fbpx

Il codice della crisi d’impresa in vigore dal 15 luglio – Parte 3

Composizione negoziata della crisi per imprese sotto soglia e concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Circolare BFA22.033
Rif. D.Lgs. n. 14/2019 - D.Lgs. n. 83/2022 - Direttiva UE n. 2019/1023

Con la circolare odierna concludiamo l’aggiornamento sul tema della crisi d’impresa e in particolare trattiamo la composizione negoziata per le imprese “sotto soglia” e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Composizione Negoziata per imprese "sotto soglia"

La composizione negoziata della crisi può essere attivata, tramite la richiesta di nomina dell’esperto indipendente, anche da parte dell’imprenditore agricolo / commerciale di minori dimensioni che: 

  • possiede congiuntamente i seguenti requisiti:  

  ha avuto, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000; 

–  ha realizzato, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000;

–  presenta un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a € 500.000;

  • si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono 

probabile la crisi o l’insolvenza. 

In tal caso la domanda va presentata alla competente CCIAA, allegando i documenti previsti per la richiesta di nomina dell’esperto (vedi circolare precedente – lett. da a) ad h)) ad esclusione di quelli di cui alla lett. b). 

Una volta individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza dell’impresa, le parti possono alternativamente avvalersi di una delle seguenti soluzioni:

  1. concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
  2. concludere un accordo avente il contenuto dell’art. 62, D.Lgs. n. 14/2019, ossia della convenzione di moratoria;
  3. concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti premiali fiscali di cui all’art. 25-bis, comma 5, D.Lgs. n. 14/2019 (sopravvenienze attive / perdite su crediti). 

Nel caso in cui all’esito delle trattative non sia possibile raggiungere l’accordo l’imprenditore può ricorrere ad una delle seguenti soluzioni:

1. proporre la domanda di concordato minore;
2. chiedere la liquidazione controllata dei beni;
3. proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
4. chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (solo per le imprese agricole). 

Infine evidenziamo che anche nei confronti dei soggetti in esame risultano applicabili le medesime disposizioni previste per la generalità delle imprese con particolare riguardo alle modalità di presentazione della domanda, alla richiesta di misure protettive, alla gestione dell’impresa in pendenza delle trattative nonché alle autorizzazioni da richiedere al Tribunale. 

Concordato Semplificato per la liquidazione del patrimonio

Il D.Lgs. n. 83/2022 ha introdotto nel D.Lgs. n. 14/2022 le disposizioni in materia di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio già disciplinato nell’ambito del citato DL n. 118/2021. 

Di conseguenza, nel caso in cui l’esperto dichiari nella relazione finale che:

  • le trattative non hanno avuto esito positivo;
  • non risultano praticabili le soluzioni per il superamento della situazione di squilibrio (conclusione del contratto / convenzione di moratoria / accordo ovvero richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti);

l’imprenditore può presentare una “proposta di concordato per cessione dei beni” unitamente al piano di liquidazione e ai seguenti documenti:

– dichiarazione dei redditi / IVA / IRAP dei 3 esercizi precedenti;

– bilancio degli ultimi 3 esercizi;

– relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

– stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

– certificazione dei debiti fiscali, contributivi e dei premi INAIL;

 – elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali / personali sui beni, indicazione di tali beni e del titolo da cui sorge il diritto;

– relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei 5 anni precedenti. 

 

Come evidenziato nella citata Relazione:
 

“il procedimento è semplificato in quanto non prevede la nomina del commissario giudiziale per il controllo sulla veridicità dei datti contabili e, in generale, per tutte le verifiche prodromiche al giudizio di ammissibilità ed alla relazione di cui all’articolo 172 della legge fallimentare. Sono omesse la fase di ammissione e la fase del voto dei creditori sul presupposto che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e la non percorribilità di altre soluzioni sia stata esaminata dall’esperto indipendente e rappresentata nella relazione finale che chiude la composizione negoziata e sull’ulteriore presupposto che i creditori siano stati interessati ed informati nel corso delle trattative”. 

La proposta di concordato semplificato va presentata entro 60 giorni dalla comunicazione all’imprenditore della relazione finale da parte dell’esperto. 

La richiesta di omologazione del concordato è effettuata con ricorso presentato al competente Tribunale. Quest’ultimo, dopo la verifica dei requisiti per l’accesso alla procedura, nomina un ausiliario ex art. 68, C.p.c. il cui parere, unitamente alla proposta e alla relazione finale dell’esperto, devono essere comunicati dal debitore ai creditori (se possibile, a mezzo PEC). 

Tra la data della comunicazione e quella dell’udienza di omologazione (fissata dal Tribunale) devono decorrere almeno 45 giorni. Nel termine (perentorio) di 10 giorni prima dell’udienza i creditori e qualsiasi altro interessato possono costituirsi proponendo opposizione all’omologazione. Il Tribunale procede all’omologazione se: 

  • è verificata:

– la regolarità del contradditorio e del procedimento;

– il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione; 

  • è rilevato che la proposta:

– non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale;

– assicura un’utilità a ciascun creditore.

L’omologazione è disposta con Decreto motivato, immediatamente esecutivo, nell’ambito del quale è nominato il liquidatore. Le parti entro 30 giorni possono proporre reclamo alla Corte d’appello. Nel caso in cui il piano di liquidazione comprenda un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell’azienda / ramo d’azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale verifica l’assenza di soluzioni migliori sul mercato e dà esecuzione all’offerta. Se il piano di liquidazione prevede che l’offerta deve essere accettata prima dell’omologazione, alla relativa esecuzione provvede l’ausiliario dopo aver verificato l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione del Tribunale. 

Ti è stato utile questo articolo? Condividilo

Articoli Correlati