Rif. Schema di D.Lgs. di adeguamento al Regolamento (UE) 2018/72
Con un nuovo decreto legislativo approvato i primi di settembre, il Consiglio dei ministri introduce controlli sempre più stringenti in Dogana per la circolazione di denaro contante in entrata e uscita dall’Unione Europea, per somme superiori ai 10.000 euro. Sulla scia di quanto previsto a livello comunitario, nel provvedimento del Governo viene ampliata la definizione di contante, allo scopo di evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche o criminali.
Nell’articolo si presenta un’analisi riepilogativa delle principali evidenze del decreto.
Il Decreto
Per recepire il regolamento comunitario 2018/1672 dedicato ai controlli valutari in Dogana anche l’Italia si è attivata per adottare nuove procedure di controllo per ridefinire l’utilizzo e la circolazione di denaro contante dentro e fuori l’Unione Europea.
È stato infatti recentemente approvato dal consiglio dei ministri il Decreto legislativo che recepisce la normativa comunitaria.
Il decreto ha come obiettivo chiave quello di evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La principale novità risiede quindi nella definizione di denaro contante. Con il decreto vengono fatti rientrare in essa: la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore (per es. assegni, vagli cambiari, traveller’s cheque…), i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate non nominative.
Riteniamo utile evidenziare che il denaro portato con sé sarà calcolato in modo cumulativo, sommando contanti, deposito sulle prepagate anonime, importo degli assegni turistici etc. Diventerà quindi possibile superare il limite di 10.000 euro, nonostante i singoli limiti degli strumenti di pagamento.
Denaro non accompagnato da persona fisica - Trattenimento contante
Nel caso di denaro non accompagnato da persona fisica, cioè quello che è affidato a una spedizione, o plico postale è prevista la revisione del sistema sanzionatorio e controlli non solo a campione, ma con l’analisi del rischio. Infine per gli operatori professionali passaggio di registro dalla Banca di Italia all’Oam (organismo agenti e mediatori).
Per questo genere di flusso di liquidità è introdotta una dichiarazione a cura o del mittente o del destinatario. La soglia per cui scatta l’informativa è quella di pari o superiore ai 10 mila euro. La dichiarazione dovrà rispondere a un modello standard e Agenzia delle dogane e Guardia di Finanza avranno il potere di trattenere il denaro non accompagnato in assenza di dichiarazione.
Il decreto prevede il trattenimento del denaro allo scopo di fornire un ulteriore strumento di controllo e accertamento in caso di violazione dei flussi di contante. Nel caso, infatti, in cui gli obblighi di dichiarazione o le informazioni richieste non siano assolte o nell’ipotesi in cui emergano indizi che il denaro contante a prescindere dall’importo sia correlato a attività criminose, le autorità hanno la possibilità di trattenere le somme per un tempo massimo di 30 giorni prorogabili emettendo un provvedimento contenente i dati dei soggetti destinatari della misura e altre informazioni.
La normativa prevede inoltre che la somma non solo deve essere dichiarata, ma anche essere messa a disposizione dell’Agenzia delle Dogane.
In queste situazioni, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato fino alla presentazione della dichiarazione informativa.
Utilizzo dei dati a fini fiscali e Sanzioni
Le informazioni acquisite tramite le dichiarazioni di valuta, la procedura di trattenimento e i controlli sulle anomalie riscontrate potranno essere usate anche ai fini fiscali e le informazioni trasmesse come avviene per le disposizioni anti riciclaggio all’Agenzia delle Entrate. Inoltre è specificato che i controlli sulle movimentazioni di denaro contante, diversi da quelli casuali, debbano rifarsi all’analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici.
Sono previste soglie più elevate per il sequestro in caso di omessa dichiarazione mentre in tema di oblazione sono aumentate le soglie percentuali da applicare per il pagamento in misura ridotta quando il soggetto a cui è contestata la violazione chieda l’estinzione attraverso l’oblazione.
In particolare l’omessa dichiarazione determina l’irrogazione di una sanzione del 15 per cento oltre la soglia fino a 20.000 euro; del 30 per cento se non si supera il limite di 40.000 euro. Oltre questo limite la sanzione è piena, quindi è pari al 100 per cento.