Rif. DL n. 18/2020; DL n. 99/2021
Il decreto Omnibus (D.L. n. 99/2021) dispone una proroga aggiuntiva dal 30 giugno al 31 agosto dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi e degli avvisi di addebito INPS. Questo comporta che il pagamento dei versamenti venga fatto entro settembre 2021. La nuova scadenza non vale, invece, per le rate della rottamazione e del saldo e stralcio delle cartelle.
In vigore dal 30 giugno, il decreto contempla inoltre le seguenti novità:
- sospensione del Cashback di Stato per il secondo semestre 2021 (dal primo luglio);
- introduzione di un nuovo credito d’imposta usufruibile dagli esercenti attività d’impresa/ lavoro autonomo che acquistano/ noleggiano / utilizzano:
– strumenti di pagamento elettronico (POS) collegati ad un RT (max € 160);
– strumenti evoluti di pagamento che consentono la memorizzazione elettronica/ trasmissione telematica dei corrispettivi (max € 320).
- soppressione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni-bis a favore di soggetti con ricavi/compensi 2019 da 10 € milioni a € 15 milioni.
Sospensione Versamenti Cartelle
Il Decreto Omnibus proroga dal 30.6.2021 al 31.8.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali.
Con la previsione dell’art. 68 risultano, di conseguenza, sospesi:
- i termini di pagamento (e quindi le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all’Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi di cui all’art. 1 della Finanziaria 2020, ovvero da ruoli/ cartelle, in scadenza nello stesso periodo, con conseguente congelamento, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora;
- la notifica di nuove cartelle di pagamento (e delle le attività di recupero), riguardanti i carichi affidati prima dell’inizio del periodo di sospensione nonché durante tale periodo;
- le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi/ avvisi di addebito/ atti esecutivi e ruoli/ cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con congelamento degli interessi di mora durante la sospensione.
Con la proroga dal 30.6 al 31.8.2021 del termine di sospensione i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 31.8.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.9.2021.
La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 31.8.2021. Le stesse dovranno essere versate entro il 30.9.2021.
Infine è prorogata dal 30.4 al 31.8.2021 la previsione in base alla quale in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non è consentita la compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto ruolo.
Sospensione Cashback e Credito d'imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici
Sospensione del Cashback
La Finanziaria 2020 ha previsto il cash back, ossia il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano abitualmente acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.
Il MEF ha poi definito le modalità attuative applicabili al Cashback, prevedendo in particolare, a decorrere dall’1.1.2021, un rimborso percentuale (pari al 10%) calcolato sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, ogni 6 mesi, nonché un rimborso speciale a favore dei primi 100.000 soggetti che totalizzano, in un semestre, il maggior numero di transazioni con i medesimi strumenti di pagamento.
Ora con il Decreto Omnibus viene prevista la sospensione del Cashback per il secondo semestre 2021.
Il testo normativo prevede inoltre i termini per l’accredito dei rimborsi speciali relativi al primo semestre 2021 e primo semestre 2022 e li posticipa rispettivamente al 30.11.2021 e 30.11.2022.
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24 e solo dopo il sostenimento della spesa.
L’aderente può reclamare la mancata / inesatta contabilizzazione nell’APP IO/ issuer convenzionati:
- per gli accrediti relativi al primo semestre 2021, a partire dal 15.7 fino al 29.8.2021;
- per gli accrediti relativi al primo semestre 2022, dal 15.7 al 29.8.2022.
Credito d’imposta e strumenti elettronici di pagamento
Il decreto prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa/ lavoro autonomo che nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 acquistano/ noleggiano / utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico (POS) collegati agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi (RT).
Il credito d’imposta:
– è parametrato al costo di acquisto/ noleggio / utilizzo degli strumenti stessi nonché delle spese di
convenzionamento e per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti;
– è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di € 160, in misura differenziata a
seconda dei ricavi / compensi 2020, come segue.
Ricavi 2020 | Credito d’imposta |
non superiori a € 200.000 | 70% |
superiori a € 200.000 e fino a € 1.000.000 | 40% |
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 | 10% |
Inoltre, agli esercenti attività d’impresa/ lavoro autonomo che nel 2022 acquistano/ noleggiano / utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi spetta un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa per soggetto di € 320, nelle seguenti misure:
Ricavi 2020 |
Credito d’imposta |
non superiori a € 200.000 |
100% |
superiori a € 200.000 e fino a € 1.000.000 |
70% |
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 |
40% |
I crediti d’imposta in esame:
- devono essere indicati nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi in cui interviene il relativo utilizzo;
- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
Commissioni Credito d’imposta
È incrementato, dal 30% al 100%, il credito d’imposta relativo alle commissioni maturate nel periodo 1.7.2021-30.6.2022 sui pagamenti elettronici effettuati tramite i predetti strumenti di pagamento (POS / evoluti) spettante alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.
Eliminazione Contributo a Fondo Perduto
Il Decreto Omnibus ha soppresso la disposizione contenuta al comma 30 del decreto Sostegni-bis e pertanto è stato eliminato anche il contributo a favore di soggetti con ricavi/ compensi 2019 da € 10 milioni a € 15 milioni.
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