fbpx

Il modello 730-2023

Implementazioni e cambiamenti

Circolare BFA23.011
Rif. Legge n. 234/2021 - Istruzioni mod. 730/2023

L’aggiornamento di oggi riguarda il modello 730/2023 e in particolare le novità previste dall’Agenzia delle Entrate  con un recente provvedimento di febbraio 2023. Tra le principali ricordiamo:

 

  • le modifiche agli scaglioni di reddito e relative aliquote per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione e al trattamento integrativo;

 

  • la sostituzione, a partire dall’1 marzo 2022, delle detrazioni per i figli a carico di età  inferiore a 21 anni con l’assegno unico universale.

 

Il termine ultimo di presentazione del 730/2023 è stabilito al 30 settembre 2023 e, cadendo di sabato, diventa il  2 ottobre 2023, sia in caso di presentazione da parte del contribuente che in caso di presentazione tramite un CAF / professionista abilitato / sostituto d’imposta.

Scaglioni di reddito e detrazioni lavoro dipendente/pensione

Con il Provvedimento dello scorso 6 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha approvato il mod. 730/2023, il cui termine ultimo di presentazione è fissato al 30 settembre 2023 che, cadendo di sabato, diventa il 2 ottobre 2023, sia in caso di presentazione direttamente da parte del contribuente che in caso di presentazione tramite un CAF / professionista abilitato / sostituto d’imposta.

La struttura e la compilazione del mod. 730/2023 hanno subito molteplici modifiche ed implementazioni principalmente a seguito delle novità riguardanti la struttura dell’IRPEF e cioè la revisione:

– degli scaglioni di reddito e relative aliquote; 

– delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensioni e assimilati;

– dell’ulteriore detrazione per i redditi da lavoro dipendente; 

– delle detrazioni per i familiari a carico) e degli interventi edilizi “agevolati”; 

– dell’introduzione di alcuni nuovi crediti d’imposta. 

Riportiamo qui di seguito quelli che risultano essere gli scaglioni di reddito con le relative aliquote IRPEF e le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensione per il 2022:

 

ALIQUOTE IRPEF 2022

Scaglioni di r.imponibile Aliquota Imposta dovuta
 

fino a € 15.000

 

23% 23% su intero importo
da € 15.001 a € 28.000 25% € 3.450 + 25% parte eccedente € 15.000
da € 28.001 a € 50.000 35% € 6.700 + 35% parte eccedente € 28.000
oltre € 50.000 43% € 14.400 + 43% parte eccedente € 50.000

 

 

Reddito complessivo Detrazione per lavoro dipendente ed assimilati
fino a € 15.000 € 1.880
da € 15.001 a € 28.000 € 1.910 +

[€ 1.190 x € 28.000 – reddito complessivo(*)] /€ 13.000

 

da € 28.001 a € 50.000 € 1.910 x

[€ 50.000 – reddito complessivo (*)] /€ 22.000

 

oltre € 50.000

 

 

Reddito complessivo * Detrazione per redditi di pensione
fino a € 8.500 € 1.955
da € 8.501 a € 28.000 € 700 +

[€ 1.255 x € 28.000 – reddito complessivo(*)]/ € 19.500

 

da € 28.001 a € 50.000 € 700 x

[€ 50.000 – reddito complessivo (*)] /€ 22.000

 

oltre € 50.000
  • Nel reddito complessivo deve essere ricompreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e lo stesso va assunto al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.

Quali i soggetti obbligati alla presentazione e familiari a carico

A seguito dei cambiamenti citati sono stati rivisti i limiti reddituali che determinano l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, come riportiamo:

 

Tipologia di reddito  

Limite reddituale: non superiore a

2021 2022
Terreni e/o fabbricati, compresa abitazione principale e relative pertinenze * 500 500
Lavoro dipendente / assimilato + altre tipologie di reddito** 8.000 8.176
Pensione + altre tipologie di reddito** 8.000 8.500
Pensione + terreni + abitazione principale e pertinenze * 7.500 (pensione) 185,92 (terreni) 7.500 (pensione) 185,92 (terreni)
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito** 8.000 8.500
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi con detrazione non rapportata al periodo di lavoro 4.800 5.500
Compensi derivati da attività sportive dilettantistiche 30.658,28 30.658,28

 

* Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU.
** Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze. 

 

Familiari a carico

Nel quadro “Familiari a carico” sono state introdotte 2 nuove colonne al fine di recepire le modifiche apportate alle detrazioni per i figli a carico. In particolare ricordiamo che a partire dall’1.3.2022 le detrazioni per i figli a carico (art. 12, TUIR):

  • spettano soltanto per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni; 
  • sono sostituite dall’assegno unico, erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni e per i figli di qualsiasi età se con disabilità. 

