Rif. DL Sostegni: DL 22 Marzo 2021, nr. 41
Approvato il 19, ma entrato in vigore solo il 23 marzo il Decreto Sostegni prevede uno stanziamento di 32 miliardi di euro per contrastare l’impatto delle restrizioni operate a causa della pandemia e per intervenire a livello economico-sociale tramite il supporto di imprese, lavoratori e famiglie. Il testo si articola in 43 articoli e interviene in cinque ambiti portanti:
- sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
- lavoro e contrasto alla povertà;
- salute e sicurezza;
- sostegno agli enti territoriali;
- ulteriori interventi settoriali.
All’interno della serie di ristori e indennizzi ricordiamo:
- Il contributo a fondo perduto per imprese e p.iva;
- Lo stralcio delle cartelle relative al 2000-2010;
- La proroga della cassa integrazione e del blocco licenziamenti fino a giugno;
- REM (reddito di emergenza) prolungato per altri tre mesi.
Art. 1 - Il Contributo a Fondo Perduto
Il decreto prevede un contributo a Fondo Perduto per “i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”.
Per beneficiare del contributo a fondo perduto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019).
Possono beneficiare dell’agevolazione, oltre che i soggetti titolari di reddito agrario, i soggetti che abbiano ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Il calcolo dell’importo del contributo è quindi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. Riepilogando:
- 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000euro nel periodo d’imposta 2019;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni nel periodo d’imposta 2019;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), è previsto un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Come alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente il contributo può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (non si applicano i limiti alle compensazioni).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Sono in ogni caso esclusi dal contributo:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
- gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Per ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’ istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
L’istanza deve essere presentata (anche da un intermediario abilitato), a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni saranno decisi con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25 commi 9-14 del DL 34/2020 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
Il contributo spetta, come i precedenti, nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
>> Clicca per approfondimenti e documenti sull’istanza
Art. 2 - Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici
L’art. 2 prevede l’ istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.
Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo di cui al primo periodo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei comuni classificati dall’ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici.
2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto ministeriale, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:
a) una quota non inferiore al 70% ai Comuni di cui al comma 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell’anno 2019;
b) la restante quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all’Albo professionale per la stagione 2020- 2021 e licenziati o che hanno cessato l’attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti alla data ivi indicata.
Art. 4 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi
Art. 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19
- Il DL “Sostegni” prevede alcune novità in tema di pagamenti derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi.
In primo luogo, viene prorogato il termine di pagamento per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS. Quindi per quelli scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021.
Entro questa data potrà essere chiesta la dilazione dei ruoli, per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive.
- Lo stesso vale per le rate da dilazione dei ruoli: sono state sospese quelle in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, e il pagamento, in unica soluzione, dovrà avvenire entro fine maggio 2021.
- Fino al 30 aprile 2021 saranno sospesi i pignoramenti presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.
Con riferimento alla rottamazione dei ruoli Il DL “Sostegni” stabilisce di contro che:
– in relazione alle rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021;
– in relazione alle rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.
Nessuna proroga, di conseguenza, sembra esserci per la rata di novembre 2021. Alla scadenza rinviata si hanno cinque giorni di tolleranza.
- Nessuna proroga per le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/2018, come la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione. Per queste rimane la proroga che era stata disposta dai decreti precedenti: per le rate che sono scadute dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento sarebbe potuto avvenire entro il 16 settembre 2020, anche in quattro rate mensili di pari importo.
- Il DL provvede allo stralcio dei debiti tributari fino a 5.000 euro affidati agli agenti della riscossione, ma con due limitazioni: 1) il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (non più 2015); 2) i beneficiari, che sono i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) con redditi fino a 30.000 euro nel periodo d’imposta 2019 (art. 4).
L’annullamento riguarda i singoli carichi (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione e si deve avere riguardo, quindi, non alla data di notifica della cartella di pagamento ma al momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore. I carichi sono di diritto annullati ancorché ricompresi nelle rottamazioni dei ruoli oppure nel saldo e stralcio degli omessi versamenti.
Sono esclusi, come per l’art. 4 del DL 119/2018, i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.
Lo stralcio, questa volta, non sarà automatico, ma avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Come spesso accade in tema di condoni/definizioni, se il debitore ha già pagato il debito, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.
- Il DL prevede poi che, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nel 2020, possono essere definite in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 5). Possono accedere a tale definizione – che consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che abbiano subito una riduzione maggiore del 3% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.
