdotte dal DL n.3/2020 per ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente.
Nuovo “trattamento integrativo” e ulteriore detrazione
Il D.L n.3/2020 “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” ha disposto, dal 1° luglio 2020, l’abolizione del “bonus IRPEF”, sostanzialmente “sostituito” dal nuovo “trattamento integrativo” e dall’ulteriore detrazione.
In sostituzione del previgente bonus IRPEF, il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 ha introdotto, dal 1° luglio 2020:
Un trattamento integrativo (art. 1).
Si tratta di un credito di € 600,00 (per il periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020) riconosciuto ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati e il cui reddito complessivo sia non superiore a € 28.000,00. Dal 1° gennaio 2021 l’importo del trattamento integrativo sarà pari annualmente a € 1.200,00;
un’ulteriore detrazione fiscale (art. 2).
Si tratta di una detrazione assegnata in presenza di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, spettante se il reddito complessivo è di importo superiore a € 28.000,00. La detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad € 40.000,00.
Quadro D – altri redditi
Il quadro D non ha subito rilevanti modifiche rispetto al modello dello scorso anno.
Quadro E
Sezione I
Nella sezione I del quadro E si indicano le spese per le quali spettano le detrazioni d’imposta nella misura del 19%, 26%, 30%, 35%, nonchè, da quest’anno, del 90%, in relazione al particolare caso di stipula di assicurazioni per il rischio sismico, con contestuale cessione del credito 110% per interventi antisismici.
Tracciabilità dei pagamenti per spese detraibili al 19%
Le istruzioni alla compilazione ricordano che, dal 2020, per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15, TUIR e in altre disposizioni, devono essere pagati con metodi “tracciabili” (versamento bancario o postale, carta di credito, di debito, etc.).
Tale previsione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonchè per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Il contribuente attesta la “tracciabilità” del versamento con la prova cartacea della transazione o paga- mento (ricevuta del bancomat, estratto conto della carta di credito, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA).
In mancanza di detta “prova cartacea” è ammessa l’annotazione sulla fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio, che il pagamento è avvenuto tramite strumento tracciabile (in tal senso, si veda anche la Risposta ad Interpello 2 ottobre 2020, n. 431).
Rimodulazione detrazione 19% in base al reddito complessivo
Dal 2020, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 120.000, la detrazione spettante per gli oneri di cui all’articolo 15, TUIR è attribuita in misura decrescente all’aumentare del reddito complessivo stesso, fino ad azzerarsi in presenza di un reddito complessivo superiore ad € 240.000.
Tale previsione non si applica per le seguenti spese di cui all’art. 15, TUIR:
- interessi passivi su mutui per acquisto/costruzione dell’abitazione principale e prestiti/mutui agrari;
- spese sanitarie.
Nulla cambia per i soggetti con reddito complessivo fino a € 120.000.
Nel computo del reddito complessivo rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca.
Nuovo limite per spese veterinarie (codice 29 nei righi da E8 a E10)
Per il 2020, il limite delle spese veterinarie è aumentato a € 500,00 (fino al 2019, € 387,34); resta ferma la franchigia di € 129,11.
Si segnala che dal 2021 detto limite aumenta a € 550,00
Erogazioni liberali per emergenza covid-19 (nuovo codice 72, righi e8-e10)
Per le erogazioni in denaro e in natura, effettuate in favore di:
- Stato;
- Regioni;
- Enti locali territoriali;
- Enti/istituzioni pubbliche;
- Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
- Enti religiosi civilmente riconosciuti;
per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista una detrazione d’imposta del 30%, per un importo non superiore ad € 30.000,00.
Assicurazioni eventi calamitosi con detrazione 90% (nuovo codice 81, righi e8-e10)
Il contribuente che effettua interventi di adozione delle misure antisismiche agevolabili al 110% e cede ad un’impresa di assicurazione il credito corrispondente alla detrazione, può fruire della detrazione del 90% dei premi relativi alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente.
Sezione III A
La sezione III A, finora dedicata all’indicazione dei dati relativi al recupero edilizio, al sisma bonus e al bonus verde, da quest’anno ospita anche i dati relativi al bonus facciate, al sismabonus al 110% e agli altri nuovi interventi introdotti dal D.L. n. 34/2020.
Detrazione 20% “bonus vacanze”
L’articolo 176, D.L. n. 34/2020, ha introdotto il “bonus vacanze”, ovvero un contributo di cui le famiglie in possesso dei requisiti richiesti possono fruire per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da strutture turistiche quali alberghi, agriturismi, bed and breakfast, etc..
Il bonus è fruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto al titolare della struttura turistica e per il 20% in forma di detrazione in sede di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente interessato, utilizzando a tal fine il nuovo codice 3 del rigo E83.
Considerato che il bonus vacanze può al massimo essere pari a € 500,00, l’importo da indicare con codice 3 (detrazione del 20%) non può superare € 100,00.
Il nuovo codice 4 va invece utilizzato per indicare l’ammontare dello sconto bonus vacanze di cui il contribuente ha indebitamente fruito in sede di pagamento del soggiorno.
Quadro G
Sezione XIII
Nella sezione XIII “Altri crediti d’imposta” (rigo G15) si evidenzia l’introduzione del nuovo codice 5, dedicato al credito di imposta spettante per l’acquisto nel 2020 (dal 1°Al 31 dicembre) di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.
Viene disposto, infatti, che per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di:
- monopattini elettrici;
- biciclette elettriche o muscolari;
- abbonamenti al trasporto pubblico;
- servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;
è attribuito un credito d’imposta al massimo pari a € 750,00, a favore dei soggetti che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura. La definizione delle disposizioni attuative è demandata ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, attualmente non ancora disponibile. Le istruzioni alla compilazione del Mod. 730/2021 ricordano che:
- il veicolo “rottamato” deve essere intestato da almeno 12 mesi:
– al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo;
– in caso di acquisto in leasing, al soggetto utilizzatore dello stesso o a uno dei familiari conviventi; - il credito d’imposta è utilizzato entro tre anni a decorrere dal 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili.