Rif. DL 25 maggio 2021, n. 73.
Con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto Sostegni bis, il governo introduce misure urgenti per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Sempre nell’ottica di contenimento degli effetti provocati dalla crisi pandemica sul sistema economico italiano, la norma prevede uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro distribuiti principalmente in sostegno all’economia, accesso al credito e liquidità delle imprese, lavoro e politiche sociali.
Con il Sostegni bis arrivano inoltre ulteriori tipologie di contributo a fondo perduto tra cui quella per i professionisti e le partite Iva maggiormente colpiti dall’emergenza Covid.
Art. 1 - Contributo a Fondo Perduto
Il DL Sostegni-bis prevede il riconoscimento di 3 nuove tipologie di contributo a fondo perduto:
- un contributo a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del Decreto Sostegni, pari a quanto riconosciuto nel precedente, senza la necessità di presentare un’ulteriore domanda;
- un contributo a fondo perduto, a favore dei titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 – 31.3.2020. Tale contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita domanda;
- un contributo a favore dei soggetti “maggiormente” colpiti dall’emergenza COVID-19, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subìto un peggioramento del risultato dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019 non inferiore ad una percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto. Per il ricononoscimento di questo contributo è richiesta, in particolare, la presentazione del mod. REDDITI 2021 entro il 10.9.2021.
1) Il DL Sostegni-bis prevede un ulteriore contributo a fondo perduto per coloro che hanno già presentato istanza e ottenuto (debitamente e senza averlo restituito) il precedente contributo (Decreto Sostegni) e che hanno una partita IVA attiva al 26.5.2021.
Ricordiamo che possono / hanno potuto usufruire del contributo previsto dal Decreto Sostegni, i titolari di partita IVA, residenti in Italia:
– esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
– titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR;
– con ricavi non superiori a € 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;
– con un ammontare medio mensile del fatturato/ corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019.
Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto dal Decreto Sostegni, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, oppure è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente.
Questo contributo inoltre viene corrisposto senza bisogno di ulteriori istanze da parte del soggetto interessato.
2) Il secondo tipo di contributo viene previsto considerando un’altra tempistica di riferimento per il calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi.
Questa tipologia di contributo è disponibile per coloro che hanno già beneficiato del contributo Sostegni e anche per coloro che non ne hanno beneficiato.
Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR.
(rientrano anche i Forfetari/Minimi)
Rimangono esclusi, invece:
- i soggetti la cui partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021;
- gli Enti Pubblici di cui all’art. 74, TUIR;
- gli intermediari finanziari/ società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR (i promotori finanziari possono invece ricevere l’agevolazione).
In questo caso, il contributo verrà erogato nel caso in cui ricorrano due condizioni:
- ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
- ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va da aprile 2020 a marzo 2021 inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile dell’anno precedente, ossia da aprile 2019 fino a marzo 2020.
L’ammontare è calcolato applicando le stesse percentuali individuate dal DL Sostegni ma, questa volta, riferite alla differenza tra le medie mensili del fatturato del nuovo periodo di riferimento (aprile 2020-marzo 2021 rispetto ad aprile 2019-marzo 2020). Qualora l’importo così calcolato sia superiore al nuovo contributo, che verrà accreditato direttamente dall’Agenzia o riconosciuto come credito d’imposta, la presentazione dell’istanza consentirà l’erogazione, o il riconoscimento come credito di imposta, della differenza di importo, mentre, laddove l’importo sia inferiore al contributo già ricevuto o riconosciuto come credito d’imposta, l’istanza non avrà effetti.
Il contributo a fondo perduto non può essere superiore a € 150.000.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo Decreto Sostegni, la percentuale applicabile è individuata nelle seguenti percentuali, in base ai ricavi/compensi 2019:
- 60%. per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 100.000
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 100.000 e fino a € 400.000
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000
Per il calcolo del contributo con riferimento ai soggetti che non hanno già beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 l’ammontare è individuato nelle seguenti misure maggiorate, sempre con riferimento ai ricavi/compensi 2019:
- 90% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
Il contributo di tipo 2 è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda:
- da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
- da presentare direttamente, da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.
È necessaria la trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre 2021 prima della presentazione della domanda.
3) Oltre ai predetti contributi, a tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte e professione o che sono titolari di reddito agrario, con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro, spetta un ulteriore contributo a fondo perduto qualora si dimostri un peggioramento del risultato economico dell’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. La percentuale da considerare al fine del calcolo del peggioramento e quella da utilizzare per il calcolo del contributo dovranno essere definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Da questo contributo rimangono esclusi:
- i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021;
- gli Enti Pubblici di cui all’art. 74, TUIR;
- gli intermediari finanziari/ società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.
Il riconoscimento del contributo in esame è subordinato alla presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda, la quale:
- va inviata entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura;
- può essere presentata dal soggetto interessato oppure tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.
I contributi a fondo perduto in esame:
non sono tassati ai fini IRPEF/ IRES/ IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/ componenti negativi;
Art. 2 - Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse
Al fine di favorire le attività economiche, per le quali è stata disposta tra l’1.1.2021 e la data di conversione del Decreto in esame la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, è istituito un apposito fondo, con una dotazione di € 100 milioni per il 2021.
È demandata al MEF l’individuazione:
- dei beneficiari e dell’ammontare dell’agevolazione. La determinazione avviene tenendo conto delle misure di ristoro già adottate nonché dei contributi a fondo perduto concessi dal Decreto Sostegni e dal Decreto Sostegni-bis;
- delle modalità di erogazione del contributo al fine di garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.
