Rif. DL n. 50/2017 - Provvedimenti Agenzia Entrate 30.1.2023; 24.2.2023 e 23.3.2023 - Modelli ISA 2023
Con due diversi decreti del 2022 e 2023 il MEF ha approvato 175 ISA riguardanti le attività economiche dei comparti agricoltura / manifatture / servizi / commercio e attività professionali, applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022.
Ad inizio d’anno l’Agenzia delle Entrate ha poi individuato le modalità per l’acquisizione di altri dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA 2023 relativi al 2022, le relative specifiche tecniche e i modelli (175) e le relative istruzioni utilizzabili per l’applicazione degli ISA 2023 relativi al 2022.
Evidenziamo infine come la Commissione degli Esperti abbia recentemente approvato una ulteriore causa di esclusione, applicabile ai soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dall’1.1.2021.
ISA applicabili per il 2022
Agricoltura 2: di cui 2 nuovi
Commercio 52: di cui 21 nuovi
Servizi 61: di cui 37 nuovi
Manifatture 37: di cui 22 nuovi
Professionisti 23: di cui 5 nuovi
Per i nuovi ISA evidenziamo le seguenti attività:
Agricoltura:
Coltivazione di cereali (escluso il riso); Coltivazione di riso Coltivazione di uva; Coltivazione di agrumi; Allevamento di bovini; Allevamento di cavalli; Allevamento di ovini e caprini; Allevamento di suini; Allevamento di pollame; Allevamento di conigli; Apicoltura.
Commercio:
Supermercati, Discount di alimentari; Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca; Commercio al dettaglio ambulante di carne; Farmacie; Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri; Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi.
Servizi:
Servizi degli istituti di bellezza; Servizi di manicure e pedicure; Traduzione e interpretariato, Organizzazione di convegni e fiere; Attività relative ai trasporti; Portali web, Riparazione e manutenzione di computer e periferiche; Catering per eventi, banqueting, Mense.
Manifatture:
Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima; Fabbricazione di mobili per cucina; Fabbricazione di mobili per arredo domestico; Fabbricazione di porte e finestre.
Professionisti:
Servizi degli studi medici di medicina generale; prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, laboratori di analisi cliniche; Attività delle guide e degli accompagnatori turistici; Attività delle guide alpine.
Gli ISA sono applicabili agli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che svolgono, come attività prevalente, attività per le quali:
- risulta approvato un Indice;
- non presentano una causa di esclusione.
Per attività prevalente si intende l’insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggior ammontare di ricavi / compensi, determinati dalla somma dei ricavi / compensi riguardanti tutte le attività previste dallo specifico Indice.
In caso di:
– codice attività errato è possibile indicare il codice corretto nel mod. REDDITI 2023 e presentare all’Agenzia delle Entrate il mod. AA9 – AA7 entro il 30.11.2023 senza applicazione di sanzioni;
– modifica dell’attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all’Agenzia, non è necessario presentare il predetto modello, ma è sufficiente indicare il codice dell’attività divenuta prevalente.
Per gli ISA 2023, il MEF con il Decreto 28.4.2023, ha introdotto la nuova causa di esclusione che si aggiunge a quelle a regime, applicabile ai soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dall’1.1.2021.
Modello - Regime Premiale
La presentazione del modello è richiesta al solo fine di comunicare i dati:
- in presenza della causa di esclusione collegata all’esercizio di 2 o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle considerate dall’Indice prevalente (comprensivi quelli delle eventuali attività complementari), superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- in caso di soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo partecipanti ad un Gruppo IVA.
Regime Premiale
In base all’art. 9-bis in base al livello di affidabilità fiscale ottenuto dal contribuente si riconoscono i seguenti benefici premiali:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all’IVA (€ 20.000 per le imposte dirette / IRAP);
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità , dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato;
Dal 16.9.2022, il Legislatore ( Legge n. 130/2022 ) ha introdotto un nuovo beneficio premiale per i soggetti ISA in caso di sospensione dell’atto impugnato. In particolare è stata prevista l’esclusione dalla prestazione della garanzia per i soggetti con “bollino di affidabilità fiscale”, ossia per i soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità almeno pari a 9 negli ultimi 3 periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso.
