Rif. Legge n. 234/2021 - Istruzioni mod. 730/2023
L’aggiornamento di oggi riguarda il modello 730/2023 e in particolare le novità previste dall’Agenzia delle Entrate con un recente provvedimento di febbraio 2023. Tra le principali ricordiamo:
- le modifiche agli scaglioni di reddito e relative aliquote per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione e al trattamento integrativo;
- la sostituzione, a partire dall’1 marzo 2022, delle detrazioni per i figli a carico di età inferiore a 21 anni con l’assegno unico universale.
Il termine ultimo di presentazione del 730/2023 è stabilito al 30 settembre 2023 e, cadendo di sabato, diventa il 2 ottobre 2023, sia in caso di presentazione da parte del contribuente che in caso di presentazione tramite un CAF / professionista abilitato / sostituto d’imposta.
Scaglioni di reddito e detrazioni lavoro dipendente/pensione
Con il Provvedimento dello scorso 6 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha approvato il mod. 730/2023, il cui termine ultimo di presentazione è fissato al 30 settembre 2023 che, cadendo di sabato, diventa il 2 ottobre 2023, sia in caso di presentazione direttamente da parte del contribuente che in caso di presentazione tramite un CAF / professionista abilitato / sostituto d’imposta.
La struttura e la compilazione del mod. 730/2023 hanno subito molteplici modifiche ed implementazioni principalmente a seguito delle novità riguardanti la struttura dell’IRPEF e cioè la revisione:
– degli scaglioni di reddito e relative aliquote;
– delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensioni e assimilati;
– dell’ulteriore detrazione per i redditi da lavoro dipendente;
– delle detrazioni per i familiari a carico) e degli interventi edilizi “agevolati”;
– dell’introduzione di alcuni nuovi crediti d’imposta.
Riportiamo qui di seguito quelli che risultano essere gli scaglioni di reddito con le relative aliquote IRPEF e le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensione per il 2022:
ALIQUOTE IRPEF 2022
Scaglioni di r.imponibile | Aliquota | Imposta dovuta |
fino a € 15.000
|
23% | 23% su intero importo |
da € 15.001 a € 28.000 | 25% | € 3.450 + 25% parte eccedente € 15.000 |
da € 28.001 a € 50.000 | 35% | € 6.700 + 35% parte eccedente € 28.000 |
oltre € 50.000 | 43% | € 14.400 + 43% parte eccedente € 50.000 |
Reddito complessivo | Detrazione per lavoro dipendente ed assimilati |
fino a € 15.000 | € 1.880 |
da € 15.001 a € 28.000 | € 1.910 +
[€ 1.190 x € 28.000 – reddito complessivo(*)] /€ 13.000
|
da € 28.001 a € 50.000 | € 1.910 x
[€ 50.000 – reddito complessivo (*)] /€ 22.000
|
oltre € 50.000 | — |
Reddito complessivo * | Detrazione per redditi di pensione |
fino a € 8.500 | € 1.955 |
da € 8.501 a € 28.000 | € 700 +
[€ 1.255 x € 28.000 – reddito complessivo(*)]/ € 19.500
|
da € 28.001 a € 50.000 | € 700 x
[€ 50.000 – reddito complessivo (*)] /€ 22.000
|
oltre € 50.000 | — |
- Nel reddito complessivo deve essere ricompreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e lo stesso va assunto al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Quali i soggetti obbligati alla presentazione e familiari a carico
A seguito dei cambiamenti citati sono stati rivisti i limiti reddituali che determinano l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, come riportiamo:
Tipologia di reddito |
Limite reddituale: non superiore a |
|
2021 | 2022 | |
Terreni e/o fabbricati, compresa abitazione principale e relative pertinenze * | 500 | 500 |
Lavoro dipendente / assimilato + altre tipologie di reddito** | 8.000 | 8.176 |
Pensione + altre tipologie di reddito** | 8.000 | 8.500 |
Pensione + terreni + abitazione principale e pertinenze * | 7.500 (pensione) 185,92 (terreni) | 7.500 (pensione) 185,92 (terreni) |
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito** | 8.000 | 8.500 |
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi con detrazione non rapportata al periodo di lavoro | 4.800 | 5.500 |
Compensi derivati da attività sportive dilettantistiche | 30.658,28 | 30.658,28 |
* Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU.
** Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze.
Familiari a carico
Nel quadro “Familiari a carico” sono state introdotte 2 nuove colonne al fine di recepire le modifiche apportate alle detrazioni per i figli a carico. In particolare ricordiamo che a partire dall’1.3.2022 le detrazioni per i figli a carico (art. 12, TUIR):
- spettano soltanto per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
- sono sostituite dall’assegno unico, erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni e per i figli di qualsiasi età se con disabilità.
