Rif. L 190/214 - Direttiva Ue 18 febbraio 2020 n. 285
Un tema fortemente attuale per i contribuenti in regime forfettario è quello della soglia di ricavi/compensi conseguiti nel corso dell’anno che va attentamente monitorata.
La legge di bilancio 2023 ha infatti introdotto un valore al superamento del quale il regime forfetario viene disapplicato. In particolare, se i ricavi o compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro, il regime cessa di avere applicazione dallo stesso anno in cui si verifica la condizione.
Inoltre, se i proventi vanno oltre la soglia di 100.000 euro, a partire dalle operazioni che hanno determinato il superamento del limite, scatta l’applicazione delle regole Iva ordinarie e anche dal punto di vista Irpef le implicazioni sono significative.
Richiamo alle modifiche operate dalla legge di bilancio
La legge di bilancio 2023, (art. 1) ha disposto una serie di modifiche alla legge 190/214, in materia di regime forfetario stabilendo:
- a) L’innalzamento della soglia di ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente che consentono di mantenere il regime forfettario nell’anno successivo, da 65.000 euro a 85.000 euro;
- b) L’introduzione di una clausola di esclusione immediata dal regime agevolato, «Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite».
Analisi della disciplina
L’inserimento di una fattispecie di disapplicazione istantanea al superamento del limite di 100.000 euro è in linea con la Direttiva (Ue) 18 febbraio 2020 n. 285.
La causa di decadenza scatta al superamento della soglia di ricavi o compensi “percepiti”; di conseguenza, ricavi o compensi fatturati nel 2023, ma percepiti nel 2024, non rilevano ai fini della soglia relativa al periodo di imposta 2023.
La disapplicazione del regime in corso d’anno ha effetti diversi a seconda dell’imposta interessata; l’IRPEF dovrà essere infatti calcolata in modo ordinario, prendendo a riferimento l’intero periodo di imposta, mentre l’IVA sarà dovuta solo a partire dalle “operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.
La fuoriuscita dal regime comporta ulteriori conseguenze, relative, in particolare:
- agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, che scattano sin dall’inizio dell’anno;
- all’applicazione delle ritenute.
Con riferimento all’applicazione delle ritenute l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stesse non possono essere applicate retroattivamente, rendendosi applicabili al momento della corresponsione dei compensi.
Le ritenute quindi dovranno essere applicate secondo i criteri generali, cioè sui compensi che saranno corrisposti dopo la fuoriuscita dal regime.
Considerando il fatto che la legge 190/2014 si limita a stabilire che il regime forfetario “cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro”, e non prevede i casi in cui l’attività sia iniziata o termini nel corso dell’anno, si può considerare che i limiti di ricavi o compensi debbano essere ragguagliati ad anno solo nel caso in cui la norma lo preveda espressamente.
Chiusura dell'attività
Non essendo previsto alcuno specifico richiamo normativo è da escludere il ragguaglio ad anno del limite di 100.000 euro. Secondo questa valutazione allora nessuna decadenza dal regime dovrebbe operare rispetto all’attività chiusa a metà anno con ricavi e compensi percepiti per 90.000 euro e il ragionamento dovrebbe essere analogo nel caso in cui l’attività sia stata iniziata in corso d’anno.