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Le misure temporanee in attesa dell’Assegno Unico e Universale

A luglio arriva l'Assegno Ponte
Circolare BFA21.028
Rif. DL 8 giugno 2021, n. 79

Il primo aprile 2021 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n° 46 è stato dato il via al processo di semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno delle famiglie, che vede l’introduzione di un nuovo istituto, denominato “Assegno Unico e Universale”. L’agevolazione prevede la sostituzione delle attuali prestazioni esistenti in tale ambito (come Assegni al Nucleo Familiare, detrazioni fiscali per figli a carico, “bonus bebè” e altri).

La misura non è immediatamente operativa; la legge, infatti, delega il Governo ad adottare uno o più provvedimenti legislativi al fine di renderla effettiva entro un anno dalla pubblicazione.

Il nuovo assegno nasce allo scopo di supportare la natalità e la genitorialità promuovendo l’ occupazione, soprattutto femminile. La sua attivazione, inizialmente prevista a luglio 2021, è ora rinviata a gennaio 2022.

In attesa dei decreti attuativi della legge delega, il Decreto n. 79/2021, in vigore dall’8 giugno 2021, prevede due agevolazioni temporanee:

  • un assegno temporaneo (Assegno Ponte) destinato alle famiglie con figli minori che non possono usufruire dei vigenti assegni per il nucleo familiare; 
  • la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare. 

Le misure di cui sopra sono previste dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

L' Assegno Temporaneo

A partire dal 1° Luglio 2021 e fino al 31 Dicembre 2021 l’assegno è finalizzato a sostenere le famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati).

L’assegno viene corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore e il suo importo varia in relazione all’ISEE e al numero di figli.

Requisiti

L’assegno spetta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’agevolazione la famiglia abbia le seguenti caratteristiche:

1.  Cittadinanza/soggiorno/residenza:

  • Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere domiciliato e residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • Essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

 2. Ammontare indicatore ISEE:

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a 50.000 euro annui.

Domanda

La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’INPS con l’accesso tramite PIN o SPID ovvero presso i patronati secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 Giugno 2021.

L’erogazione dell’assegno spetta dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di Luglio 2021.

L’erogazione dell’assegno avviene mediate accredito sull’IBAN indicato nella domanda. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

L’assegno temporaneo viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e
alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.

 

Per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo congiuntamente al reddito di cittadinanza, con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare. 

Maggiorazione Assegni per il nucleo famigliare

L’articolo 5 del DL n. 79 prevede inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all’assegno per il nucleo familiare siano maggiorati: 

  • di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli; 
  • di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. 
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