Rif. Art. 230 bis c.c.- art. 2697 c.c - art. 732 c.c - Risoluzione 26 ottobre 2017, n. 134/E - art. 177 c.c.
Come visto nella scorsa circolare l’impresa familiare è l’impresa “nella quale collaborano i familiari” e va considerata come impresa individuale.
In questo secondo appuntamento ci soffermiamo nell’analisi dei diritti spettanti ai collaboratori, della normativa riguardante la cessazione e degli aspetti fiscali riguardanti questo particolare istituto giuridico.
Diritti di familiari e collaboratori
Secondo l’art. 230-bis cod. civ. il familiare ha diritto agli utili e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. È necessario, perciò, stabilire in quale misura la produzione degli utili e incrementi sia attribuibile alla prestazione di ognuno dei collaboratori. Il calcolo degli utili da attribuire ai partecipanti all’impresa familiare va effettuato al netto delle spese di mantenimento degli stessi, gravante sul familiare che esercita l’impresa.
Sulla base dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare la consistenza del patrimonio familiare come degli utili da distribuire spetta al partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili.
L’accertamento degli utili viene effettuato attraverso l’approvazione di un rendiconto da parte della maggioranza dei partecipanti, i quali deliberano, inoltre, sull’impiego, che può essere di ripartizione oppure di investimento in beni extraziendali o aziendali.
Distribuzione degli utili
- Il diritto agli utili dell’impresa familiare, previsto dall’art. 230 bis cod. civ., è condizionato dai risultati raggiunti dall’azienda, essendo poi gli stessi utili naturalmente destinati non alla distribuzione tra i partecipanti, ma al reimpiego nell’azienda o in acquisti di beni.
- La partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell’impresa familiare, ai sensi dell’art. 230 bis cod. civ., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell’accrescimento, a tale data, della produttività dell’impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Il titolare dell’impresa familiare deve farsi carico degli oneri di mantenimento, con priorità rispetto alla ripartizione degli utili e degli incrementi, in considerazione del rilievo preminente spettante alle esigenze esistenziali rispetto a quelle meramente utilitaristiche.
I poteri di gestione ordinaria spettano esclusivamente al titolare dell’impresa, che li esercita in piena autonomia di decisione, poiché la legge non prevede alcun obbligo di previa consultazione dei collaboratori. Spettano invece, alla maggioranza, le decisioni riguardanti, oltre all’impiego degli utili e degli incrementi, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa.
Vanno quindi distinte le decisioni che riguardano l’impiego degli utili e degli incrementi e le decisioni inerenti la gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa, in quanto:
- le prime sono sia obbligatorie che vincolanti per l’imprenditore;
- le seconde, anche se obbligatorie, non sono vincolanti per l’imprenditore, perché a lui soltanto spetta ogni decisione in ordine alla conduzione dell’impresa. I collaboratori, in questo caso, non potranno chiedere i danni, ma soltanto recedere senza preavviso.
Diritto di partecipazione e di prelazione
Secondo l’art. 230-bis il trasferimento del diritto di partecipazione è consentito solo a due condizioni: che il cessionario sia un familiare il quale possa far parte dell’impresa e che intervenga il consenso di tutti i partecipanti.
Lo stesso articolo prevede anche il diritto di prelazione a favore dei partecipanti all’impresa familiare, in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.
La prelazione ha ad oggetto l’azienda, o anche un ramo di essa, ovvero la quota societaria facente capo al familiare titolare, e non singoli beni aziendali o il diritto di partecipazione, e in quanto tale può essere esercitata da uno solo dei partecipanti, oppure da tutti, oppure soltanto da alcuni di essi.
- L’impresa familiare non ha alcuna rilevanza esterna e non permette di ritenere esistente un rapporto di rappresentanza reciproca tra i familiari e la persona a capo dell’impresa.
- Ai fini dell’individuazione del limite temporale del perdurare del diritto di prelazione e riscatto deve considerarsi il momento della liquidazione della quota, il quale coincide con il consolidarsi, alla cessazione del rapporto con l’impresa familiare, del diritto di credito del partecipe a percepire la quota di utili e di incrementi patrimoniali riferibili alla sua posizione, restando irrilevante la data del passaggio in giudicato della sentenza che su quel diritto ha statuito.
- È sufficiente, ai fini dell’operatività della prelazione una volta accertata la partecipazione all’attività, che vi sia stato un trasferimento d’azienda affinché il familiare partecipe possa essere messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto, risultando del tutto ininfluente che la cessione avvenga mediante conferimento in una società di persone, di cui il titolare dell’azienda stessa conservi un ruolo dominante quale socio illimitatamente responsabile ed amministratore.