Per il periodo 1.1 – 28.2.2022 le detrazioni vanno quindi determinate con le “vecchie” regole mentre dall’1.3.2022 va applicata la nuova disciplina che prevede, oltre a quanto già ricordato, anche:
- la soppressione:
1. della maggiorazione di € 200 per ciascun figlio a carico per le famiglie con più di 3 figli;
- dell’ulteriore detrazione di € 1.200 prevista per le famiglie con più di 4 figli.
- la soppressione delle maggiorazioni previste per i figli con disabilità, poiché anche queste sono sostituite dall’assegno unico, anche per i figli con 21 anni o più.
Redditi da lavoro dipendente - Oneri e Spese
Redditi dipendenti
La struttura del Quadro C non ha subito modifiche tuttavia, va considerato che dal 2022:
- l’ “ulteriore detrazione” (di cui all’art. 2, DL n. 3/2020) prevista per i redditi tra € 28.000 e
€ 40.000 non è più riconosciuta;
- il “trattamento integrativo” (€ 1.200) è riconosciuto ai soli lavoratori con:
– reddito complessivo non superiore a € 15.000
e
– imposta lorda, determinata sul reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
Se il reddito complessivo è compreso tra € 15.001 e € 28.000 è necessario che la somma di determinate detrazioni (per familiari a carico / lavoro dipendente e assimilati / interessi passivi su prestiti o mutui agrari /interessi passivi mutui abitazione principale / spese sanitarie, per veicoli disabili e cani da guida rateizzate / interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica / rate residue altre detrazioni) sia maggiore dell’imposta lorda e in tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l’imposta lorda e le citate detrazioni, nel limite massimo di € 1.200.
Oneri e spese
Nel Quadro E, riservato all’esposizione degli oneri detraibili / deducibili, segnaliamo i seguenti aggiornamenti:
SEZIONE I – INTERESSI PASSIVI ACQUISTO / COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Con riferimento agli interessi passivi derivanti dalla stipula di contratti di mutuo ipotecario per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale, è necessario evidenziare separatamente gli importi dipendenti da mutui stipulati fino al 31.12.2021 da quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall’1.1.2022.
Tale suddivisione è richiesta per verificare la spettanza del trattamento integrativo sopra citato, in presenza di “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali” compreso tra € 15.001 e € 28.000.
Interventi recupero edilizio - Bonus arredo
Recupero Edilizio
Ai fini della compilazione dei righi da E41 a E43 evidenziamo l’introduzione dei nuovi codici “21” e “22” per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche. Per questi interventi va considerato che spetta la detrazione del 75% da suddividere in 5 rate annuali. Per beneficiare di tale nuova detrazione, a col. 2 “Tipologia” va indicato:
la detrazione spettante per il “Bonus facciate” per le spese sostenute nel 2022 è ridotta (dal 90%) al 60%.
Bonus Arredo
Con riferimento al “Bonus arredo” i cui dati vanno esposti a rigo E57 “Spese arredo immobili ristrutturati”, ai fini della compilazione ricordiamo che:
- il limite massimo di spesa agevolabile per il 2022 è pari a € 10.000 (€ 16.000 nel 2021);
- per la verifica dei requisiti degli elettrodomestici, va fatto riferimento alle nuove etichette energetiche ed è necessaria la classe non inferiore alla “A” per i forni, “E” per le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie e la classe “F” per frigoriferi e congelatori.
Spese per interventi di risparmio energetico - Detrazione giovani inquilini
Risparmio Energetico
Con riferimento agli interventi di risparmio e riqualificazione energetica non sono presenti cambiamenti significativi, ma segnaliamo che:
- per gli interventi per i quali spetta la detrazione del 110%, per le spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione è ripartita in 5 rate annuali, mentre per quelle sostenute dal 2022 la detrazione del 110% va ripartita in 4 rate annuali;
- la maggiorazione del 50% del limite massimo di spesa agevolabile, prevista per gli interventi che prevedono la ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi sismici, originariamente prevista per le spese sostenute fino al 30.6.2022, è applicabile per tutto il 2022.
- tra gli interventi agevolabili, ai sensi del “Decreto Energia”, dal 2022, nell’ambito degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui ai codici “32” e “33” è ricompresa l’installazione di sonde geotermiche utilizzate per impianti geotermici.
Giovani inquilini
Per i soggetti che possono fruire della detrazione prevista per i canoni di locazione pagati per l’abitazione principale, a seguito della revisione dell’art. 16, TUIR ad opera della Finanziaria 2022, è stata modificata la detrazione riservata ai “giovani inquilini”.
In particolare la nuova detrazione, a decorrere dal 2022, è riservata ai giovani fino a 31 anni non compiuti ed è riconosciuta per i primi 4 anni di locazione, nella misura del 20% del canone di locazione, fino ad un massimo di € 2.000.