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La disciplina degli omaggi natalizi

Circolare BFA 24.043
Rif. Art. 50 - 51- 52 TUIR- bozza DDL di Bilancio 2025

In occasione delle festività natalizie molte imprese hanno la consuetudine di offrire omaggi ai propri clienti e dipendenti.

In questo articolo analizziamo i trattamenti fiscali di tali omaggi per aziende e professionisti, al fine di fornire dei chiarimenti utili per considerare con correttezza la deducibilità delle spese e del trattamento Iva.

In generale

Per le festività natalizie vi è la consuetudine per le imprese ed i professionisti di offrire omaggi ai propri clienti e dipendenti.

Tali beni vanno considerati parte del reddito del lavoratore.

La normativa sugli omaggi aziendali non ha subito particolari modifiche rispetto all’ anno scorso. Tuttavia, nella bozza del DDL di Bilancio 2025 sono previste importanti novità sul tema che, se confermate, saranno applicabili da gennaio 2025. In ogni caso, fino ad allora continuerà ad essere valida la normativa attuale.

Prendiamo quindi in esame la normativa in vigore per il 2024.

Gli omaggi dell’impresa possono essere fiscalmente inquadrati in tre gruppi principali: spese di rappresentanza, spese pubblicitarie o spese per beni inerenti all’attività aziendale.

Nell’approfondimento di oggi andiamo ad analizzare le prime due.

Spese di rappresentanza - Omaggi ai dipendenti

Spese di rappresentanza

Gli omaggi rientrano nelle spese di rappresentanza quando sono offerti per promuovere l’immagine aziendale o consolidare i rapporti con clienti e fornitori.

Se il valore unitario dell’omaggio non supera i 50 euro (al netto dell’Iva):

l’importo è integralmente deducibile e l’Iva è detraibile

Nel caso in cui, invece, il valore unitario superi i 50 euro, la deducibilità è soggetta alle seguenti soglie:

– 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro;

– 0,6% dei ricavi tra 10 e 50 milioni di euro;

– 0,4% oltre i 50 milioni di euro;

e l’Iva non può essere recuperata.

Omaggi ai dipendenti

A livello normativo è previsto che rientrino nel reddito da lavoro dipendente tutti “i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Questo vale anche per i titolari di  redditi assimilati al lavoro dipendente.

Gli omaggi per i dipendenti hanno un trattamento fiscale particolarmente favorevole. Essi infatti rientrano tra le spese per prestazioni di lavoro dipendente e quindi sono completamente deducibili dal reddito d’impresa. Secondo l’art. 95 del  TUIR sono infatti deducibili le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati purché non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sanitaria e sociale o culto.

Inoltre, se il valore complessivo degli omaggi e di altri fringe benefit concessi a un dipendente nel corso dell’anno non supera il limite di 258,23 euro, gli stessi non costituiscono reddito imponibile per il lavoratore. Per il 2024 la soglia di esenzione è elevata a 1.000 euro, e, solamente per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, ulteriormente elevata a 2.000 euro.

Risultano quindi non imponibili gli omaggi ai dipendenti che non superino nel periodo d’imposta i 1000 o i 2000 euro.

Rientrano in questa agevolazione anche i buoni acquisto. Inoltre va evidenziato che la rilevanza reddituale inizia nel momento in cui l’omaggio rientra nella disponibilità del lavoratore e non in altro momento.

Le imprese dovranno quindi verificare per ciascun dipendente che non siano superati i limiti di cui sopra, tenendo conto del fatto che gli importi potrebbero in tutto o in parte essere già utilizzati da altre agevolazioni concesse.

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