- Il diritto di prelazione spetta al conduttore ancorché solo partecipante all’impresa familiare esercente l’attività commerciale di cui sia titolare il coniuge intestatario della licenza amministrativa.
Secondo l’art. 230-bis il trasferimento del diritto di partecipazione è consentito solo a due condizioni: che il cessionario sia un familiare il quale possa far parte dell’impresa e che intervenga il consenso di tutti i partecipanti.
Lo stesso articolo prevede anche il diritto di prelazione a favore dei partecipanti all’impresa familiare, in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.
La prelazione ha ad oggetto l’azienda, o anche un ramo di essa, ovvero la quota societaria facente capo al familiare titolare, e non singoli beni aziendali o il diritto di partecipazione, e in quanto tale può essere esercitata da uno solo dei partecipanti, oppure da tutti, oppure soltanto da alcuni di essi.
- L’impresa familiare non ha alcuna rilevanza esterna e non permette di ritenere esistente un rapporto di rappresentanza reciproca tra i familiari e la persona a capo dell’impresa.
- Ai fini dell’individuazione del limite temporale del perdurare del diritto di prelazione e riscatto deve considerarsi il momento della liquidazione della quota, il quale coincide con il consolidarsi, alla cessazione del rapporto con l’impresa familiare, del diritto di credito del partecipe a percepire la quota di utili e di incrementi patrimoniali riferibili alla sua posizione, restando irrilevante la data del passaggio in giudicato della sentenza che su quel diritto ha statuito.
- È sufficiente, ai fini dell’operatività della prelazione una volta accertata la partecipazione all’attività, che vi sia stato un trasferimento d’azienda affinché il familiare partecipe possa essere messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto, risultando del tutto ininfluente che la cessione avvenga mediante conferimento in una società di persone, di cui il titolare dell’azienda stessa conservi un ruolo dominante quale socio illimitatamente responsabile ed amministratore.
- Il diritto di prelazione spetta al conduttore ancorché solo partecipante all’impresa familiare esercente l’attività commerciale di cui sia titolare il coniuge intestatario della licenza amministrativa.
Secondo l’art. 230-bis il trasferimento del diritto di partecipazione è consentito solo a due condizioni: che cessionario sia un familiare il quale possa far parte dell’impresa e che intervenga il consenso di tutti i partecipanti.
Lo stesso articolo prevede anche il diritto di prelazione a favore dei partecipanti all’impresa familiare, in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.
La prelazione ha ad oggetto l’azienda, o anche un ramo di essa, ovvero la quota societaria facente capo al familiare titolare, e non singoli beni aziendali o il diritto di partecipazione, e in quanto tale può essere esercitata da uno solo dei partecipanti, oppure da tutti, oppure soltanto da alcuni di essi.
- L’impresa familiare non ha alcuna rilevanza esterna e non permette di ritenere esistente un rapporto di rappresentanza reciproca tra i familiari e la persona a capo dell’impresa.
- Ai fini dell’individuazione del limite temporale del perdurare del diritto di prelazione e riscatto deve considerarsi il momento della liquidazione della quota, il quale coincide con il consolidarsi, alla cessazione del rapporto con l’impresa familiare, del diritto di credito del partecipe a percepire la quota di utili e di incrementi patrimoniali riferibili alla sua posizione, restando irrilevante la data del passaggio in giudicato della sentenza che su quel diritto ha statuito.
- È sufficiente, ai fini dell’operatività della prelazione, una volta accertata la partecipazione all’attività, che vi sia stato un trasferimento d’azienda affinché il familiare partecipe possa essere messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto, risultando del tutto ininfluente che la cessione avvenga mediante conferimento in una società di persone, di cui il titolare dell’azienda stessa conservi un ruolo dominante quale socio illimitatamente responsabile ed amministratore.
- Il diritto di prelazione spetta al conduttore ancorché solo partecipante all’impresa familiare esercente l’attività commerciale di cui sia titolare il coniuge intestatario della licenza amministrativa.
Secondo il parere giurisprudenziale anche la comunione tacita familiare deve essere considerata come un sottotipo dell’impresa familiare, essendo uguale la causa di entrambi gli istituti, vale a dire, la tutela del lavoro dei partecipanti.
La Cessazione
L’impresa familiare si estingue:
- in seguito alla morte dell’imprenditore,
- al venir meno della pluralità di famigliari,
- alla deliberazione della maggioranza dei partecipanti.
Una deliberazione della maggioranza potrebbe essere solo causa indiretta della cessazione dell’impresa familiare perché, una volta che sia decisa la cessazione, i collaboratori possono legittimamente recedere con effetto immediato, rendendo quindi impossibile la continuazione dell’impresa familiare stessa.
Causa di cessazione volontaria è, poi, l’alienazione dell’azienda da parte dell’imprenditore, quale unico titolare e, quindi, unico legittimato a trasferirla, a favore di un estraneo. In questa ipotesi, come si è detto, i partecipanti hanno diritto di prelazione.
