Rif. DM 1.12.2023, n. 317 e 31.1.2024 - L. 232/2016 allegati A e B - Decreto legge PNRR 26 febbraio 2024
Nell’aggiornamento di oggi analizziamo i contenuti del recente Decreto (n. 317/2023) con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente definito le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell’autotrasporto. Nello stesso testo, trovano spazio anche le modalità di presentazione della domanda di prenotazione/rendicontazione per l’erogazione delle risorse destinate agli investimenti.
Nella seconda parte dell’articolo esponiamo invece le principali evidenze in merito al nuovo Credito d’imposta transizione 5.0 previsto dal decreto PNRR del 26 febbraio 2024.
Il contributo per il rinnovo del parco veicoli nell'autotrasporto
Il MIT ha recentemente definito le modalità di erogazione delle risorse finanziarie per gli investimenti nel settore dell’autotrasporto.
Le risorse sono destinate al riconoscimento di un contributo a favore delle imprese di autotrasporto di merci per c/terzi iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli autotrasportatori, con attività prevalente quella di autotrasporto di cose, che intendono adeguare il proprio “parco veicoli” verso una maggiore ecosostenibilità. Il Ministero ha stabilito contestualmente le modalità di presentazione della domanda di ammissione individuando due distinte fasi: la prima di prenotazione e la seconda di rendicontazione.
I Soggetti
Il contributo è destinato alle imprese di autotrasporto di cose per c/terzi, nonché alle strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite nelle forme previste dal Codice civile, iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori, con attività prevalente quella di autotrasporto di cose (codice ATECO 49.41).
Gli investimenti ammissibili
Le risorse stanziate (€ 25 milioni) sono così ripartite:
- € 2,5 milioni per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonchè per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
- € 15 milioni per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, Euro VI step E, nonchè Euro 6 E con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia (art. 2, comma 1, lett. b);
- € 7,5 milioni per l’acquisizione, anche mediante leasing, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi / semirimorchi devono essere dotati di almeno uno dei seguenti dispositivi innovativi di cui all’Allegato 1 del citato DM n. 317/2023.
Sono incentivati anche gli acquisti di rimorchi / semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale
Evidenziamo inoltre che:
- è esclusa la cumulabilità per le medesime tipologie di investimenti e per gli stessi costi ammissibili del contributo in esame con altre agevolazioni pubbliche;
- l’importo massimo ammissibile per i predetti investimenti per singola impresa, non può superare € 550.000 ed è omnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall’impresa;
- i beni acquisiti non possono essere alienati / concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 30.6.2027, pena la revoca del contributo erogato;
- i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena d’inammissibilità essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente al 18.1.2024.
La misura del contributo
Acquisizione veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonchè acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione da termica ad elettrica – DM n. 317/2023. | |||
Alimentazione |
Massa complessiva |
Contributo spettante |
Eventuale maggiorazione per veicolo rottamato |
CNG |
da 3,5 t a 7 t |
€ 4.000 |
€ 1.000 |
oltre 7 t e fino a 16 t |
€ 9.000 |
€ 1.000 |
|
oltre 16 t |
€ 24.000 |
€ 1.000 |
|
LNG |
oltre 7 e fino a 16 t |
€ 9.000 |
€ 1.000 |
da 16 t |
€ 24.000 |
€ 1.000 |
|
Ibrida (diesel / elettrico) | da 3,5 a 7 t | € 4.000 |
€ 1.000 |
oltre 7 t e fino a 16 t |
€ 9.000 | € 1.000 | |
oltre 16 t |
€ 24.000 |
€ 1.000 |
|
Elettrica |
da 3,5 a 7 t |
€ 14.000 |
€ 1.000 |
oltre 7 t |
€ 24.000 |
€ 1.000 |
|
Dispositivi per la riconversione a trazione elettrica |
fino a 3,5 t |
€ 2.000 |
La presentazione della domanda
Per usufruire del contributo bisogna seguire le seguenti procedure:
- di prenotazione, diretta all’accantonamento dell’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti sulla base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento (da allegare alla domanda);
2. di rendicontazione dell’investimento, nella quale le imprese beneficiarie forniscono analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.
Fase di prenotazione
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali è richiesto l’incentivo. In particolare, la domanda va presentata:
– dalle ore 10.00 del 4.3.2024 fino alle ore 16.00 del 22.3.2024;
– esclusivamente tramite PEC indirizzata a ram.investimenti2024@legalmail.
L’impresa interessata deve presentare la seguente documentazione:
– l’istanza debitamente compilata, tramite l’apposito modello informatico firmato digitalmente dal legale rappresentante / procuratore dell’impresa. Il modello informatico di tipo “pdf editabile” va compilato e salvato senza ulteriore scansione. Lo stesso è disponibile sul sito Internet www. ramspa.it nella Sezione dedicata all’incentivo “Investimenti X edizione”;
– la copia del documento d’identità del legale rappresentante / procuratore dell’impresa;
– la copia del contratto di acquisizione dei beni agevolabili, comprovante quanto dichiarato nella domanda, avente data successiva al 18.1.2024 debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato digitalmente dal legale rappresentante / procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’Allegato 1 del DM n. 317/2023.
Ai soli fini dell’ordine di prenotazione fanno fede la data / ora di invio della domanda tramite PEC.
Fase di rendicontazione
Nella fase di rendicontazione le imprese beneficiare devono fornire la prova:
– di perfezionamento dell’investimento;
– che l’investimento è stato avviato in data successiva al 18.1.2024.
A decorrere dalle ore 10.00 dell’8.4.2024 fino alle ore 16.00 del 31.10.2024, utilizzando la piattaforma informatica gestita da RAM spa, va inviata la documentazione tecnica specifica per ogni tipologia di investimento e la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo.
Per le acquisizioni relative a rimorchi / semirimorchi, va inoltre fornita prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’Allegato 1 del citato DM n. 317/2023.
Evidenziamo inoltre che in caso di:
- stipulazione di un contratto di leasing, l’investimento si intende perfezionato con la sottoscrizione del contratto di acquisto, preventivo di spesa, conferma d’ordine o altro atto vincolante tra l’impresa e il venditore avente data successiva al 18.1.2024.
- acquisizione di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata daII’UMC sia avvenuta in Italia a partire dal 19.1.2024 e il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione.
L’impresa beneficiaria che ha richiesto la maggiorazione del 10% del contributo dovrà fornire nella fase di rendicontazione la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
Per il riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una Rete di imprese, l’impresa beneficiaria dovrà inviare anche copia del contratto di rete.
Credito d'Imposta Industria 5.0 per la transizione ecologica
Il decreto legge “PNRR”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio scorso introduce un nuovo credito d’imposta relativo al piano transizione 5.0, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese:
I soggetti
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Quali investimenti
Sono ammessi all’agevolazione:
- gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
- Sono ammessi all’agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
L’ammontare del credito
Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
–35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
–15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
–5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
– al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati;
– al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne.
Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare:
– ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati;
– ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante;
-l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura.
Le modalità e le scadenze delle comunicazioni che le imprese devono presentare al MIMIT ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti verranno definite da uno specifico decreto ministeriale.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.