Rif. OIC 15 - 23 -34
I principi contabili nazionali sono emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
L’OIC lo scorso 19 aprile ha pubblicato la versione definitiva del principio contabile OIC 34.
Il nuovo principio OIC 34 – Ricavi disciplina i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi e le informazioni da fornire in nota integrativa e si applicherà a tutte quelle operazioni qualificabili come correlate alla rilevazione di ricavi indipendentemente dalla loro natura e dalla loro classificazione in bilancio.
I contenuti
Il nuovo principio OIC 34 – Ricavi disciplina i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi e le informazioni da fornire in nota integrativa.
Con l’OIC 34 viene introdotto, per la prima volta in Italia, un principio contabile che disciplina i ricavi, in quanto l’impostazione degli OIC era prevalentemente basata sulla contabilizzazione delle attività e passività di bilancio.
Il principio contabile, che si applicherà ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024, va a sostituire le esigue indicazioni fornite dall’OIC 15 (Crediti).
Dall’applicazione del nuovo principio rimangono invece esclusi:
- Cessioni di azienda;
- Fitti Attivi;
- Lavori in corso su ordinazione;
- Ristorni;
- Transazioni senza scopo di compravendita.
Le novità introdotte dal nuovo principio contabile in tema di ricavi di beni si accompagna con l’introduzione di tecniche volte all’identificazione e valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione, allo scopo di scindere le diverse prestazioni ipotizzabili nell’ambito di operazioni disciplinate contrattualmente.
La contabilizzazione dei ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi hanno rilevanza in base allo stato di avanzamento.
Bilanci in forma abbreviata - Micro imprese - Prestazioni di servizi
È fondamentale evidenziare che per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che redigono il bilancio delle micro imprese sono previste delle semplificazioni contabili.
Un’ulteriore novità significativa è relativa alla disciplina della contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi. L’OIC 34 definisce a quali condizioni tali ricavi debbano essere rilevati in Conto economico in base allo stato di avanzamento. In particolare, coerentemente con quanto previsto dall’OIC 23 per i lavori in corso su ordinazione, l’OIC 34 prevede che tali ricavi siano rilevati in base allo stato di avanzamento, quando il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.
Il diritto all’erogazione del corrispettivo per il prestatore, di conseguenza, matura in relazione alla prestazione eseguita con conseguente imputazione del ricavo a conto economico in base alla competenza economica.
L’OIC 34 infine comprende anche un’Appendice, che non è parte integrante del principio contabile, in cui sono proposti un certo numero di casi ed esempi che si propongono di chiarire le implicazioni operative.