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I confini posti alla compensazione dei crediti tributari

Circolare BFA24.019
Rif. Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 - Legge 30 dicembre 2023, n. 213

La disciplina per la compensazione dei debiti tributari è stata recentemente rivista rispetto a quanto definito dalla Legge di Bilancio.

Il Decreto Agevolazioni fiscali (DL n. 39/2024) è intervenuto sul divieto di compensazione escludendone l’efficacia, sia con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza, sia con riguardo ai crediti INPS e INAIL. Lo stesso Decreto riconosce, inoltre, la validità contemporanea del nuovo divieto di compensazione e di quello già esistente che riguarda la compensazione di crediti erariali in presenza di debiti su ruoli definitivi di ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 DL n. 78/2010).

Legge di bilancio e i successivi limiti intervenuti

La Legge di Bilancio 2024 , stabilisce, il divieto alla compensazione dal 1° luglio 2024 e tramite Mod. F24 di  crediti tributari e contributivi per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Inoltre sempre la stessa legge prevede che il divieto di compensazione non debba applicarsi solo a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Questo comporta come effetto che il divieto alla compensazione rimanga in essere fino all’avvenuto pagamento del totale dell’importo, nel caso di pagamento dilazionato del debito.

La materia è stata recentemente modificata a seguito del Decreto Agevolazioni fiscali che ha introdotto due limitazioni:

dal 1° luglio 2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, vige il divieto alla compensazione dei crediti nel Mod. F24, ma tale divieto non si applicherà:

  • con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (non è, dunque, più prevista la vigenza del divieto alla compensazione fino ad avvenuto pagamento integrale del debito);
  • per i crediti di natura previdenziale ed assicurativa (crediti INPS e INAIL), che potranno, quindi, essere sempre compensati, anche in presenza di posizioni debitorie con il riscossore oltre i 100.000 euro.

Legge di Bilancio e art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010

Come abbiamo visto la Legge di Bilancio 2024 è intervenuta in materia di compensazione dei crediti nel Mod. F24 stabilendo, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo di imposte erariali o accertamenti esecutivi, il divieto alla compensazione di qualsivoglia credito (erariale e contributivo) per importi superiori a 100.000 euro.

Questa nuova disposizione non ha, tuttavia, abrogato né modificato l’altra previsione normativa, contenuta nel D.L. n. 78/2010 (art.31) che stabilisce il divieto di compensazione di crediti erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.

Quindi, nelle compensazioni di crediti erariali la normativa va distinta così:

  • con debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro e fino a 100.000 euro, la norma di riferimento è l’art, 31 del D.L. n. 78/2010;
  • con debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 100.000 euro, trova applicazione, dal prossimo 1° luglio, quanto disposto dal nuovo comma 49-quinquies, art. 37 del D.L n. 223/2006.
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