ISA 2023: aggiornamenti - Sofware Agenzia delle Entrate
Quadro A: personale
È stata aggiornata / semplificata la descrizione di rigo A02 dedicato all’indicazione dell‘”altro personale con contratto di lavoro subordinato (esclusi gli apprendisti)” .
In tale rigo va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione di quanto indicato nei righi:
- A01: in cui va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo pieno che possono essere rilevate dai mod. UNIEMENS relativi al 2022;
- A03: in cui va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, che possono essere rilevate dai mod. UNIEMENS relativi al 2022.
Le modifiche di cui sopra riguardano sia i soggetti che svolgono l’attività in forma d’impresa, sia i soggetti che svolgono l’attività in forma di lavoro autonomo.
Oneri diversi di gestione e altre componenti negative
Nell’ambito di rigo F17 dedicato all’indicazione degli oneri diversi di gestione, vanno riportati, tra l’altro, a campo 8 “di cui per imposte e tasse”, gli oneri per imposte e tasse, diverse dalle imposte sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa, deducibili dal reddito d’impresa.
In particolare, tale campo interessa:
– 10% dell’IRAP pagata nel 2022;
– quota di IRAP pagata relativa alla parte indeducibile delle spese per il personale;
– IMU / IMI / IMIS deducibile pagata nel 2022 relativa agli immobili strumentali (le Istruzioni parte generale specificano che, a decorrere dal 2022, è aumentata dal 60% al 100% la quota di IMU / IMI / IMIS deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa / lavoro autonomo relativa ai predetti immobili);
– altre imposte e tasse pagate nel 2022 e deducibili ex art. 99, comma 1, TUIR (ad esempio, marche da bollo, tasse e tributi comunali afferenti gli immobili strumentali, ecc.).
Infine segnaliamo che nel Provvedimento 24.2.2023 l’Agenzia evidenzia che eventuali successive modifiche ai mod. ISA saranno pubblicati nell’apposita Sezione del proprio sito Internet dandone specifica comunicazione, in luogo dell’approvazione con apposito Provvedimento.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti / intermediari uno specifico software di ausilio agli ISA.
Il software consente al contribuente di indicare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Se l’informazione risulta modificabile, è altresì possibile inserire i dati ritenuti corretti dal contribuente stesso.
L’Agenzia ha rilasciato lo scorso 28 aprile il software “Il tuo ISA” 2023 ver. 1.0.0. Ricordiamo che il software contiene gli interventi di natura straordinaria applicabili limitatamente al 2023 previsti dal MEF con il Decreto 28.4.2023.
Esclusione dagli ISA per i soggetti con apertura di partita IVA nel 2021
Come rilevato nel resoconto della Commissione degli esperti per gli ISA del 6 aprile 2023, l’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2022 risulta influenzata dagli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati .
Per far fronte alla crisi economica e dei mercati, è stato emanato il decreto del Ministero dell’Economia del 28 aprile 2023 che approva per il periodo d’imposta 2022 ulteriori cause di esclusione dagli ISA e i correttivi congiunturali.
Per la parte che concerne le cause di esclusione, per il 2022 è prevista l’esclusione dagli ISA per i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021.
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base di tale nuova causa di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA. Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici previsti dal regime premiale.
Le istruzioni ai modelli ISA risultano già integrate con la nuova causa di esclusione, mentre i modelli REDDITI 2023 devono ancora essere aggiornati sul punto.
I contribuenti esclusi dagli ISA, ma tenuti alla presentazione del relativo modello, possono omettere l’acquisizione dei dati resi disponibili nel Cassetto fiscale limitandosi alla sola compilazione del modello.
I correttivi sono operativi sui 175 ISA approvati e sono riconducibili a due tipologie:
– modifica degli indicatori elementari di affidabilità, quali ricavi e compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto, definiti tramite stime di specifici elementi (input della produzione, ciclo economico, modelli organizzativi, economie di scala);
– modifica degli indicatori elementari di affidabilità (durata e decumulo delle scorte) e di anomalia definiti da soglie economiche di riferimento.