Rif. DL n. 201/2011 - Legge n. 178/2020 - Circolare INPS 7.2.2024, n. 33 - DPR n. 322/98 - D.Lgs. n. 175/2014
Con l’appuntamento di oggi proseguiamo con gli aggiornamenti di scadenze e adempimenti per il 2024. L’articolo riguarda in particolare gli autonomi e tratta in prima istanza gli IVS di artigiani e commercianti per i quali l’INPS ha reso note le aliquote ed i minimali / massimali contributivi, applicabili per il 2024. Da segnalare in quest’ambito che risultano confermate le aliquote contributive sia per artigiani che per commercianti, con un incremento invece (+ 0,45%) previsto per i collaboratori di età non superiore a 21 anni. I redditi minimale e massimale contributivo subiscono un incremento significativo, passando a € 18.415 (€ 17.504 nel 2023) e € 119.650 (€ 113.520 nel 2023).
Successivamente trattiamo il tema dell’invio delle CU 2024. L’Agenzia ha infatti confermato la possibilità, per i sostituti d’imposta, di inviare entro il 31.10.2024 le CU 2024 relative ai redditi 2023 delle persone fisiche titolari di partita IVA.
Gestione 2024 IVS Artigiani e commercianti
L’INPS con una recente circolare ha comunicato aliquote, minimali e massimali contributivi validi per il 2024 dai soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti e ha riepilogato i termini e le modalità di versamento.
Volendo fare un confronto con l’ anno scorso, vediamo confermate le aliquote contributive sia per artigiani che per commercianti, fermo restando l’ulteriore incremento (+ 0,45%) previsto per i collaboratori di età non superiore a 21 anni, mentre il reddito minimale e massimale contributivo subiscono un aumento significativo, passando a € 18.415 (€ 17.504 nel 2023) e € 119.650 (€ 113.520 nel 2023).
I Soggetti
In linea generale sono tenuti all’iscrizione alla Gestione IVS:
- gli artigiani;
- gli esercenti attività commerciali;
per se stessi e per i propri coadiuvanti / coadiutori.
L’obbligo riguarda anche:
- collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all’assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore;
- soci di:
– srl;
– srl unipersonali;
– accomandatari di sas;
– snc;
- bagnini, ostetriche, affittacamere nonché operatori e guide turistiche al sussistere delle specifiche condizioni previste per i diversi settori.
Aliquote e minimali / massimali per il 2024
Le aliquote contributive per il 2024 sono pari al:
- 24% (come già gli scorsi anni), per i titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni;
- 23,70% per i collaboratori di età inferiore a 21 anni.
Inoltre, per il 2024 continua a trovare applicazione:
- la maggiorazione dell’1% dell’aliquota ordinaria per i soggetti con reddito “di seconda fascia” (da € 55.009 a € 91.680 / 119.650 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95);
- l’ulteriore contribuzione pari a € 0,62 mensili a copertura delle prestazioni di maternità;
- la riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni già pensionati. Tale riduzione, non è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST / ex INPDAP / ex ENPALS, che sono quindi tenuti alla contribuzione per l’intero ammontare;
- la maggiorazione dello 0,48% (Finanziaria 2021), applicabile ai soli commercianti a copertura dell’indennizzo per la cessazione dell’attività.
Aliquote 2024
Aliquota |
Tali misure sono incrementate dell’1% per i redditi “di seconda fascia”. |
Reddito minimo | € 18.415
Il reddito minimo rappresenta la soglia di reddito sul quale applicare le aliquote contributive per determinare il contributo minimo dovuto annualmente indipendentemente dal reddito d’impresa realizzato. Non sono soggetti al reddito minimale gli esercenti l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo. |
Reddito massimo | € 91.680 / 119.650 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95 |
Scaglioni reddito |
|
Come ribadito dall’INPS:
- minimale e massimale sono limiti individuali riferiti al singolo soggetto operante nell’impresa;
- i contributi IVS vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF (e non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza).
