Rif. art. 7-quater L. 193/2016 - art. 38-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972
Rif. articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017
Quando il contribuente ottiene dalla compilazione e dall’elaborazione degli ISA un risultato almeno pari a 8, ottiene dei benefici premiali tra cui alcuni vantaggi in termini di compensazione e rimborso dei crediti Iva vantati dal contribuente.
ISA e utilizzo dei crediti IVA
In relazione all’utilizzo dei crediti Iva, l’ottenimento di un risultato almeno pari ad 8 conferisce al contribuente i seguenti vantaggi:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui. Il vantaggio interessa la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno d’imposta 2019, nonché la compensazione dei crediti Iva infrannuali maturati nei primi 3 trimestri dell’anno di imposta 2020;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui. Si tratta comunque di crediti di importo superiore a 30.000 euro annui.
Il punteggio di 8 può essere ottenuto non solo spontaneamente, ma anche a seguito di adeguamento, dichiarando maggiori ricavi o compensi rispetto a quelli annotati nelle scritture contabili.
Analogamente a quanto affermato in tema di compensazioni, anche in relazione alle richieste di rimborso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell’anno 2020.
Esempio di richiesta crediti IVA
Un soggetto che ha ottenuto il risultato di 8,5 dall’elaborazione Isa relativa alla dichiarazione dei redditi 2018, intende chiedere il rimborso dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale per il 2019 di 25.000 euro, nonché il rimborso di 18.000 euro del credito evidenziato nel modello TR del primo trimestre 2020. Per entrambe queste richieste non occorre il visto di conformità, in quanto gli importi sono inferiori alla soglia di 30.000 euro in relazione alla singola annualità.
Per il secondo trimestre tale contribuente intende richiedere un ulteriore rimborso di 22.000 euro: secondo l’Agenzia delle entrate egli non potrebbe fruire dell’esonero previsto dall’articolo 9-bis D.L. 50/2017 atteso che tale richiesta porterebbe a superare la soglia dei 50.000 euro annui imposti dalla norma quale importo massimo del beneficio (egli deve infatti tenere in considerazione il cumulo dei rimborsi richiesti nel 2020, che ha già raggiunto l’ammontare di 43.000 euro).
Calcolo della soglia per richiedere il rimborso IVA
La soglia ordinaria che esclude l’apposizione del visto (e il rilascio delle garanzie), pari a 30.000 euro va considerata separatamente per i rimborsi annuale e trimestrali in quanto relativi a due periodo d‘imposta diversi.
Per l’innalzamento a 50.000 euro a seguito dell’ottenimento del risultato di 8 dall’applicazione degli Isa la verifica degli importi va condotta cumulativamente per tutte le richieste presentate nell’anno, anche se riferite a due periodi d’imposta diversi.