Per il periodo 1.1 – 28.2.2022 le detrazioni vanno quindi determinate con le “vecchie” regole mentre dall’1.3.2022 va applicata la nuova disciplina che prevede, oltre a quanto già ricordato, anche: 

  • la soppressione:

   1. della maggiorazione di € 200 per ciascun figlio a carico per le famiglie con più di 3 figli; 

  1. dell’ulteriore detrazione di € 1.200 prevista per le famiglie con più di 4 figli. 
  • la soppressione delle maggiorazioni previste per i figli con disabilità, poiché anche queste sono sostituite dall’assegno unico, anche per i figli con 21 anni o più.

Redditi da lavoro dipendente - Oneri e Spese

Redditi dipendenti

La struttura del Quadro C non ha subito modifiche tuttavia, va considerato che dal 2022:

  • l’ “ulteriore detrazione” (di cui all’art. 2, DL n. 3/2020) prevista per i redditi tra € 28.000 e 

€ 40.000 non è più riconosciuta;

  • il  “trattamento integrativo” (€ 1.200) è riconosciuto ai soli lavoratori con: 

reddito complessivo non superiore a € 15.000
e
imposta lorda, determinata sul reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. 

Se il reddito complessivo è compreso tra € 15.001 e € 28.000 è necessario che la somma di determinate detrazioni (per familiari a carico / lavoro dipendente e assimilati / interessi passivi su prestiti o mutui agrari /interessi passivi mutui abitazione principale / spese sanitarie, per veicoli disabili e cani da guida rateizzate / interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica / rate residue altre detrazioni) sia maggiore dell’imposta lorda e in tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l’imposta lorda e le citate detrazioni, nel limite massimo di € 1.200. 

Oneri e spese

Nel Quadro E, riservato all’esposizione degli oneri detraibili / deducibili, segnaliamo i seguenti aggiornamenti:

SEZIONE I – INTERESSI PASSIVI ACQUISTO / COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 

Con riferimento agli interessi passivi derivanti dalla stipula di contratti di mutuo ipotecario per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale, è necessario evidenziare separatamente gli importi dipendenti da mutui stipulati fino al 31.12.2021 da quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall’1.1.2022. 

Tale suddivisione è richiesta per verificare la spettanza del trattamento integrativo sopra citato, in presenza di reddito di riferimento per le agevolazioni fiscalicompreso tra € 15.001 e € 28.000. 

Interventi recupero edilizio - Bonus arredo

Recupero Edilizio

Ai fini della compilazione dei righi da E41 a E43 evidenziamo l’introduzione dei nuovi codici “21” e “22” per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche. Per questi interventi va considerato che spetta la detrazione del 75% da suddividere in 5 rate annuali. Per beneficiare di tale nuova detrazione, a col. 2 “Tipologia” va indicato: 

la detrazione spettante per il “Bonus facciate” per le spese sostenute nel 2022 è ridotta (dal 90%) al 60%.

Bonus Arredo

Con riferimento al “Bonus arredo” i cui dati vanno esposti a rigo E57 “Spese arredo immobili ristrutturati”, ai fini della compilazione ricordiamo che:

  • il limite massimo di spesa agevolabile per il 2022 è pari a € 10.000 (€ 16.000 nel 2021);
  • per la verifica dei requisiti degli elettrodomestici, va fatto riferimento alle nuove etichette energetiche ed è necessaria la classe non inferiore alla “A” per i forni, “E” per le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie e la classe “F” per frigoriferi e congelatori.

Spese per interventi di risparmio energetico - Detrazione giovani inquilini

Risparmio Energetico

Con riferimento agli interventi di risparmio e riqualificazione energetica non sono presenti cambiamenti significativi, ma segnaliamo che:

  • per gli interventi per i quali spetta la detrazione del 110%, per le spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione è ripartita in 5 rate annuali, mentre per quelle sostenute dal 2022 la detrazione del 110% va ripartita in 4 rate annuali; 
  • la maggiorazione del 50% del limite massimo di spesa agevolabile, prevista per gli interventi che prevedono la ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi sismici, originariamente prevista per le spese sostenute fino al 30.6.2022, è applicabile per tutto il 2022.
  • tra gli interventi agevolabili, ai sensi del “Decreto Energia”, dal 2022, nell’ambito degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui ai codici “32” e “33” è ricompresa l’installazione di sonde geotermiche utilizzate per impianti geotermici. 

 

Giovani inquilini

Per i soggetti che possono fruire della detrazione prevista per i canoni di locazione pagati per l’abitazione principale, a seguito della revisione dell’art. 16, TUIR ad opera della Finanziaria 2022, è stata modificata la detrazione riservata ai “giovani inquilini”. 

In particolare la nuova detrazione, a decorrere dal 2022, è riservata ai giovani fino a 31 anni non compiuti ed è riconosciuta per i primi 4 anni di locazione, nella misura del 20% del canone di locazione, fino ad un massimo di € 2.000.

Ti è stato utile questo articolo? Condividilo

Articoli Correlati