Esistono anche cause involontarie di cessazione che vengono a coincidere con quelle che comportano la perdita della qualità dell’imprenditore, quali la morte, la sopravvenuta interdizione ecc.
Può anche venir meno soltanto il rapporto fra il singolo familiare e l’impresa per molteplici ragioni, volontarie e non. La prima causa (volontaria) è quella del trasferimento del diritto di partecipazione, il quale impone particolari condizioni. Secondo i giudici è ammesso il recesso volontario del collaboratore, non accompagnato dalla cessione del diritto di partecipazione, analogamente a quanto avviene per il contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma occorrerà il preavviso (art. 2118 cod. civ.).
In tutti i casi citati (volontari o non) deve essere liquidata la quota del soggetto uscente, con riguardo agli incrementi e agli utili realizzati durante il periodo della sua partecipazione.
Il profilo fiscale
Sotto l’aspetto fiscale, l’impresa familiare può rappresentare un metodo efficace per dividere il reddito tra più soggetti, riducendo così l’aliquota applicata per le imposte dirette.
Come evidenziato nella circolare scorsa, le norme fiscali richiedono che la costituzione dell’impresa familiare risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio prima dell’inizio del periodo d’imposta.
La legge dispone, infatti, che i redditi delle imprese familiari, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, alle citate condizioni previste dalla normativa.
Ricordiamo inoltre che l’Agenzia delle Entrate ha confermato la rilevanza fiscale della prestazione d’opera da parte del convivente nell’impresa. È dunque possibile, per i conviventi di fatto, formalizzare con atto notarile la prestazione d’opera dell’uno nell’impresa dell’altro, con importanti vantaggi sul piano fiscale.
L’impresa familiare, anche se gestita con la collaborazione dei familiari, ha la natura di ditta individuale. Nei confronti dell’impresa familiare si applica il sistema di tassazione in virtù del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun familiare partecipante indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito e in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. In particolare:
- le quote di utili vengono imputate ai collaboratori indipendentemente dall’effettiva percezione;
- esse non costituiscono componenti di costo nella determinazione del reddito dell’impresa ma una ripartizione dell’utile complessivo;
- il reddito realizzato dall’impresa, pertanto, non verrà tassato per intero in capo all’imprenditore, consentendo una riduzione della progressività dell’IRPEF. Le perdite non potranno essere imputate ai collaboratori, ma rimangono in capo al titolare.
Bisogna considerare però che (secondo la Cassazione) se uno dei partecipanti all’impresa omette di presentare la dichiarazione dei redditi, l’impresa non sarà più qualificata fiscalmente come “impresa familiare”, con l’attribuzione dell’intero reddito accertato al titolare.
Contributi previdenziali
Nell’impresa familiare i soggetti che svolgono abitualmente la propria attività devono provvedere al versamento dei contributi previdenziali. È il titolare dell’impresa il responsabile del versamento dei contributi dei propri collaboratori.
In particolare:
- nelle imprese familiari legalmente costituite, il calcolo è effettuato sulle quote di reddito denunciato da ciascuno ai fini fiscali;
- nelle aziende non costituite in imprese familiari, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali per una quota complessivamente non superiore al 49%.
Il titolare dell’impresa familiare è responsabile del versamento dei contributi propri e dei collaboratori nei confronti dei quali può esercitare il diritto di rivalsa. L’onere risulta deducibile da parte di coloro che lo hanno effettivamente sostenuto.
L’INPS ha chiarito che il convivente di fatto che presta la propria opera nell’impresa non è soggetto all’iscrizione previdenziale e ai conseguenti obblighi contributivi, a differenza di chi partecipa a un’impresa familiare, mancando una specifica disposizione in tale senso.
Impresa familiare e azienda coniugale a confronto
Un’ importante differenza riguarda la loro costituzione:
- nel caso dell’impresa familiare è necessario un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio;
- invece l’impresa coniugale non necessita alcun atto pubblico: basta aprire la partita IVA e iscrivere l’impresa al Registro delle Imprese.
Sul piano fiscale, l’impresa familiare è cosi regolamentata:
- al titolare spetta il 51% degli utili,
- ai familiari non può essere attribuito più del 49% del reddito.
Invece, nel caso dell’impresa coniugale, il reddito è ripartito tra i coniugi al 50% o nella misura stabilita precedentemente per convenzione.
Quanto alla gestione:
- nell’impresa familiare i collaboratori (i familiari compreso il coniuge) collaborano con il titolare avendo però mansioni subordinate (dunque non vi è un piano paritario di azione);
- nell’impresa coniugale i coniugi amministrano l’azienda in misura paritaria.