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Il Decreto Agosto dopo la Conversione e la Cessione dei Beni per il contenimento da Covid-19

Aggiornamenti
Circolare BFA20.065
DL n. 104/2020 - Decreto Agosto
Circolare Agenzia Entrate 15.10.2020, n. 26/E

Recentemente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Conversione del Decreto Agosto. In tale sede, sono state introdotte, tra le altre, alcune importanti novità in tema di:

  • incremento delle risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione / acquisto DPI;
  • proroga Moratoria Finanziamenti alle Pmi;
  • rimborsi per i pagamenti Elettronici (Cashback).

Riportiamo nella presente circolare anche alcuni aggiornamenti in materia di Cessione dei beni necessari al contenimento dell’emergenza Covid-19. La circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate ha, infatti, fornito non solo alcuni chiarimenti di carattere generale, ma un’individuazione definita dei beni per i quali risulta applicabile il trattamento IVA previsto dall’art 124 del Decreto Rilancio.

LE NOVITÀ DEL DECRETO AGOSTO DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

 

Indennità COVID  collaboratori sportivi – Art. 12

È confermata l’estensione al mese di giugno 2020 dell’indennità pari a € 600 già riconosciuta da parte di Sport e Salute spa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivialla data del 23.2.2020, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività.

L’indennità in esame:

  • non concorre alla formazione del reddito;
  • non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, Decreto Cura Italia;
  • è erogata previa apposita domanda / autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / indennità di cui sopra.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l’ordine cronologico di presentazione.

I soggetti già beneficiari per il mese di marzo / aprile / maggio dell’indennità in esame non devono presentare un’ulteriore domanda per il mese di giugno 2020.

Indennità Covid soggetti iscritti a casse previdenziali private – Art. 13

L’art. 44, del “Decreto Cura Italia” ha istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” per il riconoscimento di un’indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell’emergenza COVID-19, hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l’individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e (Casse Interprofessionali).

Con il DM 28.3.2020 sono state previste le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private. In particolare si rammenta che, al ricorrere delle specifiche condizioni previste, è stata riconosciuta un’indennità di € 600 per il mese di marzo.

L’art. 78, del Decreto Rilancio ha esteso la spettanza dell’indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il soggetto interessato, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato / pensione.

Ora, è confermato che ai fini della completa attuazione di quanto previsto, ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui al DM 29.5.2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 nella maggior misura di € 1.000.

I liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza obbligatoria di diritto privato (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e  (Casse Interprofessionali), che non hanno già beneficiato dell’indennità, possono richiedere il riconoscimento dell’indennità di € 1.000 per il mese di maggio, considerando quale termine temporale per la cessazione dell’attività il 31.5.2020 (anziché il 30.4.2020).

Per l’accesso all’indennità i predetti soggetti devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 14.9.2020.

Credito d’imposta Sanificazione /Acquisto DPI – Art.31

Il Decreto Rilancio, ha previsto a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori / utenti (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, prodotti detergenti / disinfettanti.

L’Agenzia ha approvato l’apposito modello utilizzabile per la comunicazione delle spese agevolabili sostenute / che il contribuente prevede di sostenere da presentare entro il 7.9.2020.

La stessa Agenzia ha reso nota la percentuale (15,6423%) da utilizzare per la quantificazione del bonus in esame.

In sede di conversione, al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, sono incrementate le risorse destinate al credito d’imposta sopra accennato, di € 403 milioni (lo stanziamento risulta così pari a € 603 milioni).

Tali risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati, ossia tra coloro che hanno già presentato la predetta comunicazione (entro il 7.9.2020).

L’incremento della dotazione finanziaria comporta un aumento della percentuale fruibile, che risulta pari a 47,1617% (anziché 15,6423%), risultante dal rapporto € 603.000.000 / € 1.278.578.142, ossia limite complessivo di spesa / ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Alla luce della nuova quantificazione della predetta percentuale l’ammontare massimo spettante del credito in esame è aumentato da € 9.385 (60.000 x 15,6423%) a € 28.297 (60.000 x 47,1617%).

