Rif. D.Lgs. n. 127/2015; DPR n. 633/72; Legge D.L. 73 2021; DPR n. 600/73.
Nella circolare odierna trattiamo di due interessanti agevolazioni impattanti a livello fiscale: il Regime Premiale e l’esonero di parte della tassazione per l’acquisto “prima casa” per i giovani.
Con riferimento al primo punto possiamo definire il Regime Premiale nella riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che:
utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica tramite SdI (o i corrispettivi telematici) ed effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a 500 euro.
L’ agevolazione per i giovani che effettuano un acquisto della “prima casa” riguarda invece l’esenzione dal pagamento delle imposte sui trasferimenti a favore degli under 36 con un’ISEE non superiore ai 40.000 euro annui.
Il Regime Premiale
L’introduzione del Regime Premiale prevede la riduzione di due anni dei termini di accertamento per l’IVA e per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo per i soggetti che:
– utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica tramite SdI oppure i corrispettivi telematici;
– effettuano / ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a € 500.
Per i soggetti forfetari, esonerati dall’obbligo di emettere fattura elettronica tramite SdI la Finanziaria 2020 ha previsto uno specifico regime premiale, consistente nella riduzione di un 1 anno dei termini di accertamento qualora detti soggetti scelgano di emettere esclusivamente fatture elettroniche tramite SdI. Questa agevolazione si differenzia da quella in esame in quanto, oltre ad essere riservata ai soli forfetari, è subordinata soltanto all’emissione della fattura elettronica tramite SdI (e non anche alla tracciabilità dei pagamenti).
La normativa riguarda i termini di accertamento riferiti a:
– a rettifiche/ accertamenti della dichiarazione IVA annuale che devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
– agli avvisi relativi alle rettifiche/ accertamenti delle imposte sui redditi che devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Da quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate, la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti può essere riconosciuta solo a coloro che:
- documentano le operazioni poste in essere con:
– fattura elettronica tramite SdI, immediata o differita;
oppure
– documento commerciale con conseguente memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate;
- garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti (ricevuti ed effettuati) di ammontare superiore a € 500.
Indicazione nel Modello dei Redditi 2021
Il DM 4.8.2016 stabilisce che i contribuenti debbano comunicare, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.
In attuazione di tale previsione, nel mod. REDDITI 2021 è richiesta la barratura delle caselle presenti:
- a rigo RS136 del mod. REDDITI PF/SP 2021;
- a rigo RS269 del mod. REDDITI SC 2021.
La barratura delle caselle in esame non riguarda i soggetti forfetari che hanno scelto la fatturazione elettronica per poter beneficiare dello specifico regime premiale agli stessi riservato.
Si ritiene comunque che anche tali soggetti possano fruire del regime premiale in esame (riduzione di 2 anni del termine di accertamento), e pertanto possano barrare la casella di rigo RS136, qualora, oltre ad emettere fatture elettroniche, provvedano anche ad utilizzare mezzi tracciabili per i pagamenti (effettuati e ricevuti) di importo superiore a € 500.
Infine, anche i contribuenti minimi possono utilizzare la barratura in esame.
Agevolazioni acquisto prima casa per under 36
Il Decreto Sostegni-bis ha introdotto una serie di agevolazioni ai fini delle imposte indirette per favorire i giovani nell’acquisto della “prima casa”.
In particolare è stato previsto l’esonero dal pagamento:
- dell’imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale.
Inoltre è stabilito che i finanziamenti erogati per l’acquisto/ costruzione/ ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti, la cui sussistenza risulti nell’atto di finanziamento, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro/ bollo/ ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo 26.5.2021 – 30.6.2022.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che il beneficio:
- non trova applicazione in sede di contratto preliminare, ma solo nel rogito;
- trova applicazione nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con asta.
L’esonero in esame è riconosciuto ai soggetti che:
– non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno del rogito;
– hanno un valore ISEE non superiore a € 40.000 annui.
Dall’impostazione normativa si ritiene che l’agevolazione sia riconosciuta facendo riferimento all’anno solare di compimento dei 36 anni.
Il beneficio riguarda quindi i soggetti nati dall’1.1.86, per gli atti rogitati nel 2021 e i soggetti nati dall’1.1.87, per gli atti rogitati nel 2022.
L’agevolazione si applica agli:
– atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
-atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà/ usufrutto/ uso e abitazione relativi alle stesse.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa da parte dell’acquirente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta che può essere utilizzato:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.
Per poter accedere al beneficio in esame devono essere rispettati anche i requisiti previsti per l’acquisto della “prima casa” (Nota II-bis) dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86):
- L’immobile deve essere “non di lusso” (categoria catastale diversa da A1/, A/8 e A/9)
2. L’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui:
- l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la residenza;
- l’acquirente svolge la propria attività (se diverso dal Comune di residenza);
- ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende l’acquirente che si è trasferito all’estero per motivi di lavoro.
3. L’acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel Comune in cui è ubicato l’immobile da acquistare come “prima casa”.
Imposte prima casa | Acquisto senza bonus under 36 | Acquisto senza bonus under 36 | Acquisto bonus under 36 |
con IVA |
senza IVA |
||
IVA |
4% |
/ |
4% e riconoscimento credito d’imposta |
Imposta di registro proporzionale |
/ |
2% min € 1000 |
0 |
Imposta di registro fissa |
200 |
/ |
0 |
Imposta ipotecaria |
200 |
50 |
0 |
Imposta catastale |
200 |
50 |
0 |
Imposta di bollo |
230 | 230 |
230 |
Tasse ipotecarie+tributi catastali |
90 |
90 |
90 |
Beneficio con preliminare
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate l’agevolazione in esame non si estende al contratto preliminare.
In sede di sede di stipula del preliminare è quindi applicabile l’imposta di registro:
- in misura fissa di € 200, prevista per i contratti preliminari di ogni specie ai sensi dell’art. 10, Tariffa Parte I, DPR n. 131/86;
- in misura proporzionale:
– del 3%, se il contratto preliminare prevede acconti non soggetti ad IVA;
– dello 0,5%, se il contratto preliminare prevede il versamento di somme a titolo di caparra confirmatoria.
Nel caso in cui l’imposta proporzionale corrisposta per gli acconti/ caparra confirmatoria risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo (nel caso in esame, non dovuta), spetta il rimborso della maggiore imposta proporzionale versata per la registrazione del contratto preliminare. La normativa prevede che il soggetto possa richiedere il rimborso dell’imposta, a pena di decadenza, “entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”. Il termine dei tre anni decorre dalla data di registrazione del contratto definitivo.
Beneficio nel caso di Provvedimento Giudiziale
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’agevolazione in esame anche in caso di aggiudicazione all’asta di un’unità immobiliare con decreto di trasferimento del Tribunale, non ancora registrato presso l’Agenzia.
In particolare, al fine di beneficiare dell’esonero dal pagamento delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento, il soggetto interessato deve dichiarare le condizioni di cui alla citata Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86.
Sul punto, l’Agenzia ha precisato che le dichiarazioni di cui alla Nota II-bis sono rese dalla parte interessata “di regola, nelle more del giudizio [decreto di trasferimento del Tribunale], talché risultino nel provvedimento medesimo. (…), tuttavia, è possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell’atto”.