- Inoltre al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, si differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle entrate dall’art. 15, comma 7, del Codice della crisi d’impresa, che quindi decorre dal secondo periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice (attualmente al 1° settembre 2021).
- Viene posticipato dal 16 al 31 marzo, inoltre, il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate (nonché per la consegna ai dipendenti) della Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2020 (art. 5). È stato altresì posticipato dal 16 marzo al 31 marzo il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi dei dati necessari alla elaborazione della dichiarazione precompilata (modello 730), con esclusione dell’invio dei dati relativi al STS. Conseguentemente è rimodulato dal 30 aprile al 16 maggio 2021 il termine per la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (art. 5).
Art. 6 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI
Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», (nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3-vedi decreto*). L’Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria (nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3 vedi decreto*), le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
Art. 8 - Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Il DL prevede che i datori di lavoro privati, che sospendano o riducano l’attività a causa della pandemia e siano destinatari della CIGO, possano accedere, con riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del provvedimento, al trattamento di cassa integrazione ordinaria COVID, per una durata massima di 13 settimane, tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
La CIGO COVID spetta anche ai datori di lavoro non destinatari del trattamento di CIGO ma dell’assegno ordinario e del trattamento di cassa integrazione in deroga, per una durata massima di 28 settimane, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
In entrambi i casi non è dovuto il contributo addizionale.
Il decreto, inoltre, stabilisce che il datore di lavoro possa utilizzare sia il pagamento diretto della CIG a carico INPS, sia il sistema del conguaglio.
Si introduce anche un sistema di confluenza del modello SR 41 (in uso per il pagamento diretto) nel flusso Uniemens: ciò dovrebbe semplificare la procedura e quindi accelerare i tempi di liquidazione della CIG al lavoratore da parte dell’INPS.
Per i trattamenti di NASPI concessi dall’entrata in vigore del DL fino al 31 dicembre non è richiesto il requisito dei 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Inoltre, come nei precedenti provvedimenti, è previsto in via generalizzata per tutti i datori di lavoro il blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021.
Per i soli datori di lavoro che usufruiscono del trattamento salariale in deroga o dell’assegno ordinario, tale blocco permane anche oltre, ovvero dal 1° luglio al 31° ottobre 2021. Il contenuto di quest’ultima disposizione, risulta, poi, in parte sorpassato dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto. Occorrerà, pertanto, attendere i prossimi chiarimenti che arriveranno a livello amministrativo.
Art. 10 - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
L’art. 10 prevede indennità per diverse tipologie di lavoratori. Per ciò che concerne i lavoratori sportivi il bonus è erogato dalla società Sport e Salute ed è a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale.
I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) pari a 1.000 euro riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda.
Chi invece non ha fatto domanda nel corso del 2020 potrà fare richiesta del bonus sportivi 2021 di importo variabile.
Art. 12 - Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza
L’articolo in oggetto riconosce l’erogazione di 3 mensilità (marzo-maggio 2021) – del reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica eche siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE (ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013);
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all’anno 2020.
Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
La domanda per le quote di Rem di cui sopra è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Art. 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
L’articolo stabilisce che:
“in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”
La disciplina transitoria già contenuta nel Decreto “Rilancio” viene quindi ora estesa fino al 31 dicembre 2021, dando la possibilità di rinnovo/proroga dei contratti a termine sempre per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto comunque della durata massima complessiva di 24 mesi.
Il 2° comma dell’articolo 17 prevede che le disposizioni in esame abbiano efficacia a far data dall’entrata in vigore del Decreto “Sostegni”, quindi a partire dal 23 marzo 2021.
Concludendo, essendo fatti salvi i rinnovi e le proroghe già avvenuti, anche ai datori di lavoro che ne hanno già usufruito in precedenza viene concessa nuovamente la possibilità di prorogare o rinnovare (per una sola volta e per un massimo di 12 mesi, nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi) i contratti a termine senza ricorrere alle causali.
Art. 25 - Imposta di soggiorno
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Art. 26 - Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
Per l’anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di autocoordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 31 - Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19.
Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro nell’anno 2021. Il predetto incremento è destinato per l’acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di:
a) dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all’espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell’ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell’istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, com- ma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dell’istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il servizio di assistenza Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.
Art. 34 - Misure a tutela delle persone con disabilità
1. Al fine di dare attuazione alle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti.
Art. 38 - Misure di sostegno al sistema delle fiere
Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi.
Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui sopra, tenendo conto dell’impatto economico negativo nel settore conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
Per consultare il testo completo del decreto accedi al seguente link