Al fine di “recepire” il suddetto incremento dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, si ritiene necessario attendere l’emanazione dello specifico Provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sono state altresì abrogate le misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro di (da Decreto Rilancio) riguardanti la promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l’acquisto di:

  • apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
  • dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • sistemi / strumenti di controllo dell’accesso nei luoghi di lavoro / DPI.

Sospensione Ammortamenti – Art. 60

La conversione del decreto ha previsto il “congelamento” degli ammortamenti 2020 delle immobilizzazioni (materiali / immateriali). Nello specifico viene consentito di non effettuare, in tutto o in parte, gli ammortamenti relativi al 2020 dei beni materiali / immateriali. Tale possibilità ha effetti solo civilistici, in quanto è garantita la deducibilità fiscale degli stessi sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP. A fronte della sospensione in oggetto è richiesta l’iscrizione di una riserva indisponibile in sede di destinazione dell’utile d’esercizio. Le ragioni della deroga devono essere esposte nella Nota Integrativa.

Proroga moratoria finanziamenti alle Pmi – Art. 65

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56 del Decreto Cura Italia ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE, con sede in Italia. In particolare:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
  • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

È confermato che il termine del 30.9.2020 sopra indicato è differito al 31.1.2021.

Per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano:

  • già ammesse alle misure di sostegno, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
  • non ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.

È confermato che per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive a decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021.

Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.1.2021.

Rimborsi Pagamenti Elettronici (“CASHBACK”) – Art. 73

Al fine di dare attuazione al “cashback” previsto dalla Finanziaria 2020, ai sensi dei quali è stabilito il riconoscimento di un rimborso in denaro, per incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici, è confermato che il MEF, sentito il Garante per la Privacy, emanerà appositi Decreti con i quali saranno definite nel dettaglio le condizioni / modalità attuative delle citate disposizioni. Vengono previste, inoltre, le possibili forme di adesione volontaria e i criteri di rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti.

Sul punto va evidenziato che il Garante per la Privacy in data 14.10.2020 ha espresso parere favorevole in merito alla bozza di regolamento di attuazione predisposta dal MEF.

In particolare la bozza del regolamento prevede la registrazione del soggetto interessato sul Portale APP IO o sul sito della propria banca e il “rimborso” al consumatore calcolato al termine di ogni semestre. L’avvio dell’iniziativa è previsto dal mese di dicembre “in via sperimentale” con erogazione del “rimborso” a febbraio 2021.

Deduzione Forfetarie Autotrasportatori – Art. 84

È confermato l’incremento per il 2020 di € 5 milioni del fondo destinato al finanziamento delle deduzioni forfetarie a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla Finanziaria 2006.

LE CESSIONI DEI BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19

Al fine di meglio circoscrivere l’ambito applicativo della nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la apposita circolare del 15.10.2020 fornendo, oltre ad alcuni chiarimenti di carattere generale, una precisa individuazione dei beni per i quali risulta applicabile il trattamento IVA previsto dall’ art. 124 del Decreto Rilancio.

La stessa Agenzia precisa inoltre che per poter fruire del regime di maggior favore è altresì necessario che i beni siano destinati alla finalità sanitaria che sta alla base della disposizione (contrasto della diffusione del COVID-19 e delle pandemie in genere, cura dei soggetti affetti nonché protezione della collettività dagli stessi virus).

La destinazione sanitaria in molti casi è implicita nella tipologia del bene mentre in altri non è scontata. Così, ad esempio, le soluzioni idroalcoliche possono essere utilizzate anche per finalità cosmetiche o alimentari. Al ricorrere di tali “altri” utilizzi / destinazioni, alla cessione della soluzione idroalcolica non è applicabile né l’aliquota IVA ridotta del 5% né l’esenzione IVA.

A tal fine l’Agenzia ritiene che sia possibile fare riferimento all’acquirente ed al settore di attività.

