Rif.DL n. 23/2020 - Decreto Liquidità
Decreto Liquidità: le agevolazioni finanziarie dopo la conversione in legge
Nell’ambito del c.d. “Decreto Liquidità” il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare la liquidità finanziaria alle imprese / lavoratori autonomi nell’emergenza COVID-19.
In aggiunta alle garanzie concesse dalla SACE spa è disponibile l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI. Per quest’ultimo in sede di conversione è stato:
- aumentato a € 30.000 (in precedenza € 25.000) l’importo massimo del finanziamento;
- allungata a 120 mesi (in precedenza 72 mesi) la durata massima dello stesso;
- introdotta una specifica autocertificazione in capo al soggetto richiedente.
Per i soggetti che hanno ottenuto il finanziamento sulla base delle “vecchie” regole, l’adeguamento ai nuovi parametri non è automatico.
Il soggetto interessato dovrà infatti provvedere ad una “nuova” domanda.
Sostegno alla Liquidità delle Imprese
È confermata, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19, la concessione da parte di SACE spa, fino al 31.12.2020, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
Tra i beneficiari sono ricompresi anche “i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA”.
Le garanzie in esame sono rilasciate nel rispetto delle seguenti condizioni.
a) La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la facoltà per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi (in precedenza 24 mesi).
b) L’impresa beneficiaria:
- al 31.12.2019 non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE n. 651/2014, 702/2014 e 1388/2014;
- al 29.2.2020 non “risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore”.
È stata aggiunta la previsione che nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi 2 anni dall’impresa sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, DL n. 185/2008.
L’importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio / dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio. Per le imprese che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.1.2019 va fatto riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale.
c) La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l’importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote:
- 90% per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi;
- 80% per imprese con valore del fatturato superiore a € 1,5 miliardi e fino € 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% per imprese con valore del fatturato superiore a € 5 miliardi.
Va inoltre evidenziato che:
- se l’impresa beneficiaria è parte di un gruppo per l’individuazione della percentuale di garanzia va fatto riferimento al valore consolidato del fatturato e dei costi del personale del gruppo;
- in caso di ammortamento progressivo del finanziamento le suddette percentuali si applicano sull’importo residuo dovuto.
d) La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale per la migliore mitigazione del rischio.
e) La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa dal 10.4.2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.
f) L’impresa beneficiaria della garanzia / ogni altra impresa dello stesso gruppo, comprese quelle soggette alla direzione / coordinamento da parte della stessa, deve impegnarsi a non approvare la distribuzione di dividendi / riacquisto di azioni nel corso del 2020.
g) L’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
h) Il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia le esposizioni nei confronti del soggetto finanziato siano superiori a quelle detenute al 9.4.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti entro il 9.4.2020.
i) Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale / canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda / investimenti / capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
II finanziamento di cui alla predetta lett. i), deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dall’1.3 al 31.12.2020.
Efficacia delle disposizioni
L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione UE.
Fondo Centrale di Garanzia PMI
In sede di conversione è stata ulteriormente rivista la disciplina introdotta dal c.d. “Decreto Cura Italia” dell’accesso, fino al 31.12.2020, al Fondo centrale di garanzia PMI.
a) La garanzia è concessa a titolo gratuito.
b) L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a € 5 milioni. Sono Sono ammesse le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
c) La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione UE, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.
L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
1. il doppio della spesa salariale del 2019 o dell’ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dall’1.1.2019 l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività;
2. il 25% del fatturato totale del 2019;
3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, per le piccole-medie imprese, e nei successivi 12 mesi, per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, attestato da autocertificazione resa dal beneficiario;
4. per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lett. A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell’allegato al Decreto MISE 12.2.2019, i ricavi delle vendite / prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per il 2019.
d) Per le predette operazioni finanziarie la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito da Confidi / altro fondo di garanzia / società cooperative che concedono finanziamenti esclusivamente ai propri soci, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione UE e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all’autorizzazione della Commissione UE, le predette percentuali incrementate, rispettivamente, all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione anche per durate superiori a 10 anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi / altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.
e) Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi / altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva al 7.6.2020, in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
In tali casi il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
f) Per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza.
g) Previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole / medie imprese e di persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti (STP) nonché di agenti / subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 secondo quanto attestato dall’interessato mediante dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi (in precedenza 72 mesi) e un importo non superiore alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla citata lett. c), n. 1 / 2, come risultante dall’ultimo bilancio depositato / dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo l’1.1.2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a € 30.000 (in precedenza € 25.000).
In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo Centrale di garanzia per le piccole-medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
Per i finanziamenti di cui alla citata lett. g) concessi al 7.6.2020, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte in sede di conversione.
h) Per i finanziamenti di importo superiore a € 25.000 la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.