Rif.DL n. 34/2020 - Decreto Rilancio
Detrazione 110% per riqualificazione energetica e riduzione rischio sismico
Nel “Decreto Rilancio” è prevista una nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma.
La nuova detrazione è fruibile :
- per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021;
- in 5 quote annuali;
- per gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche “private”, da IACP e soggetti ad essi equiparati nonché da cooperative edilizie a proprietà indivisa. In caso di interventi su edifici unifamiliari, la detrazione è applicabile soltanto se l’immobile rappresenta l’abitazione principale.
Contestualmente è stata rivista la disciplina relativa alla possibilità, per il beneficiario della detrazione, di optare per la cessione del credito ovvero per il cosiddetto “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.
La detrazione del 110%
La detrazione dell 110% spetta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, da ripartire in 5 quote annuali.
La detrazione del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 dai seguenti soggetti:
- condomini
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari. In caso di edifici unifamiliari, la detrazione spetta soltanto se l’edificio è adibito ad abitazione principale.
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
La detrazione del 110% non è quindi applicabile da una società per gli interventi effettuati sull’immobile strumentale all’esercizio dell’attività, a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio.
Con riferimento agli immobili di persone fisiche “privati”, risulta che la detrazione del 110% è fruibile anche per l’unità immobiliare concessa in locazione / a disposizione solo se facente parte di un immobile composto da più unità immobiliari mentre non è fruibile se l’immobile locato / a disposizione è costituito da un edificio unifamiliare.
Interventi di riqualificazione energetica
La detrazione del 110% spetta per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
-
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi;
-
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
- impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 18.2.2013 n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
-
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
- impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in esame, di seguito illustrati;
- impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
La detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica nei rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.
intervento | detrazione |
Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda | 110% spesa max € 60.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio |
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
|
110% spesa max € 30.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio |
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
|
110% spesa max € 30.000 |
Altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati. | 110% spesa max ordinariamente prevista per l’intervento |
Ai fini dell’accesso alla detrazione del 110%, gli interventi sopra elencati devono rispettare i requisiti minimi “tecnici” e nel loro complesso devono assicurare, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
Interventi di riduzione rischio sismico
La detrazione del 110% spetta per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.
Nel caso in cui, oltre all’esecuzione degli interventi in esame, il contribuente sceglie di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un’impresa di assicurazione o di stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione IRPEF pari al 19% dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.
Altri interventi con detrazione 110%
La detrazione del 110% è riconosciuta anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente ad almeno uno degli interventi sopra elencati (isolamento termico o climatizzazione invernale o riduzione del rischio sismico).
Contestuale installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
È riconosciuta la detrazione del 110%, sempre per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, in relazione all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici. Per i predetti interventi è previsto un ammontare massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
La detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra citati.
La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
In tali casi la detrazione del 110% è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito; non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.
Contestuale installazione delle colonnine di ricarica
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è prevista la detrazione del 110%, da ripartire in 5 quote annuali.
La detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione della colonnina di ricarica sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica sopra citati per i quali è possibile fruire della detrazione del 110%.
Trasformazione detrazione in credito d’imposta / sconto fattura
Con il Decreto Rilancio, il soggetto interessato può scegliere la trasformazione della detrazione in credito d’imposta ovvero il riconoscimento del cosiddetto “sconto in fattura” al posto della fruizione diretta della detrazione spettante.
L’opzione di trasformare la detrazione in credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, o in “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 si riferisce agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
- efficienza energetica (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
- adozione di misure antisismiche (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Si evidenzia che, in caso di:
- riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (sconto in fattura) il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- trasformazione della detrazione in credito d’imposta, lo stesso può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Inoltre, il credito d’imposta derivante dalla trasformazione / cessione e dal cosiddetto “sconto in fattura”:
- può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
- va utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.
L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni in esame.
Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo.
Adempimenti in caso di opzione per la cessione / sconto in fattura
Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).
I dati relativi all’opzione dovranno essere comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.
È inoltre stabilito che, ai fini dell’opzione per la cessione / sconto in fattura:
- per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio / miglioramento energetico con detrazione del 110%, un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all’ENEA con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110%, l’efficacia degli stessi va asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine / Collegio professionale. É altresì necessario che i predetti professionisti incaricati attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
La non veridicità delle attestazioni / asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione) e l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
In caso di rilascio di attestazioni / asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.
I predetti soggetti sono inoltre tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.
Le spese sostenute per l’ottenimento delle attestazioni / asseverazioni nonché del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%.