Infine bisogna tenere presente che:
“devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa”.
I contributi vanno versati in 4 rate fisse sul reddito minimo e 2 rate per il reddito eccedente il minimale, alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi, come di seguito riportato.
Acconto | 4 rate fisse, sulla base del reddito minimo 2024 (€ 18.415), entro il:
|
2 rate sul reddito eccedente il minimale 2024 entro il:
|
|
Saldo |
|
Il regime previdenziale agevolato può continuare ad essere applicato / richiesto da parte dei titolari di reddito d’impresa iscritti alla Gestione IVS anche nel 2024 in quanto la Finanziaria 2023 non è intervenuta su questo.
Pertanto qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti per l’applicazione del regime forfetario, la riduzione contributiva del 35% può essere operata nel 2024 dai seguenti soggetti:
1. Soggetti già beneficiari nel 2023 del regime contributivo agevolato che nel 2024 continuano a soddisfare le condizioni per permanere nel regime contributivo agevolato >>> Non sono necessari ulteriori adempimenti.
2. Soggetti che nel 2023 hanno iniziato una nuova attività per la quale nel 2024 intendono beneficiare del regime contributivo agevolato > È necessario presentare l’apposita comunicazione entro il termine del 28.2.2024.
3. Soggetti che nel 2024 iniziano una nuova attività per la quale intendono beneficiare del regime contributivo agevolato > È necessario “comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione.
Ricordiamo infine che i soggetti che: fino al 2023 hanno adottato il regime forfetario con il regime contributivo agevolato:
- dal 2024 fuoriescono dal regime forfetario;
- devono comunicare all’INPS la revoca del regime contributivo agevolato entro il 28.2.2024.
CU 2024 lavoro autonomo
La CU 2024 dei redditi di lavoro dipendente / autonomo / diversi e locazioni brevi relativi al 2023 va inviata all’Agenzia delle Entrate da parte del sostituto d’imposta entro il 18.3.2024.
Tuttavia l’invio all’Agenzia delle Entrate, da parte del sostituto d’imposta, della certificazione relativa a redditi 2023 che non sono dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata può essere effettuato entro il 31.10.2024 (anzichè entro il 18.3).
In particolare:
- per i redditi dichiarabili mediante il mod. 730/REDDITI precompilato messo a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate, la CU va inviata entro il 16.3;
- per i redditi non dichiarabili mediante il mod. 730/REDDITI precompilato, la CU può essere
inviata entro il termine di presentazione del mod. 770.
Ora finora, la dichiarazione precompilata ha riguardato esclusivamente i redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
A decorrere dal 2024, in base al D.Lgs. n. 1/2024, il “Decreto Semplificazione adempimenti tributari” la dichiarazione precompilata è stata estesa anche ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente / assimilati, ossia, di fatto, ai redditi dei soggetti titolari di partita (lavoratori autonomi, agenti / intermediari di commercio, ecc.). Questo pone la questione della possibilità del sostituto d’imposta di usufruire del maggior termine del 31.10.2024 per l’invio della CU 2024 relativa a tali redditi.
Su questo punto è intervenuta recentemente l’Agenzia che ha precisato che se la CU 2024 è inviata dal sostituto all’Agenzia:
− entro il 18.3.2024, i relativi dati saranno utilizzati ai fini dell’elaborazione del mod. REDDITI 2024 precompilato;
− successivamente al 18.3.2024, i relativi dati non saranno ricompresi nel mod. REDDITI 2024 precompilato e sarà onere del contribuente integrare la propria dichiarazione.
Infine l’Agenzia ha specificato che:
- dal 2025 (CU 2025 relativa al 2024) le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il mod. REDDITI PF “saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata”. Pertanto l’invio all’Agenzia delle CU relative a redditi dichiarabili mediante il mod. 730 / REDDITI PF (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16.3;
- resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di inviare entro il 31.10 le CU relative a redditi non dichiarabili con il mod. 730 / REDDITI PF, quali, ad esempio, i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (ad esempio, arretrati / TFR).