Rif. DL n. 48/2023 - Circolare Agenzia Entrate 1.8.2023, n. 23/E
Il Decreto Lavoro con l’articolo 40 ha previsto per il periodo d’imposta 2023 e, solo a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, l’innalzamento a 3.000 euro (inizialmente era 258,23 euro) della soglia di non imponibilità dei fringe benefit.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta introducendo importanti chiarimentI. In particolare ha specificato che l’agevolazione è riconosciuta:
- non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- in misura intera, a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia a carico di entrambi.
La disciplina
Parte Generale
Per il 2023, è prevista la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente entro il limite complessivo di € 3.000:
- del valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti. Vengono considerati nel reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti / servizi prestati:
– al coniuge / familiari del lavoratore;
– per i quali è attribuito il diritto di ottenerli da terzi;
- delle somme erogate / rimborsate agli stessi dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale.
In caso di superamento del limite, l’intero valore dei fringe benefit di cui ha beneficiato il lavoratore nell’anno rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.
Con la circolare 23/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
- l’agevolazione in esame spetta anche in relazione all’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato in beni e servizi. In altre parole, il valore dei beni ceduti / servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate / rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche:
– non concorrono, nel limite di € 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente;
– non sono soggetti all’imposta sostitutiva anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili. In questo senso specifichiamo che la sostituzione dei premi di risultato e degli utili (assoggettabili a imposta sostitutiva), con beni / servizi o somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche può avvenire soltanto se prevista dai contratti aziendali / territoriali;
- le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 riferite a consumi di competenza 2022 già rimborsate o per le quali sono già state erogate le somme dal datore di lavoro non devono essere considerate ai fini della nuova agevolazione 2023.
I Soggetti
L’aumento a € 3.000 della soglia di non imponibilità dei fringe benefit è stabilito favore dei dipendenti con figli a carico.
Ricordiamo che (art. 12 TUIR) sono considerati fiscalmente a carico, indipendentemente dal fatto che siano conviventi o meno con i genitori, i figli che hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a € 4.000 (al lordo degli oneri deducibili), fino a 24 anni di età ovvero non superiore a € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili), di età superiore a 24 anni. Per questi soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno.
Sul punto nella Circolare n. 23/E l’Agenzia precisa che:
- in base al predetto principio di unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico va verificata al 31.12.2023;
- l’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Di conseguenza, anche nel caso in cui i genitori decidono di attribuire l’intera detrazione per figli a carico a quello con il reddito complessivo più elevato l’agevolazione spetta ad entrambi, poiché il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro.
- l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il genitore non beneficia della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12, TUIR, in quanto percettore dell’Assegno unico e universale (AUU).
L’Agenzia ha inoltre specificato che:
- l’agevolazione spetta anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- i fringe benefit possono essere concessi dal datore di lavoro anche ad personam.
Per i lavoratori dipendenti senza figli a carico, si applica l’ordinario regime di esenzione ai sensi del quale opera la soglia di esenzione fino a € 258,23 limitatamente al valore dei beni ceduti / servizi prestati (tale previsione non è estesa ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas naturale.
L'applicazione dell'agevolazione
L’agevolazione spetta a seguito di dichiarazione fornita dal lavoratore dipendente attestante il possesso dei requisiti richiesti, contenente il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico. La dichiarazione può essere effettuata secondo modalità concordate fra il datore di lavoro e il lavoratore. In ogni caso è necessario conservare la relativa documentazione.
Al venir meno dei presupposti per il riconoscimento del beneficio il lavoratore deve darne pronta comunicazione al datore di lavoro. In tal caso il datore di lavoro recupererà il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque entro i termini di effettuazione del conguaglio di fine anno / fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.
L’agevolazione in esame è ulteriore e diversa rispetto ai bonus carburante, di conseguenza lo stesso non concorre al raggiungimento / superamento del limite di € 3.000 in esame.
Come evidenziato dall’Agenzia, per fruire dell’esenzione, i beni / servizi erogati nel 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere:
– € 200 per uno / più buoni benzina;
– € 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate / rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale.
In generale, al venir meno di una (o più) delle condizioni stabilite per l’agevolazione in esame il sostituto d’imposta ha tempo entro il 28 febbraio dell’anno successivo.