Art. 4 - Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Tra gli aiuti introdotti a seguito dell’emergenza COVID-19 è stato previsto il “bonus canoni di locazioni” riconosciuto a favore dei soggetti che utilizzano immobili non abitativi per l’esercizio dell’attività nella misura del:
- 60% del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda.
Come stabilito dal Decreto Agosto, per le strutture turistico-ricettive il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato in misura pari al 50%.
Inoltre è differita dal 30.4.2021 al 31.7.2021 la spettanza del credito d’imposta in esame a favore delle imprese turistico-ricettive / agenzie viaggi / tour operator.
L’art. 4 infine prevede il bonus ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 anche a favore di:
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, con ricavi / compensi non superiori a € 15 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto (ricavi / compensi 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);
- enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Ai locatari esercenti attività economica, il credito spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020.
Art. 10 - Misure di sostegno al settore sportivo
Bonus Sponsorizzazioni
É esteso anche al 2021 il credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati a favore delle imprese/ lavoratori autonomi/ enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche. È stato previsto che il credito in esame spetta anche per gli investimenti effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline paralimpiche;
- società/ associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto). Inoltre il credito è stato esteso anche agli investimenti effettuati nei confronti di società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi paralimpici.
Il beneficio è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai citati soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.
L’ottenimento del bonus è soggetto a due condizioni:
- che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario/ postale o altri sistemi di pagamento tracciati;
- nel limite massimo di spesa pari a € 90 milioni.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.
Misure di sostegno
É introdotto per il 2021, un contributo a fondo perduto, con una dotazione di € 56 milioni, a favore delle società sportive professionistiche e società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici, a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi COVID-19.
Il beneficio non spetta alle società sportive professionistiche con un valore della produzione 2020 superiore a € 100 milioni.
Società Sportive Dilettantistiche
Al fine di contrastare l’emergenza COVID-19 è incrementato di € 180 milioni, per il 2021, il “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, previsto dal Decreto Ristori destinato sotto forma di contributi alle associazioni/ società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
Le disposizioni attuative delle due ultime agevolazioni in esame sono demandate ad uno specifico DPCM, nel rispetto del predetto limite di spesa.
Art. 16 - Proroga Moratoria Pmi
Il Decreto Cura Italia, ha riconosciuto, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia.
In particolare va ricordato che:
- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.6.2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.6.2021;
- per i mutui/ altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate/ canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 30.6.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
Il termine del 30.6.2021 è stato differito al 31.12.2021, limitatamente alla sola quota capitale.
Per ottenere la proroga è necessaria che l’impresa beneficiaria faccia apposita richiesta al soggetto finanziatore entro il 15.6.2021.
L’efficacia delle predette disposizioni è subordinata all’autorizzazione UE.
Art. 40 - Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale
L’articolo 40 introduce un nuovo trattamento di cassa integrazione straordinaria in deroga in alternativa ai trattamenti ordinari di integrazione salariale previsti dal d.lgs. n. 148/2015.
I soggetti che possono fare richiesta di questa misura sono i datori di lavoro privati (art. 8 del D.L. n. 41/2021) che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019 e che abbiano sottoscritto un accordo sindacale aziendale di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021 finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali.
La durata massima prevista è di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021.
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate.
Gli stessi datori di lavoro ( art. 8, comma 1, del D.L. n. 41/2021 cioè quelli che fanno parte dell’area di applicazione della CIGO con causale Covid-19 richiedibile fino al 30 giugno 2021), che a decorrere dal 1° luglio fanno richiesta di CIGO o CIGS ordinaria, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del decreto n. 148/2015 fino al 31 dicembre 2021.
Per queste imprese, cioè per quelle che dal 1° luglio 2021 richiedono i trattamenti ordinari di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, resta precluso, eccetto che nei casi di cessazione definitiva dell’attività che non prevedano un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 per tutta la durata di fruizione del trattamento.
Art. 44 - Indennità Lavoratori Sportivi
Per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso CONI / CIP / Federazioni sportive nazionali / discipline sportive associate / enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP / società e associazioni sportive dilettantistiche, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività, il decreto Sostegni- Bis prevede un’indennità.
L’ indennità in oggetto:
- è pari a:
– € 2.400 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000;
– € 1.600 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000,
– € 800 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a € 4.000;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente e assimilati, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità COVID-19;
- è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 220 milioni per il 2021).
I soggetti interessati sono tenuti ad autocertificare la sussistenza delle condizioni richieste.
Per i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione sportiva (art. 96 DL nr. 18/2020) che hanno presentato domanda sia a Sport e Salute spa che all’INPS con conseguente riconoscimento di una delle indennità COVID-19 sopra citate o altre indennità o misure di sostegno previste nel periodo dell’emergenza, fermo restando il divieto di cumulo, Sport e Salute spa acquisisce dall’INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati a favore dei predetti soggetti al fine di quantificare l’ammontare dell’indennità spettante, detraendo le somme già erogate da Sport e Salute spa ovvero dall’INPS.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro.
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per tale ultima indennità, i soggetti interessati presentano, sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal MEF, una dichiarazione che sostituisce la dichiarazione resa all’atto della presentazione delle domande per la percezione dell’indennità di cui al citato art. 96.
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