Termometri

Il Ministero della Salute ha precisato che nella nozione di termometri rientrano “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”, possono beneficiare del trattamento IVA in esame anche i termoscanner.

Detergenti Disinfettanti per mani

Rientrano nel beneficio Iva considerato soltanto i prodotti per le mani con potere disinfettante, ossia, in particolare, i biocidi (BPR) o presidi medico chirurgici (PMC).

Trattasi di disinfettanti, autorizzati dal Ministero della Salute o dall’ISS, che obbligatoriamente riportano in etichetta il numero di registrazione / autorizzazione. I prodotti utilizzati per:

  • disinfettare la cute appartengono alla categoria PT1;
  • la disinfezione delle superfici appartengono alla categoria PT2;

fermo restando che alcuni prodotti (ad esempio, l’etanolo) sono idonei ad entrambi gli usi (PT1/PT2).

I “semplici” detergenti / comuni igienizzanti per le mani non possono essere ricompresi nell’elenco di cui all’art. 124 in quanto non svolgono un’azione disinfettante, ma si limitano a rimuovere lo sporco.

L’Agenzia delle Dogane nella citata Circolare n. 12/D ha classificato i “detergenti disinfettanti per le mani” con i codici ex 3401 1100 / ex 3401 1900 / ex 3401 2010 / ex 3401 2090 / ex 3401 3000 / ex 3402 1200 / ex 3808 94.

 

Mascherine

Possono beneficiare del trattamento IVA in esame soltanto le mascherine chirurgiche e le mascherine Ffp2 e Ffp3 a prescindere dall’uso ospedaliero delle stesse, a condizione che siano certificate come dispositivo medico (DM) o dispositivo di protezione individuale (DPI).

Rientrano tra le mascherine chirurgiche agevolate anche le mascherine chirurgiche  Ffp2 e Ffp3 “autorizzate in deroga” dall’ISS o dall’INAIL.

La mascherina riutilizzabile, venduta unitamente al relativo filtro, rientra tra i beni di cui all’art. 124 in esame a condizione che abbia le caratteristiche tecniche per essere certificata come DM o DPI prodotto secondo le norme UNI EN ISO 14683-2019 e UNI EN 149:2009.

Dispenser a muro per disinfettanti

In considerazione del fatto che la norma ha inteso agevolare i distributori di disinfettanti che presentano elementi di ancoraggio e fissità (ad esempio, al terreno o a muro), nell’ambito della definizione di “dispenser a muro per disinfettanti”:

  • rientrano anche le piantane dotate di sistemi di fissaggio;
  • sono escluse tutte le strutture facilmente asportabili.

Nella nozione di “soluzione idroalcolica in litri” rientrano i disinfettanti a base alcolica, certificati / autorizzati come PMC o biocidi, normalmente utilizzati per la pulizia di rilevanti superfici oppure in ambito sanitario. Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 124 i PMC e i biocidi con etanolo inferiore a detta percentuale.

Perossido al 3% in litri

Sono agevolati i PMC e i biocidi a base di perossido di idrogeno al 3%, cioè “acqua ossigenata”.

Beni soggetti all’aliquota IVA ridotta del 5%

A decorrere dall’1.1.2021, i beni elencati nel citato n. 1-ter.1  sono assoggettati all’aliquota IVA ridotta del 5% se destinati a finalità sanitarie e non necessariamente / soltanto al contrasto al COVID-19 e a pandemie in generale.

 

Abbligliamento protettivo per finalità sanitarie

Al fine di individuare gli articoli di abbigliamento protettivo per i quali è possibile applicare il trattamento IVA in esame rileva la “finalità sanitaria” degli stessi tenendo presente che la medesima va intesa in senso oggettivo, ossia considerando i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire:

  •  “in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus”;
  • il rispetto dei protocolli di sicurezza adottati nei vari settori del sistema economico che hanno reso obbligatorio l’utilizzo di tali articoli da parte degli operatori.

Per consultare il testo completo del decreto e conoscere i dettagli su tutti gli articoli accedi al seguente link

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10 Novembre 2020
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